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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11592/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chies • il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'8 novembre 2024 il Giudice delle Inda ini Preliminari del Tribunale di Catania applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura autelare della custodia in carcere ritenendolo gravemente indiziato di due episodi di concorso in tentata estorsione aggravata ex art. 416-bisl cod.pen. contestati i capi nn. 1) e 2) dell'imputazione provvisoria, entrambi avvenuti nel territorio d Ila provincia di Ragusa 1.1 Proposto riesame ex art. 309 cod. proc. pen. avve so il predetto provvedimento cautelare, il Tribunale di Catania, con ordina za in data 27 novembre 2024, annullava l'ordinanza del G.i.p. del Tribun le datata 13 novembre 2024 nei confronti del Firrisi, limitatamente al fatto di cui al capo n. 1 per difetto di gravità indiziaria; inoltre, con il medesimo provvedi ento il giudice del riesame, annullava l'ordinanza del G.i.p. in relazione alla a gravante di cui all'art. 416-bis1 cod. pen. contestata per il fatto di tentata estorsione in concorso di cui capo n. 2, mantenendo la misura cautelare della custod a in carcere.

Riteneva, in particolare, il giudice dell'impugnazione cautelare che •ermanesse il grave pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose, 'esunto dalle concrete modalità di svolgimento del fatto, consistito nell'avere por ato a termine più richieste estorsive nei riguardi di diversi imprenditori della provi cia ragusana.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazio e il difensore dell'imputato, avv. to Citrella, deducendo, con unico motivo, in sservanza ed t erronea interpretazione della legge con riferimento agli artt. 416-u si cod. pen., 51 comma 3-bis e 27 cod. proc. pen.; si lamentava in particolar che, avendo escluso la gravità indiziaria per l'ipotesi delittuosa di cui al capo n. 1 ed altresì la contestata aggravante dell'agevolazione e del metodo mafioso er la tentata Il estorsione contestata al capo n. 2, il giudice del riesame a rebbe dovuto necessariamente escludere la competenza ex art. 51, comma 3- is, cod. proc. pen., del giudice delle indagini preliminari distrettuale di Catania d ordinare la trasmissione degli atti al G.i.p. competente per territorio di Ra usa, e ciò in applicazione dei principi dettati dalla sentenza della Corte di cassaz one Sez. 1, n. 32956 del 14/07/2022, Fall, Rv. 283564 -

01. Invero, venuto meno il titolo cautelare per il delitto di cui al n. 1 della rubrica, ed esclusa altresì 'aggravante di mafia contestata al capo n. 2, doveva ritenersi cessata ogni ragio e per radicare la competenza nel G.i.p. del capoluogo del distretto determinato ex rt. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. non essendovi più fattispecie delittuose rientranti nel catalogo dettato da tale norma processuale.

Difettava, inoltre, il presupposto dell'urgenza relativamente alla ritenuta esigenza cautelare ovvero, in via subordinata, andava ordinata I trasmissione degli atti al G.i.p. di Ragusa ex art. 27 cod. proc. pen. limitando a oli 20 giorni la durata della misura disposta dal giudice territorialmente incompet nte. 2.1 Con le conclusioni ritualmente trasmesse il P.G. chiedev il rigetto del ricorso richiamando l'orientamento giurisprudenziale espresso da ez. 6, n. 5644 del 22/12/2023 , dep. 2024, Orecchio, e sottolineando la dive sità del tema esaminato dalle Sezioni Unite nella sentenza Giacobbe (Sez.

U, n. 19214 del 23/04/2020, Rv. 279092 - 02) posto che, nel caso in esa e, trattasi di problematica differente, avente ad oggetto la questione se la v lutazione sulla insussistenza di profili qualificatori della fattispecie che incidono su la competenza del giudice investito della domanda cautelare abbia o meno rilievs agli effetti del meccanismo previsto dall'art. 27 cod. proc. pen..

Problematica i relazione alla quale viene sottolineata l'esigenza di tenere distinti il tema de la competenza territoriale, da correlarsi alla contestazione del fatto formulata da P.M., rispetto al tema della verifica della gravità indiziaria. [OSCURATO:PERSONA] Il motivo di ricorso dedotto evidenzia la sussistenza di un c ntrasto tra le differenti sezioni semplici di questa Corte circa un profilo interpretati o delle norme in materia di determinazione della competenza del giudice p r le indagini preliminari ex art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. che impone la rimessione alle Sezioni Unite.

1. Ed invero, secondo un primo orientamento, che pare aggioritario, l'esclusione della gravità indiziaria in relazione ad un reato o ad u a circostanza aggravante da cui discende la competenza del giudice per le indag mi preliminari distrettuale ex artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. pr c. pen. non fa venir meno la competenza di tale giudice, in quanto, anche nel procedimento cautelare, la decisione sulla competenza va assunta in limine litis, s Ila base della mera descrizione del fatto, prima di ogni valutazione di merito su la fondatezza dell'accusa come pure sulla gravità degli indizi (Sez. 6, n. 5644 del 22/12/2023, dep. 2024, Orecchio, Rv. 286064 - 01).

Tale pronuncia ha innanzi t tto premesso «che le valutazioni sulla competenza effettuate in sede cautelare non incidono sugli sviluppi successivi del procedimento nella sede di merito, ben potendo il P.M. in sede di formulazione della richiesta di rinvio a giudizio confermar le sue scelte discrezionali nell'individuazione dei temi d'accusa e riproporre dunque, nei medesimi termini, la contestazione dei fatti enucleati in sede caut lare».

Ha poi aggiunto che «è noto che la competenza è una decisione che vien assunta sulla base della prospettazione formulata dal pubblico ministero nella ric iesta di rinvio a giudizio, ed è perciò sulla base di essa che va verificata la compete za del giudice adito.

La decisione sulla fondatezza della accusa in linea di principio indipendente da quella preliminare sulla competenza, che non è esclusa solo per hé l'ipotesi di reato contestata dovesse risultare infondata o diversa da qu Ila formulata nell'imputazione, essendo rimesso al giudice il potere di valutare an he la corretta qualificazione giuridica del fatto, salvo il limite che deriva dall necessità di rispettare la competenza di un giudice superiore (vedi art. 23, com a 2, cod. proc. pen.)».

In questo senso quindi la verifica sulla competenza «va ese uita sulla base della descrizione del fatto contenuta nell'imputazione che prescinde dall'esito della valutazione sulla fondatezza o meno dell'accusa al termine dell'is ruttoria e che ammette anche la eventualità che il giudice conservi la propria competenza anche quando dovesse risultare contradetta dagli sviluppi dell'istruttoria i batti mentale, in applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis».

Rit neva quindi il collegio dare: «continuità all'orientamento che distingue il vaglio de la competenza da quello dei presupposti della misura cautelare, trattandosi di deci ioni che hanno diverso oggetto e che sono condizionate dall'applicazione anc e nella fase cautelare del principio dell'iniziativa del pubblico ministero, essen o la richiesta cautelare soggetta alle determinazioni della pubblica accusa in punto di rappresentazione del fatto oggetto della richiesta di misura.

Né può ostenersi che l'applicazione della misura cautelare per un reato qualificato in odo diverso rispetto alla richiesta del pubblico ministero per effetto di una diversa qualificazione giuridica che incide sulla sua competenza comporti na violazione del principio del giudice naturale; detto principio vale anche per il procedimento cautelare, ma resta soggetto alle stesse regole fissate per la competenza nel giudizio di responsabilità che distinguono il profilo della prospettazio e dell'accusa, essenziale ai fini della decisione in punto di competenza, da quello r lativo alla sua fondatezza che attiene, invece, alla decisione nel merito della s ssistenza dei presupposti sostanziali della misura cautelare».

La citata sente za Orecchio, affermava conclusivamente che « l'aver ritenuto carente la gravità indiziaria rispetto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., da c i discende la competenza del G.i.p. presso il capoluogo del distretto in cui si t ova il giudice territorialmente competente, non comporta l'incompetenza c.d. d istrettuale del predetto giudice».

Né sussisteva contrasto con i principi dettati dall Sezioni Unite Giacobbe (Sez.

U, n. 19214 del 23/04/2020, cit.) posto che su tale tema le citate Sezioni Unite non hanno fornito alcuna specifica indicazione, ess ndo stati solo affrontati i profili che attengono alla diversa questione degli effetti che la incompetenza dichiarata in sede cautelare produce sulla compe enza rispetto all'autonomo giudizio di responsabilità, sia pure con specifico riferimento alla verifica dell'interesse del pubblico ministero ad impugnare le valutazioni "precarie", nel senso sopra detto, sulla carenza dei gravi indizi da p rte del giudice di cui sia stata dichiarata l'incompetenza in sede di riesame. 1.1 In precedenza nello stesso senso due contestuali pronunc della Seconda sezione, adottate in riferimento ad impugnazioni aventi ad o getto misure personali e reali, avevano già affermato che nel procedimento O e libertate, la diversa qualificazione giuridica operata dal tribunale del 'esame, che, confermando il provvedimento impugnato, esclude la riconducibili a dei fatti alle ipotesi criminose ricomprese nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., e quindi nelle attribuzioni ex art. 328 cod. proc. pen. del giudice per le inda

5. mi preliminari del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice c mpetente, non comporta una pronuncia di incompetenza e non incide sull validità del provvedimento impugnato, perché il giudice dell'impugnazione, nei limiti della competenza per materia del primo giudice, può dare al fatto na definizione giuridica diversa, e le valutazioni in sede cautelare sono formulate allo stato degli atti e non incidono sulla competenza per il processo principale (S z. 2, n. 24492 del 26/04/2006, P.m. in proc.

Leone, Rv. 234682 - 01; Sez. 2, n. 23943 del 26/04/2006, Leone, Rv. 234418 - 01).

La prima di dette pronunce, a fronte di un motivo di ricorso con il quale si deduceva l'incompetenza funzionak del G.i.p. del tribunale distrettuale a decidere sulla richiesta di misura cautelare, una volta escluso il criterio di radicamento rappresentato dal reato ex art. 416-bis cod. pen. e dall'aggravante speciale di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (ora 16-bis1 cod. pen.), riteneva la doglianza infondata e ciò perché: « È principio ge erale - valido sia per il processo penale che per quello civile - che la questione, p egiudiziale di rito, della competenza (in questo caso, per territorio) si decide s Ila base della prospettazione: e cioè, della configurazione del fatto portato a c noscenza del giudice ad opera dell'organo requirente, o della parte privata, che richiede il provvedimento, qualunque ne sia la natura.

È sulla base di essa he va quindi valutata, in via preliminare, l'esattezza del criterio identificativ del giudice competente». 1.2 In senso analogo è stato affermato (Sez. 2, n. 25163 del 06 02/2019, Pg, Rv. 276919 - 01) che nel procedimento de libertate, la diversa qualificazione giuridica operata dal tribunale del riesame, che, confermando il rovvedimento impugnato, abbia escluso la riconducibilità dei fatti alle ipot si criminose ricomprese nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e, quindi, alle ttribuzioni ex art. 328 cod. proc. pen. del giudice per le indagini preliminari de tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente, non omporta una pronuncia di incompetenza, perché le valutazioni in sede cautelare s no formulate allo stato degli atti e non incidono sulla competenza relativa al proce so principale; pertanto si riteneva manifestamente infondata l'eccezione di nullits del decreto di giudizio immediato che non aveva tenuto conto di detta esclusio e operata dal giudice del riesame. 1.3 Ispirata ai medesimi principi appare quella decisione (Sez. n. 43953 del 09/07/2019, Gip, Rv. 277499 - 01) secondo cui la competenza unzionale del giudice per le indagini preliminari distrettuale, radicatasi in cons guenza della diversa qualificazione di uno dei fatti oggetto di contestazione ad op ra del giudice circondariale investito di una richiesta di misura cautelare, viene m no, per i reati non rientranti nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., qual ra il pubblico ministero distrettuale, al quale siano stati trasmessi gli atti, abbia disposto la separazione del reato esercitante la vis attractiva ed otten to per esso l'archiviazione, atteso il sopravvenuto venir meno dell'iscrizione di etto reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., integrante l'unico fattor legittimante, anche per i reati connessi, la deroga alle ordinarie regole di comp tenza ratione foci; ed in motivazione, la Corte ha precisato che, al contrario, la ci mpetenza del giudice distrettuale persiste nel caso in cui il medesimo, chiamato a sua volta a decidere di una richiesta di misura cautelare, abbia ritenuto insus istenti i gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato qualificante, a teso che il procedimento seguita a pendere anche per il titolo di reato qualific nte ai fini del suo accertamento. 1.4 Nell'ambito della medesima ratio si muovono ancora q elle decisioni secondo cui il giudice territorialmente competente a decidere su u a richiesta di applicazione di misura cautelare si determina avendo riguardo tutti i reati connessi per cui si procede, anche nel caso in cui solo alcuni for ino oggetto dell'istanza o del provvedimento applicativo (Sez. 3, n. 37248 del 20/06/2024, Degni, Rv. 287052 - 01); detta pronuncia in motivazione chiarisce c e ai fini della determinazione della competenza territoriale del giudice titolare el potere di decisione sulle richieste di misure cautelari è necessario prendere in considerazione tutti i reati per cui si procede, in applicazione d Ila disciplina generale in materia di competenza per connessione, e, in particolare, degli artt.12 e 16 cod. proc. pen., alla quale non è prevista alcuna deroga remmeno con riferimento alle misure cautelari.

