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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 09559/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova in ordine al reato di cui all'art. 116, d.Lgs. 285/1992 perché transitava sprovvisto di patente di guida (capo 1), 2), 3), 4), 5) e 6).

L'esponente lamenta vizio di motivazione in ordine all'entità della pena comminata.

2. If ricorso è inammissibile, in quanto articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con motivazione pienamente rispettosa dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte.

Il giudice del gravame ridetermina la pena inflitta dal giudice di prime cure perché la riduzione della pena base era stata eseguita in misura dì un terzo, anzìché della metà, trattandosi di reati contravvenzionali.

La Corte motiva adeguatamente circa la congruità della pena, ritenendo che non fosse giustificata una ulteriore diminuzione della pena, tenuto conto anche dei precedenti specifici dell'imputato.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e al versamento delta somma di euro tremila in favore delia Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] n te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza pronunciata dal Tribunale di Genova in ordine al reato di cui all'art. 116, d.Lgs. 285/1992 perché transitava sprovvisto di patente di guida (capo 1), 2), 3), 4), 5) e 6). L'esponente lamenta vizio di motivazione in ordine all'entità della pena comminata. 2. If ricorso è inammissibile, in quanto articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con motivazione pienamente rispettosa dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte. Il giudice del gravame ridetermina la pena inflitta dal giudice di prime cure perché la riduzione della pena base era stata eseguita in misura dì un terzo, anzìché della metà, trattandosi di reati contravvenzionali. La Corte motiva adeguatamente circa la congruità della pena, ritenendo che non fosse giustificata una ulteriore diminuzione della pena, tenuto conto anche dei precedenti specifici dell'imputato. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e al versamento delta somma di euro tremila in favore delia Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] n te
Sentenza Cassazione n. 09559/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris