CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16018/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, è generico e riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di merito che, a fronte di deduzione che tendeva ad accreditare che quella del ricorrente fosse una mera resistenza passiva (e non anche a qualificare la fuga come non integrante la fattispecie contestata), ha messo in risalto la condotta violenta ed oppositiva tesa a divincolarsi per impedire che gli operanti (ben tre) recuperassero dalle mani del ricorrente la sostanza stupefacente poi sequestrata; che generico, pertanto, risulta il riferimento alla "tentata fuga" del ricorrente, condotta presa in esame dalla Corte di merito al solo fine di rendere palese la volontà di opporsi; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis