Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023

Cassazione n. 02256/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ascritto all'imputato come furto semplice ex art.624 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 2 della impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso - con cui si lamenta, rispettivamente, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e vizio di legge e di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante ex art. 62, primo comma, n.4 - risultano analogamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e non accolti con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello, come si evince dalla pag. 3 della impugnata sentenza; osservato, in particolare, che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa corte che l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il danno arrecato abbia avuto una «rilevanza minima» (Sez.

U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528, in motivazione), sia cioè di entità quasi trascurabile per il danneggiato (Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791) ed arrechi, quindi, un pregiudizio «lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio» (così, di recente, Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, che contesta la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ascritto all'imputato come furto semplice ex art.624 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda in particolare pag. 2 della impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso - con cui si lamenta, rispettivamente, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e vizio di legge e di motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante ex art. 62, primo comma, n.4 - risultano analogamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e non accolti con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello, come si evince dalla pag. 3 della impugnata sentenza; osservato, in particolare, che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa corte che l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il danno arrecato abbia avuto una «rilevanza minima» (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255528, in motivazione), sia cioè di entità quasi trascurabile per il danneggiato (Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791) ed arrechi, quindi, un pregiudizio «lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio» (così, di recente, Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02256/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris