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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 maggio 2024

Cassazione n. 37423/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Croazia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Tries :e, per quanto ancora interessa, rigettava la richiesta di rescissione del giudic 3to di cui alla sentenza del 15/07/2020 della stessa Corte d'appello di Trieste e di restituzione nel termine per impugnare la medesima sentenza che era stata presentata da [OSCURATO:PERSONA] sulle base delle considerazioni che il processo che er i stato definito con la menzionata sentenza del 15/07/2020 era stato celebrato in sua assenza e che tale sentenza non era stata tradotta dall'italiano, nonostante lo fosse stato l'ordine di esecuzione che era stato emesso dal pubblico ministero, iò che avrebbe comprovato la sua ignoranza della lingua italiana.

La Corte d'appello di Trieste rigettava la richiesta dell'Ugrin c )n la seguente motivazione: «rilevato, innanzitutto, che nell'ambito del verbale di perquisizione del 13 Marzo 2017 contenuto nel fascicolo processuale n. 1785/ 7 [OSCURATO:PERSONA], i pubblici ufficiali danno atto che gli indagati e, in parti olare l'Ugrin, comprendevano la lingua italiana, tanto è vero che alcun atto del pr icesso di primo grado è stato tradotto e alcuna eccezione è stata proposta in merito, neppure prima della richiesta di giudizio abbreviato da parte del procur itore speciale; considerato che alcuna allegazione venne dedotta dall'istante in r alazione a tale attestazione, limitandosi i difensori a rappresentare che l'Ugrin no i conosceva la lingua italiana come si comprendeva dall'avvenuta traduzione dell'ordine di carcerazione; ritenuto che dagli elementi sopra indicati, emer ge, invece, la conoscenza della lingua italiana da parte dell'Ugrin e che, quindi, I i sentenza non doveva essere tradotta».

2. Avverso tale ordinanza del 06/03/2023 della Corte d'appell ) di Trieste, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difens )re avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo con il q ale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., con iferimento agli artt. 143 e 178, comma 1, lett. c), dello stesso codice, «la nullità !Io illegittimità della sentenza impugnata per carenza di valida motivazione e per c ntraddittorietà della motivazione stessa», rappresentando che, «pur non essendo ...] in grado di comprendere perfettamente la lingua italiana, non è stato a ;sistito da un interprete e la sentenza non gli è stata tradotta in lingua croata o altra lingua conosciuta».

Secondo il ricorrente, la motivazione dell'ordinanza impu ;nata sarebbe apodittica e contraddittoria, in quanto la Corte d'appello • Trieste, nel «richiama[rsi] ad un mero verbale extraprocessuale», avrebbe omesso di valutare tale elemento congiuntamente all'ulteriore dato costituito dalla traduzione dell'ordine di esecuzione, la quale è necessaria solo nel caso in cui l'imputato straniero ignori la lingua italiana.

Da ciò discenderebbe la contraddittorietà della motivazione, atteso che sarebbe «palese l'inconciliabilità tra le argomentazioni giustificati e adottate dal GE (verbale perquisizione del 13.3.2017) e le ulteriori risultanze documentali (traduzione dell'ordine di esecuzione della pena) probatorie».

A fronte di ciò, l'ordinanza impugnata sarebbe priva di «u a motivazione ultima che dia ragionata contezza del perché sia scelta una o izione rispetto all'altra» e, in particolare, del perché si sia ritenuto che l'Ugrin cono cesse la lingua italiana nonostante l'avvenuta traduzione dell'ordine di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo è manifestamente infondato.

La Corte di cassazione ha affermato che, in tema di rescission del giudicato, è configurabile un'ipotesi di incolpevole mancata conoscenza della c ?.lebrazione del processo da parte dell'imputato alloglotto ove si sia proceduto in s Ja assenza sul presupposto di un verbale di identificazione e dichiarazione di elezi ne di domicilio presso il difensore d'ufficio non tradotto nella lingua a lui conosciu ta, nonostante dagli atti emergesse che lo stesso non comprendeva la lingua itali ma (Sez. 2, n. 36166 del 03/05/2017, Othmani, Rv. 270688-01).

È stato altresì affermato che l'omessa traduzione della sent nza di appello all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana inte ira una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett c), cod. proc. pen., in quanto viola il diritto di difesa funzionale all'esercizi ) consapevole dell'impugnazione di legittimità, il cui termine di decor «enza rimane conseguentemente sospeso fino alla notifica all'interessato della se tenza tradotta (Sez. 6, n. 20679 del 02/05/2024, S., Rv. 286480-01).

