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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16234/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 9 maggio 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Roma dell'Il ottobre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva contestate, era stata condannata alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui agli art. 73, comma 5, - 80 lett.

G) del d.P.R. n. 309 del 1990, a lei contestato per aver detenuto illecitamente e introdotto nella [OSCURATO:PERSONA] di Rebibbia, occultata all'interno di un pacco alimentare, sostanza stupefacente destinata al marito detenuto [OSCURATO:PERSONA]; fatto accertato in Roma il 7 maggio 2020.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della inosservanza della legge penale, la mancata esclusione dell'aggravante ex art. 80, lett.

G, del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente affrontato dalla Corte territoriale, che ha evidenziato, in modo pertinente, che l'aggravante in esame, ravvisabile nei casi in cui "l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti", doveva ritenersi configurabile nella vicenda in esame: invero l'azione descritta nell'imputazione, letta nel suo insieme, delineava di fatto una cessione di droga, condotta per la cui integrazione è sufficiente il consenso, nel caso di specie senz'altro sussistente, del cedente e del cessionario, non occorrendo l'effettiva traditio della droga (cfr. Sez. 6, n. 9388 del 13/04/1994, Rv. 199520).

Peraltro, l'aggravante sarebbe configurabile anche ipotizzando un eventuale rifiuto dello stupefacente da parte del detenuto, poiché in tale evenienza si avrebbe comunque un'offerta di droga, anch'essa ricadente tra le condotte cui si riferisce l'applicazione dell'aggravante de qua.

Osservato che anche il secondo motivo, con cui si contesta la mancata esclusione della contestata recidiva, è parimenti manifestamente infondato, risultando non manifestamente illogica, e dunque non censurabile in questa sede, la motivazione formulata al riguardo dalla Corte territoriale, che (a pag. 5 della sentenza impugnata) ha richiamato i numerosi precedenti penali a carico dell'imputata, tra cui due condanne per furto, due per furto aggravato e una per il delitto di spendita di monete false, risultando la cessione di plurime sostanze stupefacenti all'interno di un carcere sintomatica di una qualificata propensione a delinquere della Antonini.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 gen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 9 maggio 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Roma dell'Il ottobre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva contestate, era stata condannata alla pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui agli art. 73, comma 5, - 80 lett. G) del d.P.R. n. 309 del 1990, a lei contestato per aver detenuto illecitamente e introdotto nella [OSCURATO:PERSONA] di Rebibbia, occultata all'interno di un pacco alimentare, sostanza stupefacente destinata al marito detenuto [OSCURATO:PERSONA]; fatto accertato in Roma il 7 maggio 2020. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della inosservanza della legge penale, la mancata esclusione dell'aggravante ex art. 80, lett. G, del d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente affrontato dalla Corte territoriale, che ha evidenziato, in modo pertinente, che l'aggravante in esame, ravvisabile nei casi in cui "l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti", doveva ritenersi configurabile nella vicenda in esame: invero l'azione descritta nell'imputazione, letta nel suo insieme, delineava di fatto una cessione di droga, condotta per la cui integrazione è sufficiente il consenso, nel caso di specie senz'altro sussistente, del cedente e del cessionario, non occorrendo l'effettiva traditio della droga (cfr. Sez. 6, n. 9388 del 13/04/1994, Rv. 199520). Peraltro, l'aggravante sarebbe configurabile anche ipotizzando un eventuale rifiuto dello stupefacente da parte del detenuto, poiché in tale evenienza si avrebbe comunque un'offerta di droga, anch'essa ricadente tra le condotte cui si riferisce l'applicazione dell'aggravante de qua. Osservato che anche il secondo motivo, con cui si contesta la mancata esclusione della contestata recidiva, è parimenti manifestamente infondato, risultando non manifestamente illogica, e dunque non censurabile in questa sede, la motivazione formulata al riguardo dalla Corte territoriale, che (a pag. 5 della sentenza impugnata) ha richiamato i numerosi precedenti penali a carico dell'imputata, tra cui due condanne per furto, due per furto aggravato e una per il delitto di spendita di monete false, risultando la cessione di plurime sostanze stupefacenti all'interno di un carcere sintomatica di una qualificata propensione a delinquere della Antonini. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gen
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