A suo fondamento, inoltre, si osserva che, se si attribuisse rilievo al solo reato in relazione al quale è stata riconosc uta la gravità indiziaria ed emessa la misura cautelare, si finirebbe con il violare il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, introducendo un requisito non previsto dal legislatore, non ricavabile dal tessuto normativo e tale da creare incertezza sulla sua applicazione; pertanto si concludeva nel senso che posta la rilevanza della connessione tra i reati per cui si procede, rlato più grave era quello di cui all'art. 640-bis cod. pen. ed alcun rilievo assumeiva l'avvenuta riqualificazione ai sensi dell'art. 316-ter cod. pen. operato dal Tribunale del riesame. 1.5 L'affermazione trova un suo precedente in quelle decisioni secondo le quali la competenza territoriale del giudice titolare del potere di decisione sulle richieste di misure cautelari si determina avendo riguardo a tutti i reati connessi per i quali si proceda, siano o meno gli stessi coinvolti dalla richiesta di misura (Sez. 2, n. 50758 del 21/11/2019, Lippa, Rv. 278005 - 01; Sez. 6, n. 46213 de 15/10/2013, Valentino, Rv. 258043 - 01).

In particolare la pronuncia Lippa osserva come « non vi sono addentellati normativi per enucleare la supposta competen$a cautelare - da apprezzarsi in funzione esclusiva dei reati oggetto dell'incidente ,de libertate - distinta da quella risultante alla stregua della applicazione delle di posizioni del codice di rito in relazione ai reati oggetto delle indagini pre iminari.

Tale interpretazione prospettata è, del resto, conforme al principio costit zionale di cui all'art. 25 Cost., del giudice naturale precostituito per legge: "Nessu o può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge"; ciò implica he il giudice 6 competente a celebrare il processo deve essere preventivarne te individuato secondo criteri generali ed astratti e non fissati in vista di singole ontroversie». 1.6 In sintesi tale orientamento si ispira al principio della perpetuatio iurisdictionislcompetentíae che prevede appunto l'irrilevanza, rispetto alla determinazione della competenza sulla base della formulazione d 'l'imputazione, delle eventuali modificazioni intervenute nella fasi di impugnaziohe tra le quali deve ricomprendersi anche quella cautelare.

2. Altro orientamento ritiene che, nel procedimento de libertate, il tribunale del riesame che operi una diversa qualificazione giuridica del reato escludendo la riconducibilità dei fatti alle ipotesi criminose ricomprese nell'art. 51 g comma 3 -bis, cod. proc. pen., deve dichiarare l'incompetenza del giudice Per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha ede il giudice competente, conservando il potere, nel caso in cui tale verifia abbia esito negativo, di annullare il provvedimento, ovvero, nel caso contrario di provvedere ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., laddove ravvisi l'urgenza andhe di una sola delle esigenze cautelari riscontrate (Sez. 1, n. 32956 del 14/07/022, Fall, Rv. 283564 - 01; nello stesso senso Sez. 1, n. 32957 del 14/07/2O2, Ndiaye non massimata e Sez. 1, n. 32958 del 14/07/2022, Vancheri non mass mata). 2.1 Rilevava in particolare la prima di tali pronunce che: « a seguito della nuova qualificazione di entrambe le imputazioni, l'ordinanza genetica risulta emessa dal G.I.P. distrettuale per reati sottratti alla sua competenza funzionale perché non inclusi nel catalogo individuato dall'art. 51, comma 3 bis cod. proc. pen.» ed aggiungeva poi come «il Tribunale, operata la riqualifica ione, avrebbe dovuto adottare la conseguenziale pronuncia di incompetenza».

A sostegno di detta tesi le predette pronunce richiamavano i p. rincipi stabiliti da Sezioni Unite Giacobbe secondo cui il giudice dell'impugnaziohe, rilevata su eccezione di parte o di ufficio l'incompetenza di quello che ha applicato la misura, ha sempre l'onere di verificare, ai sensi dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., la sussistenza di tutte le condizioni per l'adozione del provvedimento limitativo della libertà personale.

Qualora tale verifica abbia esito negativo, d ve procedere all'annullamento della misura, nel caso contrario, laddove ravvi i l'urgenza di anche solo una delle esigenze cautelari riscontrate, deve provv dere ai sensi dell'art. 27 del codice di rito, dichiarando la sua incompetenza e tr smettendo gli atti al giudice competente che entro venti giorni dalla ordinanza d ve provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321, pena la cessazione degli effe ti della misura (cfr. Sez.

U., n. del 23/04/2020, Giacobbe, Rv. 279092 - 01).

Richi mato anche il principio dettato dalle due sentenze delle [OSCURATO:PERSONA] (Sez.

U, n. 14 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 198217; Sez.

U, n. 19 del 2 /10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199393), individuato nell'esigenza, costituzionalme te tutelata, di non sottrarre al soggetto cautelato la possibilità di contraddittorio in costanza della limitazione della sua libertà personale e di evitare la sostanziale insindacabilità nel merito del provvedimento genetico, si affermava che nella medes ma situazione sostanziale «si trova il tribunale del riesame che opera una diversa qualificazione giuridica dei fatti, escludendo la loro riconducibilità alle ipo esi criminose ricomprese nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e, quindi, alle attribuzioni ex art. 328 cod. proc. pen. del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente».

Così he il tribunale del riesame «non può, pertanto, limitarsi a confermare o, ... sosti uire la misura cautelare, di cui ritiene sussistente i presupposti applicativi, senza òccuparsi degli effetti sul provvedimento impugnato della rilevata incompetenza cel giudice che l'ha emessa nei termini imposti dalla disciplina prevista dagli artt. 191, comma 2, e 27 cod. proc. pen." perché" così operando violerebbe il "dovere' gravante sul giudice dell'impugnazione cautelare di rilevare l'incompeenza anche successivamente all'adozione della misura imposto dall'irkterpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen.».

Pertanto si concludeva affermando che anche «nell'ipotesi di riqualificazione dei fatti contestati incidente sulla competenza del giudice che ha emesso il provvedimento genetico sussiste la necessità che la misura limitativa della libertà personale sia apprezzata entro tempi brevi dal suo giudice naturale. [OSCURATO:PERSONA] del riesame, pertanto, deve necessariamente rilevarla adottando, qualora riten ga sussistenti tutte le "condizioni" cha legittimano l'intervento cautelare e cioè dell a sussistenza, oltre che dell'urgenza, dei gravi indizi di colpevolezza e delle stésse esigenze cautelari, il provvedimento di cui all'art. 27 cod. proc. pen.».