Nel caso di specie, tuttavia, la Corte d'appello di Trieste si deve ritenere avere adeguatamente motivato in ordine al fatto che l'Ugrin conosceva la lingua italiana, avendo logicamente argomentato la comprensione, da parte sua, di tale idioma sulla base del fatto che essa era stata attestata da pubblici ufficial nel verbale di perquisizione del 13/03/2017 che era contenuto nel fascicolo prDcessuale (del procedimento che si era concluso con la sentenza del 15/07/2010 della Corte d'appello di Trieste).

La Corte d'appello di Trieste ha altresì motivato, con un'argo ientazione che appare anch'essa del tutto logica, come la suddetta conoscenza della lingua italiana da parte dell'Ugrin trovasse riscontro nel fatto che, a fronte del fatto che nessun atto del processo di primo grado era stato tradotto, nessun eccezione era mai stata sollevata al riguardo.

Contrariamente a quanto è sostenuto dal ricorrente, non si pu poi, ritenere illogico né contraddittorio il fatto che la Corte d'appello di Trieste 3bbia reputato di attribuire decisivo rilievo, al fine di ritenere la conoscenza della lingua italiana da parte dell'Ugrin, al contenuto del menzionato verbale di perquisizione, atteso che tale verbale conteneva l'attestazione, da parte dei pubbli :i ufficiali che avevano proceduto alla perquisizione, della suddetta conoscenz 3 - e, quindi, l'avvenuto accertamento di essa - laddove, invece, non era stat indicato sulla base di quali concreti accertamenti, che avrebbero in ipotesi f 3tto emergere l'ignoranza della lingua italiana, il pubblico ministero avesse ritenut a di provvedere alla traduzione dell'ordine di esecuzione.Si deve allora concludere che, posto che l'accertamento relativo alla conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato costituisce una valutazione di merito, ne discende che, poiché, nella specie, come si è visto, t le conoscenza si deve ritenere essere stata mttivata in termini corretti ed esaustivi, l'accertamento compiuto al riguardo dalla Corte d'appello di rieste non è censurabile in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, Dong, Rv. 280992-01; Sez. 2, n. 46139 del 28/10/2015, Reznikov, Rv. 265213-01).

