CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 00917/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 685-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 149/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza n. 149/2021 il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza n. 277/2020 del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte d'appello di Torino, appello a cui aveva resistito l'appellato Comune di [OSCURATO:PERSONA]. La causa era sortita dall'avere la suddetta Coutenza disposto con ordinanza del 27 marzo 2019 n.2 la revoca della concessione demaniale del 2 marzo 1995 rilasciata al Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la riduzione discrezionalmente accordata dei canoni concessori rispetto alla tariffa demaniale, ordinando al Comune di pagare euro 1.151.130,72 per gli anni 2006-2011 e riservandosi il calcolo dei canoni per le annualità anteriori al 2006. Contro tale ordinanza il Comune aveva presentato il 23 maggio 2019 ricorso al [OSCURATO:PERSONA], adducendo l'elusione del giudicato formatosi dalla sentenza dello stesso [OSCURATO:PERSONA] n. 2185/2014, la quale aveva determinato il canone delle interferenze previste lin tale concessione e delle interferenze nuove realizzate frattanto per gli anni 1995- 2010, condannando inoltre la Coutenza a restituire al Comune la somma di euro 428.746,67, oltre interessi e spese. [OSCURATO:PERSONA] si era costituita, eccependo il difetto di giurisdizione e resistendo anche nel merito. [OSCURATO:PERSONA], con la già richiamata sentenza n. 277/2020, aveva accolto il ricorso del Comune annullando l'ordinanza del 27 marzo 2019 emessa dalla Coutenza; in particolare aveva ritenuto infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione per il giudicato formatosi nello stesso rapporto a seguito della sua precedente sentenza n. 2185/2014, ravvisando nell'ordinanza del 27 marzo 2019 una elusione di tale giudicato quanto all'intervenuta determinazione dei canoni 1995-2010 e al canone maturato nel 2011. Avverso detta sentenza n. 277/2020, dunque, la Coutenza aveva proposto l'appello, che era sortito nella sentenza TSAP n. 149/2021. Contro quest'ultima pronuncia la Coutenza ha presentato ricorso, fondato su due motivi, da cui si è difeso il Comune con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il primo motivo denuncia difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli articoli 360, primo comma, n.1 c.p.c., 111 Cost., 143 e 200, lettera a), r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775. Si afferma che spetta al giudice amministrativo - qui TSAP in unico grado - la giurisdizione in ordine alla revoca di concessione e di ogni attribuzione discrezionale prevista nella concessione a favore del concessionario. Il ricorrente infatti è pubblica amministrazione che amministra i canali demaniali di irrigazione, ed è deputata a rilasciare le concessioni demaniali ai sensi dell'articolo 136, lettera c), r.d. 8 maggio 1904 n. 368, regolamento di esecuzione già della legge 22 marzo 1900 n. 195 e poi del r.d. 13 febbraio 1933 n. 215; pertanto non sussisterebbero rapporti negoziali. Si sostiene che la causa in esame è connessa alla precedente fra [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente, in cui è stata pronunciata S.U. 21 gennaio 2014 n. 1131, adducendo poi che il giudicato invocato non sarebbe pertinente in quanto l'eccezione di giudicato non riguarderebbe la revoca della concessione e del suo canone discrezionalmente ridotto, cioè le situazioni soggettive coinvolte dal provvedimento amministrativo. Nonostante ciò, "l'unica ratio decidendi che presidia l'accoglimento dell'eccezione di giudicato è la vantata natura convenzionale del <<rapporto»", cioè il disconoscimento delle potestà dell'Amministrazione, contro il citato arresto del 2014. Infondata sarebbe la "surrettizia contestazione" di quel precedente perché la legge ne "determina univocamente le conclusioni": si argomenta in base all'articolo 12 I. 27 dicembre 1977 n. 984 che ha trasferito l'amministrazione dei canali demaniali di irrigazione dello Stato a consorzi degli utenti, e altresì in base alla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1978 riguardante tale passaggio di competenze, nonché, ancora, sulla delibera di consegna, avvenuta ai sensi e per gli effetti del r.d. 13 febbraio 1933 n. 215, per affermare che con il passaggio dei canali demaniali dello Stato al regime delle opere pubbliche di bonifiche i beni sono rimasti demaniali e i poteri amministrativi sono passati ai nuovi soggetti voluti dalla legge riformatrice, cioè i consorzi di utenti. Al riguardo il motivo si sviluppa ampiamente per concludere infine che la ricorrente è pubblica amministrazione e svolge un pubblico servizio. 