CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 10071/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.9385/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Roma al viale Mazzini n.134. –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la sentenza n.5838/16 d ella Commissione tributaria regionale delLazio, pronunciata il 18 luglio 201 6 , depositata il 7 ottobre 2016 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . tributi r.g. n.9385/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] : 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello del contribuente , in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento sintetico del reddito per l’anno di imposta 2007. 2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r., esaminando la prova contraria prodotta dal contribuente, riteneva che essa non fosse sufficiente a superare l’accertamento sintetico del reddito, in quanto basata su elementi “deboli”, quali asseriti versamenti in contanti da parte dei genitori e dichiarazioni rilasciate da soggetti terzi, non attendibili per il legame familiare dei dichiaranti o, comunque, non rilevanti. 3.Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 3 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . 4. Parte contribuente depositava memoria, con documentazione allegata, con cui deduceva di aver proposto domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, provvedendo al versamento della prima rata dovuta. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente, deve rilevarsi che il contribuente controricorrente ha eccepito e documentato, anche con produzione telematica, di aver proposto domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre r.g. n.9385/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2018, n. 136, provvedendo al versamento della prima rata dovuta e deducendo pertanto l’avvenuto perfezionamento della definizione sin dal momento della presentazione della domanda, ai sensi del comma 6 del ridetto art. 6. 2. Entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018, tale non potendosi ritenere l'istanza di trattazione del contribuente finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione del giudizio. 3. Non risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, né comunque l’Ufficio, all’interno di questo giudizio, ha contestato le allegazioni e produzioni del contribuente sul punto, di cui al controricorso. 4. Pertanto, ai sensi del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020. 5. Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 6. I noltre, n ell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" (Fattispecie in tema di rinuncia al ricorso da parte del contribuente per adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., dalla l. n. 225 del 2016) (Cass., sez. trib., 07/12/2018, n.31732). P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Così decis