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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 37799/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE di APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino con cui il 5 luglio 2019 [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia per la ricettazione di un motociclo di provenienza delittuosa.

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato il ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato, formulando due motivi con cui si lamenta, da un lato, il diniego di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria in base a criteri (la personalità dell'imputato desunta dal comportamento non collaborativo e dalla mancanza di lealtà) non previsti dalla legge, a fronte di un soggetto incensurato e di una pena contenuta, e, dall'altro, la mancata riqualificazione del fatto ex art.712 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi sia generici, che manifestamente infondati.

Per logica espositiva, si ritiene che la trattazione del secondo motivo debba aver precedenza, considerata la natura pregiudiziale della questione attinente alla qualificazione del fatto rispetto a quella relativa al trattamento sanzionatorio. 1.1 II secondo motivo è generico, oltre che manifestamente infondato.

Infatti, la riproposizione della tesi dell'incauto acquisto non costituisce altro che un tentativo aspecifico (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596), a fronte di una 'doppia conforme' estremamente chiara e del tutto congrua su tale spetto, essendosi evidenziato nelle sentenze come la mancanza di giustificazione dell'acquisto da parte del [OSCURATO:PERSONA] al momento del controllo e la sua stessa fuga ed abbandono del mezzo predichino ineludibilmente nel senso della consapevolezza dell'origine illecita del motociclo.

Con tali temi, il ricorso non si confronta se non parzialmente (in relazione al solo allontanamento), incorrendo pertanto nella genericità espressamente prevista dal disposto dell'art. 581 e sanzionata con inammissibilità a mente dell'art. 591 cod. proc. pen.. 1.2 Anche in relazione al tema della denegata sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria (primo motivo), non può che rilevarsi la radicale genericità, fin dal grado d'appello, dell'istanza.

L'indicato beneficio è stato inserito, tra le conclusioni dell'atto di appello, in una lista di richieste (attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., riduzione della pena con esclusione degli effetti della recidiva, riqualificazione del reato in 'incauto acquisto', conversione della pena detentiva e non menzione) senza alcuna motivazione e senza addurre alcuna circostanza o argomentazione a supporto, come pure richiesto dalla giurisprudenza (Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287460 - 01; Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025 Consoli, Rv. 287820 - 01).

La richiesta, dunque, era priva della «indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto» che la sostenevano, carenza che ne determinava sul punto la originaria inammissibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), del codice di rito.

Né, a fronte di tale carenza, il giudice aveva un obbligo di intervento ex officio, alla luce del principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo il quale il giudice di secondo grado non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulti formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto dalla decisione, dal momento che l'ambito del potere officioso è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez.

U, n. 12872 del 19/10/2017, Punzo, Rv. 269125 - 01).

Ciò perché la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., considerando la gravità del fatto e la personalità dell'imputato (così, Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287460 - 01).

In conclusione, la inammissibilità originaria del motivo d'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 - 04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359 - 01).

Ne consegue la irrilevanza della risposta data dalla Corte d'appello.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma 116..... di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE di APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino con cui il 5 luglio 2019 [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia per la ricettazione di un motociclo di provenienza delittuosa. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato il ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato, formulando due motivi con cui si lamenta, da un lato, il diniego di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria in base a criteri (la personalità dell'imputato desunta dal comportamento non collaborativo e dalla mancanza di lealtà) non previsti dalla legge, a fronte di un soggetto incensurato e di una pena contenuta, e, dall'altro, la mancata riqualificazione del fatto ex art.712 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi sia generici, che manifestamente infondati. Per logica espositiva, si ritiene che la trattazione del secondo motivo debba aver precedenza, considerata la natura pregiudiziale della questione attinente alla qualificazione del fatto rispetto a quella relativa al trattamento sanzionatorio. 1.1 II secondo motivo è generico, oltre che manifestamente infondato. Infatti, la riproposizione della tesi dell'incauto acquisto non costituisce altro che un tentativo aspecifico (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596), a fronte di una 'doppia conforme' estremamente chiara e del tutto congrua su tale spetto, essendosi evidenziato nelle sentenze come la mancanza di giustificazione dell'acquisto da parte del [OSCURATO:PERSONA] al momento del controllo e la sua stessa fuga ed abbandono del mezzo predichino ineludibilmente nel senso della consapevolezza dell'origine illecita del motociclo. Con tali temi, il ricorso non si confronta se non parzialmente (in relazione al solo allontanamento), incorrendo pertanto nella genericità espressamente prevista dal disposto dell'art. 581 e sanzionata con inammissibilità a mente dell'art. 591 cod. proc. pen.. 1.2 Anche in relazione al tema della denegata sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria (primo motivo), non può che rilevarsi la radicale genericità, fin dal grado d'appello, dell'istanza. L'indicato beneficio è stato inserito, tra le conclusioni dell'atto di appello, in una lista di richieste (attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., riduzione della pena con esclusione degli effetti della recidiva, riqualificazione del reato in 'incauto acquisto', conversione della pena detentiva e non menzione) senza alcuna motivazione e senza addurre alcuna circostanza o argomentazione a supporto, come pure richiesto dalla giurisprudenza (Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287460 - 01; Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025 Consoli, Rv. 287820 - 01). La richiesta, dunque, era priva della «indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto» che la sostenevano, carenza che ne determinava sul punto la originaria inammissibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), del codice di rito. Né, a fronte di tale carenza, il giudice aveva un obbligo di intervento ex officio, alla luce del principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo il quale il giudice di secondo grado non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulti formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto dalla decisione, dal momento che l'ambito del potere officioso è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (Sez. U, n. 12872 del 19/10/2017, Punzo, Rv. 269125 - 01). Ciò perché la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., considerando la gravità del fatto e la personalità dell'imputato (così, Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287460 - 01). In conclusione, la inammissibilità originaria del motivo d'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. (cfr., Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 - 04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359 - 01). Ne consegue la irrilevanza della risposta data dalla Corte d'appello. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma 116..... di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso
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