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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 11032/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza del Tribunale di Potenza del 17 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 599 bis cod. pen., su concorde richiesta delle parti, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di Nar- dozza [OSCURATO:PERSONA] in anni uno e mesi dieci di reclusione e ha ridotto ad anni uno la durata della sospensione della patente di guida in relazione ai reati di cui agli artt. 590 e 589, commi secondo e terzo, cod. pen..

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, rilevando che la durata della sospensione della pa- tente di guida, anche con riferimento a quanto esposto in tema di commisurazione della pena, poteva essere contenuta quantomeno in misura vicina al minimo edittale.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

È d'uopo considerare, infatti, che le sanzioni amministrative accessorie hanno pro- prie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena, a cui non è possibile in alcun modo equipararle, neppure sulla scorta della mera, eventuale ricorrenza di ca- ratteri comuni (Corte Cost. sent. n. 49 del 2015).

Proprio in ragione di tale natura, esse si collocano al di fuori della sfera di operatività dell'accordo che investe il pat- teggiannento propriamente detto e il giudice deve applicarle in via autonoma, indi- pendentemente dalla volontà delle parti, trattandosi di statuizione sottratta al loro accordo.

Questo principio è stato ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte in ma- teria di ammissibilità del ricorso avverso l'applicazione in sede di patteggiamento delle misure di sicurezza (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348).

Premesso quanto sopra, va aggiunto che il Collegio condivide e intende ribadire il principio, più volte affermato, che il giudice, che applichi con la sentenza di patteg- giamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di meritevolezza in favore dell'imputato (Sez. 4, n. 50240 del 27/11/2019, Mancinelli, non massimata; Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211).

Ciò in quanto, in tali casi, è sufficiente la mo- tivazione implicita (Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738).

Nel caso in esame, alla luce degli elementi già valutati ai fini dell'accoglimento dell'accordo tra le parti (incensuratezza, grado della colpa, incidenza causale nel si- nistro del comportamento del deceduto [OSCURATO:PERSONA], che, secondo quanto accer- tato dal perito d'ufficio, viaggiava anch'egli in prossimità della doppia striscia continua di delimitazione tra le due corsie di marcia), la Corte territoriale, con motivazione immune da censure, ha determinato in un anno la durata della sospensione della patente di guida.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 26 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza in epigrafe la Corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza del Tribunale di Potenza del 17 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 599 bis cod. pen., su concorde richiesta delle parti, ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di Nar- dozza [OSCURATO:PERSONA] in anni uno e mesi dieci di reclusione e ha ridotto ad anni uno la durata della sospensione della patente di guida in relazione ai reati di cui agli artt. 590 e 589, commi secondo e terzo, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, rilevando che la durata della sospensione della pa- tente di guida, anche con riferimento a quanto esposto in tema di commisurazione della pena, poteva essere contenuta quantomeno in misura vicina al minimo edittale. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. È d'uopo considerare, infatti, che le sanzioni amministrative accessorie hanno pro- prie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena, a cui non è possibile in alcun modo equipararle, neppure sulla scorta della mera, eventuale ricorrenza di ca- ratteri comuni (Corte Cost. sent. n. 49 del 2015). Proprio in ragione di tale natura, esse si collocano al di fuori della sfera di operatività dell'accordo che investe il pat- teggiannento propriamente detto e il giudice deve applicarle in via autonoma, indi- pendentemente dalla volontà delle parti, trattandosi di statuizione sottratta al loro accordo. Questo principio è stato ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte in ma- teria di ammissibilità del ricorso avverso l'applicazione in sede di patteggiamento delle misure di sicurezza (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348). Premesso quanto sopra, va aggiunto che il Collegio condivide e intende ribadire il principio, più volte affermato, che il giudice, che applichi con la sentenza di patteg- giamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di meritevolezza in favore dell'imputato (Sez. 4, n. 50240 del 27/11/2019, Mancinelli, non massimata; Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211). Ciò in quanto, in tali casi, è sufficiente la mo- tivazione implicita (Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738). Nel caso in esame, alla luce degli elementi già valutati ai fini dell'accoglimento dell'accordo tra le parti (incensuratezza, grado della colpa, incidenza causale nel si- nistro del comportamento del deceduto [OSCURATO:PERSONA], che, secondo quanto accer- tato dal perito d'ufficio, viaggiava anch'egli in prossimità della doppia striscia continua di delimitazione tra le due corsie di marcia), la Corte territoriale, con motivazione immune da censure, ha determinato in un anno la durata della sospensione della patente di guida. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] E
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