Va sottolineato, quindi, che quale corollario della soluzioné secondo cui quando il tribunale del riesame operi una diversa qualificazione giuridica ovvero annulli una circostanza aggravante eliminando così una delle ipotO di cui all'art. 51 comma 3-bis cod. proc. pen. deve dichiarare la propria incòmpetenza ne discende l'applicazione della disciplina derivante dal combinato dispOsto degli artt. 27 e 291 comma 2 cod. proc. pen. per cui la misura può essere man tenuta, con il provvedimento che dichiara l'incompetenza, solo ove sussista l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. pro pen.. 2.2 Detto orientamento risulta recentemente ribadito da tr pronunce di questa Sezione aventi ad oggetto posizioni connesse a quella in same perché tutte originanti dalla medesima ordinanza genetica del G.I.P. distret uale presso il Tribunale di Catania dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

In particolare, Sez. 2, n. 10861 del 13/3/2025, Gurrieri ha ffermato che, nel procedimento de libertate, il tribunale del riesame che operi una diversa qualificazione giuridica del reato, escludendo la riconducibil tà del fatti alle ipotesi criminose ricomprese nell'art. 51, comma 3 -bis, cod. proc. en. anche solo in forza dell'esclusione di una circostanza aggravante, d ve dichiarare l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente, conservando il tere, ove tale verifica abbia esito negativo, di annullare il provvedimento, ovvero, nel caso contrario, di provvedere ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., làddove ravvisi l'urgenza di salvaguardare anche una sola delle esigenze cautelari riscontrate.

Secondo tale decisione, il principio della perpetuati° iurisictionis trova la sua origine nell'esigenza di rendere stabile l'attribuzione di un determinato procedimento al giudice naturale, evitando che vicende processuali, sostanziali od anche normative sopravvenute possano incidere sul rapporto processuale, onde evitare che la competenza, una volta stabilizzata, perché sottoposta al vaglio del giudice in relazione all'addebito definitivamente determinato (per come identificato al momenti° del rinvio a giudizio e non sulla base dei fatti come contestati nella richiest del pubblico ministero) possa subire modifiche in corso di svolgimento del giudizio; tale principio non può essere declinato a sostegno della perrranenza della competenza del giudice distrettuale in sede cautelare, ovvero n presenza di una mera imputazione provvisoria, e quindi in assenza di quella istabilità della imputazione che consegue al recepimento della stessa nel decréto di rinvio a giudizio.

Si precisa che «il giudice dell'impugnazione, rilevata su eccézione di parte o di ufficio l'incompetenza di quello che ha applicato la misura, ha empre l'onere di verificare, ai sensi dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., la ussistenza di tutte le condizioni per l'adozione del provvedimento limitativo della libertà personale, tra le quali rientra certamente la competenza funzionale, oggetto della doglianza articolata dalla difesa», e si aggiunge che, «nell'ipotesi di riqualificazione dei fatti contestati incidente sulla competenza funzionale del g udice che ha emesso il provvedimento genetico, sussiste la necessità che la misura cautelare, che limita la libertà personale, sia apprezzata entro tempi brevi dal suo giudice naturale.

Il Tribunale del riesame, pertanto, deve rilevare la propria incompetenza, adottando - qualora ritenga sussistenti tutti i presupposti ché legittimano l'intervento cautelare e, dunque, la sussistenza, oltre che dell'urg nza, dei gravi indizi di colpevolezza e delle stesse esigenze cautelari - il provve imento di cui all'art. 27 cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli tti al giudice competente, che sostituisce l'immediata invalidità del provvediment genetico con la sua temporanea "destabilizzazione" nei limiti fissati dall'art. 27 co . proc. pen.».

A sostegno di tale soluzione la sentenza Gurrieri richiama i pri cipi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza Giacobbe (in particolare, in motiv zione a f. 18 s.), osservando che la portata di quest'ultima «non può ritenersi limitata agli effetti della dichiarazione di incompetenza, essendosi al contrario rilevat i che il giudice dell'impugnazione, rilevata su eccezione di parte o di ufficio l'in ompetenza di quello che ha applicato la misura, ha sempre l'onere di verificare, a sensi dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., la sussistenza di tutte le condizioni per l'adozione del provvedimento limitativo della libertà personale».

