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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 49892/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Hicham ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna del predetto per il reato di cui agli art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di gr. 47,60 di hashish e di gr. 8,36 di cocaina); ritenuto che il ricorso inammissibile At ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi meramente propositivi delle stesse doglianze sottoposte al giudice del gravame, alle quali questi ha dato congrua risposta; che, peraltro, il ricorrente ha inteso contestare la valutazione del materiale probatorio, in ipotesi di sentenze conformi di merito [in ordine ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione, con specifico riferimento alla valutazione del materiale probatorio, sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01, in cui si è ribadito che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice; sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, in cui si è riaffermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, e quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; sez. 5, n. 45537 del 2/7/2019, S., Rv. 277758-01]; considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Hicham ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna del predetto per il reato di cui agli art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di gr. 47,60 di hashish e di gr. 8,36 di cocaina); ritenuto che il ricorso inammissibile At ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi meramente propositivi delle stesse doglianze sottoposte al giudice del gravame, alle quali questi ha dato congrua risposta; che, peraltro, il ricorrente ha inteso contestare la valutazione del materiale probatorio, in ipotesi di sentenze conformi di merito [in ordine ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione, con specifico riferimento alla valutazione del materiale probatorio, sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01, in cui si è ribadito che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice; sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, in cui si è riaffermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, e quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; sez. 5, n. 45537 del 2/7/2019, S., Rv. 277758-01]; considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
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