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comm 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, esse do ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa lamento delle spese processuali e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Croazia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Tries :e, per quanto ancora interessa, rigettava la richiesta di rescissione del giudic 3to di cui alla sentenza del 15/07/2020 della stessa Corte d'appello di Trieste e di restituzione nel termine per impugnare la medesima sentenza che era stata presentata da [OSCURATO:PERSONA] sulle base delle considerazioni che il processo che er i stato definito con la menzionata sentenza del 15/07/2020 era stato celebrato in sua assenza e che tale sentenza non era stata tradotta dall'italiano, nonostante lo fosse stato l'ordine di esecuzione che era stato emesso dal pubblico ministero, iò che avrebbe comprovato la sua ignoranza della lingua italiana. La Corte d'appello di Trieste rigettava la richiesta dell'Ugrin c )n la seguente motivazione: «rilevato, innanzitutto, che nell'ambito del verbale di perquisizione del 13 Marzo 2017 contenuto nel fascicolo processuale n. 1785/ 7 [OSCURATO:PERSONA], i pubblici ufficiali danno atto che gli indagati e, in parti olare l'Ugrin, comprendevano la lingua italiana, tanto è vero che alcun atto del pr icesso di primo grado è stato tradotto e alcuna eccezione è stata proposta in merito, neppure prima della richiesta di giudizio abbreviato da parte del procur itore speciale; considerato che alcuna allegazione venne dedotta dall'istante in r alazione a tale attestazione, limitandosi i difensori a rappresentare che l'Ugrin no i conosceva la lingua italiana come si comprendeva dall'avvenuta traduzione dell'ordine di carcerazione; ritenuto che dagli elementi sopra indicati, emer ge, invece, la conoscenza della lingua italiana da parte dell'Ugrin e che, quindi, I i sentenza non doveva essere tradotta». 2. Avverso tale ordinanza del 06/03/2023 della Corte d'appell ) di Trieste, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difens )re avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo con il q ale deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., con iferimento agli artt. 143 e 178, comma 1, lett. c), dello stesso codice, «la nullità !Io illegittimità della sentenza impugnata per carenza di valida motivazione e per c ntraddittorietà della motivazione stessa», rappresentando che, «pur non essendo ...] in grado di comprendere perfettamente la lingua italiana, non è stato a ;sistito da un interprete e la sentenza non gli è stata tradotta in lingua croata o altra lingua conosciuta». Secondo il ricorrente, la motivazione dell'ordinanza impu ;nata sarebbe apodittica e contraddittoria, in quanto la Corte d'appello • Trieste, nel «richiama[rsi] ad un mero verbale extraprocessuale», avrebbe omesso di valutare tale elemento congiuntamente all'ulteriore dato costituito dalla traduzione dell'ordine di esecuzione, la quale è necessaria solo nel caso in cui l'imputato straniero ignori la lingua italiana. Da ciò discenderebbe la contraddittorietà della motivazione, atteso che sarebbe «palese l'inconciliabilità tra le argomentazioni giustificati e adottate dal GE (verbale perquisizione del 13.3.2017) e le ulteriori risultanze documentali (traduzione dell'ordine di esecuzione della pena) probatorie». A fronte di ciò, l'ordinanza impugnata sarebbe priva di «u a motivazione ultima che dia ragionata contezza del perché sia scelta una o izione rispetto all'altra» e, in particolare, del perché si sia ritenuto che l'Ugrin cono cesse la lingua italiana nonostante l'avvenuta traduzione dell'ordine di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha affermato che, in tema di rescission del giudicato, è configurabile un'ipotesi di incolpevole mancata conoscenza della c ?.lebrazione del processo da parte dell'imputato alloglotto ove si sia proceduto in s Ja assenza sul presupposto di un verbale di identificazione e dichiarazione di elezi ne di domicilio presso il difensore d'ufficio non tradotto nella lingua a lui conosciu ta, nonostante dagli atti emergesse che lo stesso non comprendeva la lingua itali ma (Sez. 2, n. 36166 del 03/05/2017, Othmani, Rv. 270688-01). È stato altresì affermato che l'omessa traduzione della sent nza di appello all'imputato alloglotto che non comprende la lingua italiana inte ira una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett c), cod. proc. pen., in quanto viola il diritto di difesa funzionale all'esercizi ) consapevole dell'impugnazione di legittimità, il cui termine di decor «enza rimane conseguentemente sospeso fino alla notifica all'interessato della se tenza tradotta (Sez. 6, n. 20679 del 02/05/2024, S., Rv. 286480-01). Nel caso di specie, tuttavia, la Corte d'appello di Trieste si deve ritenere avere adeguatamente motivato in ordine al fatto che l'Ugrin conosceva la lingua italiana, avendo logicamente argomentato la comprensione, da parte sua, di tale idioma sulla base del fatto che essa era stata attestata da pubblici ufficial nel verbale di perquisizione del 13/03/2017 che era contenuto nel fascicolo prDcessuale (del procedimento che si era concluso con la sentenza del 15/07/2010 della Corte d'appello di Trieste). La Corte d'appello di Trieste ha altresì motivato, con un'argo ientazione che appare anch'essa del tutto logica, come la suddetta conoscenza della lingua italiana da parte dell'Ugrin trovasse riscontro nel fatto che, a fronte del fatto che nessun atto del processo di primo grado era stato tradotto, nessun eccezione era mai stata sollevata al riguardo. Contrariamente a quanto è sostenuto dal ricorrente, non si pu poi, ritenere illogico né contraddittorio il fatto che la Corte d'appello di Trieste 3bbia reputato di attribuire decisivo rilievo, al fine di ritenere la conoscenza della lingua italiana da parte dell'Ugrin, al contenuto del menzionato verbale di perquisizione, atteso che tale verbale conteneva l'attestazione, da parte dei pubbli :i ufficiali che avevano proceduto alla perquisizione, della suddetta conoscenz 3 - e, quindi, l'avvenuto accertamento di essa - laddove, invece, non era stat indicato sulla base di quali concreti accertamenti, che avrebbero in ipotesi f 3tto emergere l'ignoranza della lingua italiana, il pubblico ministero avesse ritenut a di provvedere alla traduzione dell'ordine di esecuzione.Si deve allora concludere che, posto che l'accertamento relativo alla conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato costituisce una valutazione di merito, ne discende che, poiché, nella specie, come si è visto, t le conoscenza si deve ritenere essere stata mttivata in termini corretti ed esaustivi, l'accertamento compiuto al riguardo dalla Corte d'appello di rieste non è censurabile in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, Dong, Rv. 280992-01; Sez. 2, n. 46139 del 28/10/2015, Reznikov, Rv. 265213-01). 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comm 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, esse do ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa lamento delle spese processuali e
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