2.2.1. Nello stesso senso, e nella stessa udienza, hanno deciso anche Sez. 2, n. 10862 del 13/3/2025, Campailla e Sez. 2, n. 10863 del 13/3/20 5, Genovese.

La prima di dette pronunce, in termini sostanzialmente anal ghi alle altre emesse nella medesima data, afferma che: « il giudice dell'impugna ione cautelare non può limitarsi, come nel caso che si sta scrutinando, a confer rn are ovvero ad attenuare la misura cautelare, di cui ritiene sussistenti i presupposti applicativi, senza, tuttavia, occuparsi degli effetti che produce la rilevata incOmpetenza del giudice che l'ha emessa sul provvedimento impugnato nei termin imposti dalla disciplina prevista dagli artt. 291, comma 2 e 27 cod. proc. pen.

Tanto è imposto dalla necessità che, una volta rilevata l'incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento genetico, il titolo restrittivo sia valutato in tempi brevi dal suo giudice naturale.

Del resto, la trasmissione degli atti al giudice competente è l'unico provvedimento in grado di bilanciare la necessità dell'intervehto del giudice naturale nella fase cautelare con quella di salvaguardare le esigenze di tutela della collettività, che sarebbero pregiudicate nel caso di annullamento d1:11Ia misura». [OSCURATO:PERSONA]. 2, n. 10863 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Genovese, pone a base della decisione un'interpretazione del dettato della sentenza Giacobbe, secondo la quale, asseritamente, «la deroga ai principi generali trova [...] la sua giustificazione nella previsione di un requisito ulteriore rispettò all'ordinario esercizio del potere cautelare, il cui accertamento è ineludibile condizione di legittimità della provvisoria efficacia della misura prevista dall'art. 7 [..].

In altri termini, lo stesso tenore letterale dell'art. 291, comma 2 evidenzia [...] l'esistenza di un inscindibile collegamento tra le due disposizioni ed in particolar tra l'efficacia interinale della misura e la verifica del presupposto dell'urgenza, che la legittima.

Negare, dunque, che tale disposizione trovi applicazione anche qualora l'incompetenza venga rilevata da un giudice diverso da quello che 1ia applicato la misura si pone in contraddizione con la stessa volontà legislativa, finendo per autorizzare quest'ultimo a prorogare la restrizione della libertà dell'indagato per il tempo indicato nell'art. 27 senza che venga accertato il presup osto che tale proroga giustifica».

E si aggiunge che «non modifica queste conclu ioni l'assunto secondo cui la diversa qualificazione giuridica operata dal tribunal del riesame, che, confermando il provvedimento impugnato, abbia escluso la ric nducibilità dei fatti alle ipotesi criminose ricomprese nell'art. 51, comma 3 -bis, c d. proc. pen., non comporta una pronuncia di incompetenza».

Neppure potrebbe porsi una questione di "perpetuatio iurisdi tionis", atteso che detto principio, «in quanto finalizzato ad evitare che la comp tenza subisca modifiche nel corso del giudizio, una volta stabilizzata in quant sottoposta al vaglio del giudice in relazione all'addebito definitivamente deter inato - trova applicazione solo a seguito del passaggio alla fase del giudizio, uando cioè è necessario garantire quella "stabilità" di competenza, di cui, invece, nel corso delle indagini preliminari non vi è necessità, atteso che l'imputazi ine è ancora provvisoria e fluida, dunque, soggetta a modifiche.

Appare evide te come tale tema non possa essere declinato a sostegno della permanenza del a competenza del giudice distrettuale in sede cautelare, attesa la ricorrenza di una mera imputazione provvisoria, in assenza di quella stabilità della im utazione che consegue al recepimento della stessa nel decreto di rinvio a giudizio, che determina l'effetto stabilizzante della competenza, insensibile a le successive vicende processuali».