2. Il secondo motivo denuncia difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] nell'ulteriore profilo del sindacato sull'eccezione di giudicato, in relazione agli articoli 360, primo comma, n.1 c.p.c., 111 Cost., 143 e 200, lettera a), r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775. Si osserva che il concessionario e i giudici di merito hanno ritenuto l'eccezione di giudicato influente sul riparto di giurisdizioni, opponendo che invece la giurisdizione "non può mutare a seconda del vizio che viene denunciato" per cui spetta al giudice amministrativo stabilire se il provvedimento in relazione al quale l'amministrato è titolare di interesse legittimo possa avere violato / 4:f 47 giudicato. "Significativamente" l'articolo 133, primo cornma, n.5 d.lgs. 104/2010 "indica rientrare nella giurisdizione esclusiva la nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato". Inoltre "il giudicato, specie nei rapporti di durata, trova un limite intrinseco e ineliminabile nella sopravvenienza di mutamenti della realtà fattuale o giuridica"; e qui Si tratta di un canone discrezionalmente ridotto, che il provvedimento ha poi revocato ripristinando quello ordinario di tariffa. La "sentenza del cui giudicato si verte ... logicamente parte da quel canone ridotto per calcolare i canoni ipoteticamente dovuti annualmente dal 1995 in poi e, in questo modo, riconoscere l'inspiegabile ripetizione di indebito". Peraltro, da un lato la riforma di cui all'articolo 12 I. 27 dicembre 1977 n. 984 ha sottoposto i canali demaniali di irrigazione al r.d. 13 febbraio 1933 n. 215 e li ha dati da amministrare ad un soggetto che ha istituito, in luogo dell'amministrazione ministeriale; dall'altro il r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 assegna alla giurisdizione del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] le sole questioni di esistenza dei canoni, cioè l'esistenza dell'opera soggetta a canone. E nel caso in esame il ricorrente è pubblica amministrazione sostenuta soltanto dai proventi, tra cui i canoni di concessione, ex articolo 21 r.d. 13 febbraio 1933 n. 215: la sentenza impugnata quindi "infrange sul piano ontologico" la legge e la cautela per la pubblica amministrazione "di non disperdere risorse vincolate ai fini istituzionali". Sarebbe dunque "inverosimile che si imponga all'amministrazione di restituire proventi già spesi per i fini istituzionali specifici di manutenzione dal 1995 al 2010", essendo impossibile "perché se i proventi fossero superiori al dovuto sarebbero presenti in bilancio come avanzi". Si giungerebbe pertanto ad una contraddizione in termini, grazie poi all' "artificio perpetrato dalla CTU" - sul cui contenuto si argomenta -. Il giudicato sarebbe reso se dopo la relativa sentenza "l'Amministrazione avesse assoggettato a canone queste opere", ma ciò la concessionaria non avrebbe dimostrato; e vi sarebbe prova specifica contraria nella nota dell'Amministrazione del 21 ottobre 2015 prot. 7252, cui è allegata relazione tecnica che "esclude da canone le opere dell'artificiosa riduzione". 3.1 Tutta la questione veicolata nei motivi del ricorso si impernia sulla sussistenza o meno di giudicato, il quale, ovviamente, se si è formato ed è realmente pertinente, ha coperto anche la scelta del giudice, ovvero l'identificazione di chi ha giurisdizione. Proprio per questo il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] ha escluso il rilievo dell'eccezione di difetto di giurisdizione: lo ha ritenuto coperto dal giudicato formatosi con la sentenza n. 2185/2014 del [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva determinato il canone delle interferenze previste nella concessione del 2 marzo 1995 e delle interferenze nuove realizzate tra il 1995 e il 2010, così da creare la "sovrapponibilità dell'oggetto dell'ordinanza impugnata alla ( questione dei canoni dovuti per le concessioni" (sentenza, pagina 4), vale a dire tutto era già definitivamente stato accertato e stabilito dalla sentenza n. 2185/2014 del [OSCURATO:PERSONA]. 3.2 L'ordinanza impugnata in questa causa si rapporta allora alla determinazione di quando si è creato il giudicato: e al riguardo è pienamente condivisibile quanto ha affermato il Tribunale Superiore, in conformità a quelli che ha definito i principi più volte da esso già espressi e parimenti più volte espressi da queste Sezioni Unite, ovvero che "ai fini della determinazione del concetto di passaggio in giudicato della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] può farsi rinvio ... alle norme del codice di procedura civile vigente, ove le stesse disciplinano aspetti non contemplati dalla disciplina speciale - R.D. n. 1775/1933 - al codice di procedura civile". Il che significa che in questo settore speciale il codice di procedura civile costituisce una sorta di clausola generale per gli istituti processuali laddove non ricorra, appunto, nella normativa speciale una disciplina che li regoli. Così si sono espresse più volte, in effetti, queste Sezioni Unite in riferimento a vari istituti che vengono così attinti, per il rinvio di cui all'articolo 208 r.d. 1775/1993, dal codice di procedura civile, anche con una valenza dinamica che consente di condividere le mutazioni del regolamento di questi istituti nell'ambito di tale codice processuale generale. Così da ultimo„ tra gli arresti massimati, si è