CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47432/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca poiché difetta della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato. Il ricorso si limita a generiche contestazioni sulla sussistenza del vizio di violazione di legge riportando ampi stralci della sentenza di primo grado, parti in diritto, senza mai alcun reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata, riproponendo argomenti di merito disattesi dalla Corte territoriale (v. pagg. 4 ss.). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ìn favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 11/11/