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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 21739/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.

Il ricorso, con cui si denuncia genericamente la dosimetria della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto palesemente fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801).

Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato, con un giudizio di merito legittimo e non censurabile, al foglio 4 e 5 della sentenza impugnata l'adeguatezza della pena irrogata in relazione alla gravità del fatto (300 dosi di sostanza stupefacente), alla personalità dell'imputato che ha commesso il fatto illecito mentre era agli arresti domiciliari per analogo titolo di reato e alla assoluta mancanza di elementi idonei a ritenere una resipiscenza in relazione alle pregresse condotte delittuose.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18.05.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te onatella Ferr enial errao ,) U°Ck-Li DEPOSITATO I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Il ricorso, con cui si denuncia genericamente la dosimetria della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, in quanto palesemente fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato, con un giudizio di merito legittimo e non censurabile, al foglio 4 e 5 della sentenza impugnata l'adeguatezza della pena irrogata in relazione alla gravità del fatto (300 dosi di sostanza stupefacente), alla personalità dell'imputato che ha commesso il fatto illecito mentre era agli arresti domiciliari per analogo titolo di reato e alla assoluta mancanza di elementi idonei a ritenere una resipiscenza in relazione alle pregresse condotte delittuose. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18.05.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te onatella Ferr enial errao ,) U°Ck-Li DEPOSITATO I
Sentenza Cassazione n. 21739/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris