CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 aprile 2023
Cassazione n. 14152/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 8703/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del legalerappresentante, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.to GIOVANNILAURO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in proprio, nonché quale mandataria con rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avv.ti MARIOPAGNUTTI e [OSCURATO:PERSONA];Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 8703/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri -controricorrente - avverso la sentenza n. 713/2019 della CORTE D’APPELLO DI TRIESTEdepositatail 31/10/2019; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/04/2023 dal ConsigliereDott. MARCO DELL’UTRI;Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 8703/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 31/10/2019, la Corte d’appello di Trieste, inaccoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., e in parziale riforma della decisionedi primo grado, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. allarestituzione, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., delle somme da quest’ultima corrisposte a titolo di interessi moratorisui canoni relativi al contratto di leasing intercorso tra le parti; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, nel giudicaresulla domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., diretta ad accertare l’inesistenza di alcun debito della stessa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a titolo di interessi (in ragione dell’ intervenuta pattuizione, tra le parti, di una misura degli interessi moratori superiore alla soglia di usura), ha rilevato come l’incidenza del carattere usurario di detti interessi dovesseritenersi limitata ai soli interessi moratori, non avendo le parti convenuto alcuna misura usuraria in relazione al pagamento degli interessi corrispettivi, che dovevano, pertanto, ritenersi legittimamente corrisposti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. in favore della societàdi leasing ; avverso la sentenza d’appello, la Calet ti [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. (già [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C.) propone ricorsoper cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in proprio (quale cessionaria dei rapporti giuridici della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), nonché quale mandatariacon rappresentanza della [OSCURATO:SOCIETA]. (cessionaria dei creditidi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), resiste con controricorso;Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 8703/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri leparti hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione dell’art. 1815, co 2, c.c., dell’art.644, co. 1, c.p.; dell’art. 1, co. 1, del d.l. n. 394/2000, della leggen. 24/2001, dell’art. 1 della legge n. 108/9 6 (in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.), per avere la corte d’appello erroneamente affermato cheil contratto di leasing in esame non avesse assunto un carattere gratuito a seguito dell’avvenuta pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura su periore alla soglia di usura; e tanto, in forza dell’erroneo presupposto secondo cui le conseguenze sanzionatorie connesse all’accertamento del carattere usurario degli interessi moratorinon valessero ad estendersi anche all’obbligazione avente ad oggetto il pagamento degli interessi corrispettivi, in tal modo erroneamente disconoscendo, quale conseguenza di tale pattuizione nulla,la negazione di qualsivoglia debito dell’utilizzatore in relazione al pagamento di qualunque forma di interessi o, quantomen o, dell’obbligazionedel pagamento dei soli interessi moratori nella misura legale, con esclusione, in ogni caso, di alcuna obbligazione di pagamentodi interessi di natura corrispettiva; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come, secondo l’orientame nto fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità (cfr. Sez. U, Sentenza n. 19597del 18/09/2020, Rv. 658833 - 01) (qui integralmente recepito al fine di assicurarne continuità), dall’accertamento del carattere usurario degli interessi m oratori convenuti tra le parti discende l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 8703/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quelladei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell’art. 1224,comma 1, c.c.; da tale premessa deriva che l’interpretazione fatta propria dalla corte territoriale – là dove ha ritenuto che dall’accertamento dell’usurarietàdegli interessi moratori non potesse discenderne anche il venir meno dell’obbligo del debito re di prestare gli interessi corrispettivi lecitamente convenuti – deve ritenersi pienamente coerente con i principi fatti propri dalla richiamata giurisprudenza di legittimità,con la conseguente insussistenza della violazione di legge denunciatacon il m otivo in esame; con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per essersi la corte territoriale erroneamentepronunciata sull’eccezione della controparte relativa al ricorso di una presunta dichiarazione di rinuncia resa dall’odierna ricorrentein una scrittura del 22/5/2008, in contrasto con il carattere vincolante del giudicato interno formatosi sul punto a seg uito della mancata impugnazione, da parte della società avversaria, della decisionedel primo giudice in cui detta eccezione non era stata accolta; ilmotivo è infondato; osservail Collegio come, secondo quanto risulta dalla lettura della sentenza impugna ta (pag. 3), il giudice di primo grado ha rigettato l’opposizionea decreto ingiuntivo proposta dalla società utilizzatrice sul presupposto che quest’ultima, pur avendo le parti convenuto una misura usuraria degli interessi, non avesse proposto una “domand a specifica di nullità della clausola relativa alla determinazione degli Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 8703/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri interessidi sola mora, o di restituzione di quanto pagato a tale titolo” (cfr.pag. 3 cit., alla fine del primo paragrafo); da tale premessa risulta con evidenza come il giudice di p rimo grado non avesse in alcun modo pronunciato, neppure in modo implicito o indiretto, sul merito dell’eccezione sollevata dalla società creditrice in ordine al ricorso di una dichiarazione di rinuncia resa dall’odiernaricorrente in una scrittura del 22/ 5/2008; deve conseguentemente escludersi che sia stata adottata alcuna implicita decisione nel merito di tale eccezione, con la conseguenza insussistenza del giudicato implicito invocato dalla ricorrente con la censurain esame; con il terzo motivo, la ric orrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1972 e 1362 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteinterpretato la scrittura privata del 22/5/2008 stipulata tra le pa rti, attribuendovi del tutto infondatamente un valore transattivoo abdicativo, nella specie del tutto inesistente, e per avere inogni caso altrettanto infondatamente escluso il carattere essenziale e decisivo, nel quadro dell’economia complessiva dell’ac cordo, della convenzionedelle parti concernente la determinazione degli interessi moratori: carattere essenziale tale da determinare, una volta riconosciutane la nullità, la conseguente invalidità dell’accordo transattivo(in tesi) concluso tra le parti; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 8703/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testodell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni diermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, n.3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la viola zione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorsoper cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di meritosi sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del co ntenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata;operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr.Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nel caso d i specie, l’odierna società ricorrente si è limitata ad affermare, in modo inammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudici di merito, della comune intenzione delle parti (ai sensi dell’art. 1362 c.c.), nonché la scorrettezza dell’interpretazione complessiva attribuita ai termini dell’atto negoziale, orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corte territoriale, non già attraverso la prospettazione di un’obiettiva e inaccettabile contrarietà , a quello comune, del senso attribuito ai testi e ai comportamenti negoziali interpretati, o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietà dell’interpretazione complessiva dell’atto, bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenut a non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazionedi legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione Adunanzadel6 aprile 2023 - R.G. n. 8703/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri della corte di legit timità alla rinnovazione di una non consentita valutazionedi merito; sitratta, pertanto di una censura inammissibile, nella misura in cui richiama la corte di legittimità a procedere a una rilettura nel merito dell’interpretazionedell’atto negoziale fat ta propria dal giudice a quo, tanto nei suoi contenuti letterali, quanto del carattere essenziale o meno, nel quadro dell’economia complessiva dell’accordo, della pattuizionerelativa agli interessi moratori; sulla base di tali premesse, rilevata la comple ssiva infondatezza dellecensure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità,secondo la liqu idazione di cui al dispositivo; dev’essere infine attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivieuro 6.000,00, oltre alle spese forfetta rie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ult