pronunciata S.U. 12 giugno 2019 n. 15745, per cui "nel procedimento di secondo grado davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche avverso la pronuncia del Tribunale regionale, in mancanza di una norma che espressamente disciplini il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio di appello, si applicano, in forza del rinvio contenuto nell'art. 208 del r. d. n. 1775 del 1933 (Testo unico sulle acque), le regole del codice di procedura civile; pertanto, poiché tale rinvio deve intendersi di natura non girà recettizia, bensì formale, e quindi dinamicamente riferito, a seguito dell'abrogazione del codice dell'epoca, alle corrispondenti norme del codice vigente che regolano il giudizio di gravame, anche l'appello dinanzi al Tribunale superiore deve seguire le prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni nella I. n. 134 del 2012.", conforme a S.U. 28 dicembre 2017 n. 31113, richiamata anche nella sentenza in esame; sulla stessa linea, per istituti diversi, si sono collocati pure S.U. 21 settembre 2018 n. 22430, S.U. 23 dicembre 2004 n. 23837, S.U. 20 giugno 2000 n. 458 e S.U. 29 ottobre 1981 n. 5693. 3.3 Ne desume - sempre condivisibilmente - la sentenza impugnata che il giudicato sussiste, proprio per il rinvio ex articolo 208 r.d. 1775/1933, che apre le porte all'applicazione del vigente articolo 324 c.p.c., in quanto non inficia la formazione del giudicato per la sentenza [OSCURATO:PERSONA] di cui si discute né il "giudizio di revocazione proposto avverso la sentenza della cassazione n. 5642/2019 - peraltro definito con declaratoria di inammissibilità" da S.U. 12143/2020 - né il giudizio di rettificazione e revocazione proposto dall'attuale ricorrente contro la stessa sentenza [OSCURATO:PERSONA], considerato ictu oculi l'ampio superamento del termine lungo di cui all'articolo 327 c.p.c. (cfr. sentenza impugnata, pagina 6). Al riguardo, ancora una volta condivisibilmente, l'impugnata sentenza sottolinea la necessità della "esistenza di termini di impugnazione" per "garantire stabilità e certezza alle sentenze rese da qualunque autorità giudiziaria". Il che è principio fondamentale, giacché qualora non sia costantemente applicato si darebbe luogo ad una pluralità di abusi processuali che, oltre a confliggere con il valore fondamentale della ragionevole durata del processo in termini specifici, ovvero relativamente alla controversia che gli abusi subisce, verrebbe ad inficiare il sistema - la c.d. macchina giudiziaria - inceppandolo in modo complessivo e ontologicamente fuorviante rispetto ai valori costituzionali e sovranazionali. 3.4 Per quanto concerne, infine, l'oggetto del giudicato, su cui si impernia più specificamente il secondo motivo del ricorso, è sufficiente rilevare che la sentenza impugnata, a pagina 9, ha constatato che il [OSCURATO:PERSONA], nella pronuncia emessa in questo giudizio, aveva "compiutamente indicato gli elementi fattuali dai quali ha desunto la coincidenza del rapporto definito" dal a sua precedente sentenza n. 2185/2014 passata in giudicato: "parte dei canoni delle interferenze previste nella concessione 2.3.1995 e delle successive" esaminate in quest'ultima verrebbero quindi a coincidere con "i canoni determinati nell'ordinanza emessa da Coutenza" impugnata in questo processo; e - nota infine la sentenza del Tribunale Superiore -"la diversa ricostruzione operata dal ricorrente tende a prospettare un errore di fatto ... che non trova alcuna rispondenza negli atti di causa". 3.5 La ricorrente, in questo secondo motivo, come si è visto nella sua sintesi, tenta in effetti e con assoluta evidenza quel che aveva già provato di effettuare davanti al Tribunale Superiore, cioè si sforza di porre a base della decisione una ricostruzione fattuale diversa. Tuttavia, il ricorso per cassazione avverso le sentenze TSAP - sia quelle d'appello, come quella presente, sia quelle di unico grado - non può investire il merito, essendo ammissibile soltanto qualora denunci violazione di legge o vizi motivazionali tali da condurre la motivazione alla qualificazione di inesistenza, rnera apparenza o radicale contraddittorietà (v. S.U. 6 novembre 2018 n. 28820). La presenza d'altronde di alcune argomentazioni di diritto (come, per esempio, quelle sul bilancio del pubblico ente) nel secondo motivo non è idonea a superarne l'effettiva sostanza fattuale, che tali profili giuridici tentano di schermare. E l'effettiva sostanza fattuale conduce la censura a una inequivoca inammissibilità. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto il primo motivo è tale ex articolo 360 bis n.1 c.p.c. e il secondo ha offerto un contenuto non riconducibile ai paradigmi del ricorso per cassazione. Ne consegue la condanna della ricorrente ella rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i • presuppost per il versamento da parte della ricon-ente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo? /2-e_ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 12.000, oltre a C 200 per esborsi e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei p