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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 29 marzo 2023

Cassazione n. 29183/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/09/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso il 09/09/2022 (comunicato il 19/09/2022), con la quale lo stesso Tribunale aveva rigettato l'istanza finalizzata all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento penale n. 9617/2022.

Il Tribunale ha esposto che il ricorso doveva considerarsi tardivo ai sensi dell'art.99 del d.P.R. n.115/2002 in quanto proposto oltre il termine di venti giorni ivi previsto; atteso che, entro il detto termine, l'atto non era stato notificato all'Amministrazione finanziaria ed era stato depositato alla sola data del 29/03/2023; assumendo altresì che non poteva essere qualificata come ricorso l'istanza di rivalutazione del provvedimento di diniego depositata il 12/09/2022.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto la violazione e l'erronea applicazione dell'art.99 del d.P.R. n.115/2002, con conseguente compromissione del diritto di difesa garantito dagli artt. 24 e 111 Cost..

Ha dedotto che il giudice adito non avrebbe idoneamente valutato la circostanza in base alla quale il difensore della ricorrente, già alla data del 15/09/2022, aveva proposto un'istanza di rivalutazione del provvedimento di diniego e che, il 19/09/2022 - in tempo utile rispetto al termine di venti giorni e presentata al giudice penale - era stata espressamente qualificata come ricorso in relazione all'art.99 del d.P.R. n.115/2022 e trasmessa al Presidente del Tribunale; ha quindi dedotto di avere tempestivamente e correttamente instaurato la fase di impugnazione di fronte al giudice penale, solo successivamente provvedendo a una nuova iscrizione presso il ruolo civile.

Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e l'erronea applicazione dell'art. 99 del d.P.R. n.115/2002, con conseguente compromissione del diritto di difesa.

Ha dedotto che, erroneamente, il giudice adito avrebbe ravvisato una causa di inammissibilità derivante dalla mancata notifica dello stesso all'Amministrazione finanziaria, atteso che la mancata integrazione del contraddittorio avrebbe dovuto comportare la sola necessità di fissare una nuova udienza per consentire l'adempimento.

3. Il Procuratore generale ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato e, qualificata l'istanza di rivalutazione come opposizione, di trasmettere gli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'art.99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, stabilisce - in relazione all'ordinanza che decide sul ricorso avverso il provvedimento di diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato che: «L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge».

Va quindi richiamato il principio in base al quale nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, per cui il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione alla revoca del gratuito patrocinio deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., senza che abbia efficacia sanante la richiesta a quest'ultimo di inoltro del fascicolo processuale alla cancelleria della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571, specificamente relativa al ricorso avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione alla revoca del gratuito patrocinio - ai sensi dell'art.113 del d.P.R. n.115/2002 - e dettante un principio applicabile al caso in esame per identità di ratio; nonché, Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv. 285068, resa in fattispecie analoga a quella in esame).

3. Nel caso di specie la ricorrente ha invece ritenuto di applicare la disciplina del codice di procedura civile e pertanto ha notificato il ricorso alla controparte processuale ai sensi dell'art.369 cod.proc.civ. per poi depositare il ricorso notificato presso la cancelleria del giudice ad quem Peraltro, sul punto, è stato affermato che nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, per cui il ricorso per cassazione deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli art.582 e 583 cod.proc.pen. (Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793, pure relativa alla fattispecie processuale regolata dall'art..113 del d.P.R. n.115/2002) con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che, pure notificato alle controparti entro il termine previsto per la impugnazione, non risulti essere stato depositato presso la cancelleria del giudice competente ai sensi dell'art.582 cod.proc.pen..

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/09/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso il 09/09/2022 (comunicato il 19/09/2022), con la quale lo stesso Tribunale aveva rigettato l'istanza finalizzata all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento penale n. 9617/2022. Il Tribunale ha esposto che il ricorso doveva considerarsi tardivo ai sensi dell'art.99 del d.P.R. n.115/2002 in quanto proposto oltre il termine di venti giorni ivi previsto; atteso che, entro il detto termine, l'atto non era stato notificato all'Amministrazione finanziaria ed era stato depositato alla sola data del 29/03/2023; assumendo altresì che non poteva essere qualificata come ricorso l'istanza di rivalutazione del provvedimento di diniego depositata il 12/09/2022. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e l'erronea applicazione dell'art.99 del d.P.R. n.115/2002, con conseguente compromissione del diritto di difesa garantito dagli artt. 24 e 111 Cost.. Ha dedotto che il giudice adito non avrebbe idoneamente valutato la circostanza in base alla quale il difensore della ricorrente, già alla data del 15/09/2022, aveva proposto un'istanza di rivalutazione del provvedimento di diniego e che, il 19/09/2022 - in tempo utile rispetto al termine di venti giorni e presentata al giudice penale - era stata espressamente qualificata come ricorso in relazione all'art.99 del d.P.R. n.115/2022 e trasmessa al Presidente del Tribunale; ha quindi dedotto di avere tempestivamente e correttamente instaurato la fase di impugnazione di fronte al giudice penale, solo successivamente provvedendo a una nuova iscrizione presso il ruolo civile. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e l'erronea applicazione dell'art. 99 del d.P.R. n.115/2002, con conseguente compromissione del diritto di difesa. Ha dedotto che, erroneamente, il giudice adito avrebbe ravvisato una causa di inammissibilità derivante dalla mancata notifica dello stesso all'Amministrazione finanziaria, atteso che la mancata integrazione del contraddittorio avrebbe dovuto comportare la sola necessità di fissare una nuova udienza per consentire l'adempimento. 3. Il Procuratore generale ha chiesto di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato e, qualificata l'istanza di rivalutazione come opposizione, di trasmettere gli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'art.99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, stabilisce - in relazione all'ordinanza che decide sul ricorso avverso il provvedimento di diniego dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato che: «L'ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro dieci giorni, a cura dell'ufficio del magistrato che procede, all'interessato e all'ufficio finanziario, i quali, nei venti giorni successivi, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge». Va quindi richiamato il principio in base al quale nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, per cui il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione alla revoca del gratuito patrocinio deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., senza che abbia efficacia sanante la richiesta a quest'ultimo di inoltro del fascicolo processuale alla cancelleria della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571, specificamente relativa al ricorso avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione alla revoca del gratuito patrocinio - ai sensi dell'art.113 del d.P.R. n.115/2002 - e dettante un principio applicabile al caso in esame per identità di ratio; nonché, Sez. 4, n. 40478 del 27/09/2023, Anyanwu, Rv. 285068, resa in fattispecie analoga a quella in esame). 3. Nel caso di specie la ricorrente ha invece ritenuto di applicare la disciplina del codice di procedura civile e pertanto ha notificato il ricorso alla controparte processuale ai sensi dell'art.369 cod.proc.civ. per poi depositare il ricorso notificato presso la cancelleria del giudice ad quem Peraltro, sul punto, è stato affermato che nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, per cui il ricorso per cassazione deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli art.582 e 583 cod.proc.pen. (Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793, pure relativa alla fattispecie processuale regolata dall'art..113 del d.P.R. n.115/2002) con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che, pure notificato alle controparti entro il termine previsto per la impugnazione, non risulti essere stato depositato presso la cancelleria del giudice competente ai sensi dell'art.582 cod.proc.pen.. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. C
Decreto Cassazione n. 29183/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris