CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16460/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ura rilasciata in calceal ricorso per cassazione, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso lo studio del difensore, in ROMA, VIAVALDINIEVOLE, 11– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dalleavvocate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], edelettivamente domiciliato presso l’Avvocatura generale dell’[OSCURATO:PERSONA], inROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 3415 del 2023 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 4 ottobre 2023 (R.G.N. 3145/2022).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 14aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 8442/2024Numero sezionale 1801/2026Numero di raccolta generale 16460/2026Data pubblicazione 27/05/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Romaha respinto il gravame proposto dalla signora [OSCURATO:PERSONA],nella qualità di erede della signora [OSCURATO:PERSONA], contro lapronuncia del Tribunale della medesima sede e ha dunque disatteso lapretesa di trattenere l’importo di Euro 3.407,04, indebitamentepercepito dalla signora Iannarelli a titolo di assegno sociale nel periododal primo gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.A fondamento della decisione, la Corte di merito ha rilevato che laripetibilità dell’indebito assistenziale discende dall’inosservanza deglispecifici obblighi di comunicazione delle cospicue somme incassate pereffetto della vendita di un immobile e che, a fronte del considerevoleimporto del ricavato (Euro 515.000,00), idoneo a elidere lo stato dibisogno, si deve escludere ogni ragionevole affidamento dell’accipiens.Non riveste alcun rilievo la registrazione dell’atto di compravendita.2.– Contro la sentenza d’appello la signora [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, sulla base di un motivo.3.– L’INPS resiste all’impugnazione con controricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 42,comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, dell’art. 3-ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, convertito, conmodificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 29, dell’art. 3, comma9, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con- 2 -Numero registro generale 8442/2024Numero sezionale 1801/2026Numero di raccolta generale 16460/2026Data pubblicazione 27/05/2026modificazioni, nella legge 26 luglio 1988, n. 291, anche in relazioneall’art. 38 Cost.La decisione d’appello si porrebbe in contrasto con la disciplinadell’indebito assistenziale, che escluderebbe l’indiscriminata ripetibilitàdi prestazioni destinate a soddisfare bisogni essenziali e consentirebbela ripetizione soltanto a far data dal provvedimento che accerta il venirmeno delle condizioni di legge. Nel caso di specie, neppure si potrebberavvisare alcun dolo dell’accipiens: i redditi sarebbero stati dichiaratialla pubblica amministrazione e l’INPS avrebbe agevolmente accertatol’indebito proprio mediante l’accesso alle informazioni fornitedall’Agenzia delle Entrate.2.– Le censure non superano il vaglio di ammissibilità.2.1.– Come la stessa parte ricorrente rammenta, questa Corte ècostante nell’affermare che «nel settore della previdenza edell’assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via viaconsolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo dellagenerale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell’indebito,trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che escludeviceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamentearticolate, ma comunque avente generalmente come minimo comunedenominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione nondovuta ed una situazione idonea a generare affidamento» (Cass., sez.lav., 23 gennaio 2008, n. 1446, punto 3.4. del Considerato in diritto).I giudici d’appello hanno rettamente inteso e applicato i princìpiconsolidati (pagine 2, 3 e 4 della pronuncia impugnata) che collocanol’indebita percezione dell’assegno sociale nell’alveo della disciplinadell’indebito assistenziale e affermano l’applicazione delle peculiariregole di settore, in luogo di quella civilistica della generale eincondizionata ripetibilità (Cass., sez. VI-L, 30 giugno 2020, n. 13223).La Corte di merito, con valutazione che collima con quella giàcompiuta dal Tribunale, ha escluso in punto di fatto la sussistenza di- 3 -Numero registro generale 8442/2024Numero sezionale 1801/2026Numero di raccolta generale 16460/2026Data pubblicazione 27/05/2026una situazione idonea a generare affidamento e, nella puntualedisamina del compendio probatorio, ha ponderato alcuni indicisintomatici come la ragguardevole entità delle somme incassate pereffetto della vendita di un immobile.Circostanza incompatibile con lo stato di bisogno che fonda il dirittodi rivendicare l’assegno sociale (pagine 5 e 6 del controricorso) ecomunque per altro verso idonea ad escludere, per la sua pregnanzasignificativa, la sussistenza di un affidamento meritevole di tutela,come questa Corte ha già rimarcato (Cass., sez. lav., 9 novembre2018, n. 28771).Tali dati di fatto di per sé corroborano la fondatezza dell’azione direcupero intrapresa dall’[OSCURATO:PERSONA].2.2.– Dopo la pedissequa riproduzione del ricorso introduttivo delgiudizio di primo grado (pagine 2, 3, 4, 5 e 6), della sentenza delTribunale di Roma (pagine 6 e 7), dell’atto di gravame (pagine 8, 9,10, 11, 12, 13, 14), della pronuncia d’appello (pagine 14, 15, 16, 17),la parte ricorrente reitera gli argomenti già vagliati e disattesi nei gradidi merito e polarizza l’attenzione sul coefficiente psicologicodell’accipiens, senza revocare in dubbio l’insussistenza del diritto dibeneficiare dell’assegno sociale per il periodo in contestazione a frontedei redditi percepiti.Le critiche, pur denunciando la violazione e la falsa applicazione dimolteplici disposizioni di legge, tendono a sollecitare un diversoapprezzamento delle risultanze istruttorie e a coordinarle in modo piùfavorevole, così da scalfire l’accertamento cristallizzato in una “doppiaconforme”.Le censure, in particolare, ambiscono ad avvalorarequell’affidamento che entrambi i giudici di merito hannomotivatamente escluso in concreto, in coerenza con le regole checontraddistinguono l’indebito assistenziale e impongono disalvaguardare un affidamento legittimo.- 4 -Numero registro generale 8442/2024Numero sezionale 1801/2026Numero di raccolta generale 16460/2026Data pubblicazione 27/05/2026Le doglianze, pur nominalmente incentrate sull’error in iudicando,sottendono un’istanza di riesame del merito, che vale a renderleinammissibili (fra le molte, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476),come anche l’[OSCURATO:PERSONA] nel controricorso ha eccepito (pagina 6).3.– In definitiva, il ricorso dev’essere dichiarato, nel suo complesso,inammissibile.4.– Le spese del presente giudizio sono irripetibili, in virtù delladichiarazione di esonero versata in atti, ai sensi dell’art. 152 disp. att.cod. proc. civ., e già vagliata nella sua ritualità dalla pronunciad’appello.5.– La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare attodei presupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per lastessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020,n. 4315). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese irripetibili.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 14 aprile 2026.La Presidente- 5 -