2.3. Le predette decisioni giungono concordemente alla co clusione che «l'incompetenza del giudice che ha applicato la misura, nel caso in cui il fatto venga riqualificato come nel caso di specie escludendo l'aggravant di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., deve essere rilevata dal Tribunale del riesam nei limiti dei poteri cognitivi attribuitigli dalla legge processuale a seconda ch si tratti del giudice del riesame o di quello di legittimità, ponendo in esser:, appunto, la verifica prevista a dall'art. 291, comma 2, cod. proc. pen. sulla su sistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento genetico, conservand il potere, nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, di annullare lo stesso o vero, nel caso contrario, di provvedere ai sensi dell'art. 27 del codice di rito, I ddove ravvisi l'urgenza di anche solo una delle esigenze cautelari riscontrate. [OSCURATO:PERSONA] della legittimità investito dell'impugnazione cautelare, in caso di declara oria negativa sulla competenza, pur non potendo dichiarare l'illegittimità del provvedimento cautelare, disponendo il suo annullamento, ma solo l'ultrattività d ll'efficacia nel tempo nei termini di cui all'art. 27 codice di rito, deve comunqu , al pari del Tribunale adito ai sensi degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., pr liminarmente verificare, in applicazione del principio della continuità del controllo di legalità sulle misure coercitive ed in coerenza con il dettato costituzionale dell'a . 111 ed alla stregua della soluzione implicitamente imposta da una lettura siste atica dell'art.291 cod. proc. pen., la consistenza del quadro indiziario, la sus istenza delle esigenze cautelari nonché l'urgenza di provvedere da parte sei giudice incompetente» (Sez. 2, n. 10861/25 cit.).

In applicazione dell'affermato principio, è stato disposto l'annuii mento senza rinvio dell'ordinanza del tribunale del riesame di Catania e di uella genetica del G.I.P. di Catania datata 8-11-2024, emessa nei confronti ei ricorrenti, con immediata liberazione degli stessi.

3. In presenza pertanto del rilevato ed attuale contra to va rimessa la seguente questione alle Sezioni Unite: "se l'esclusione della gravità indiziaria limitatamente ai reati o alle circostanze aggravanti da cui disce de l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chies • il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 novembre 2024 il Giudice delle Inda ini Preliminari del Tribunale di Catania applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura autelare della custodia in carcere ritenendolo gravemente indiziato di due episodi di concorso in tentata estorsione aggravata ex art. 416-bisl cod.pen. contestati i capi nn. 1) e 2) dell'imputazione provvisoria, entrambi avvenuti nel territorio d Ila provincia di Ragusa 1.1 Proposto riesame ex art. 309 cod. proc. pen. avve so il predetto provvedimento cautelare, il Tribunale di Catania, con ordina za in data 27 novembre 2024, annullava l'ordinanza del G.i.p. del Tribun le datata 13 novembre 2024 nei confronti del Firrisi, limitatamente al fatto di cui al capo n. 1 per difetto di gravità indiziaria; inoltre, con il medesimo provvedi ento il giudice del riesame, annullava l'ordinanza del G.i.p. in relazione alla a gravante di cui all'art. 416-bis1 cod. pen. contestata per il fatto di tentata estorsione in concorso di cui capo n. 2, mantenendo la misura cautelare della custod a in carcere. Riteneva, in particolare, il giudice dell'impugnazione cautelare che •ermanesse il grave pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose, 'esunto dalle concrete modalità di svolgimento del fatto, consistito nell'avere por ato a termine più richieste estorsive nei riguardi di diversi imprenditori della provi cia ragusana. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazio e il difensore dell'imputato, avv. to Citrella, deducendo, con unico motivo, in sservanza ed t erronea interpretazione della legge con riferimento agli artt. 416-u si cod. pen., 51 comma 3-bis e 27 cod. proc. pen.; si lamentava in particolar che, avendo escluso la gravità indiziaria per l'ipotesi delittuosa di cui al capo n. 1 ed altresì la contestata aggravante dell'agevolazione e del metodo mafioso er la tentata Il estorsione contestata al capo n. 2, il giudice del riesame a rebbe dovuto necessariamente escludere la competenza ex art. 51, comma 3- is, cod. proc. pen., del giudice delle indagini preliminari distrettuale di Catania d ordinare la trasmissione degli atti al G.i.p. competente per territorio di Ra usa, e ciò in applicazione dei principi dettati dalla sentenza della Corte di cassaz one Sez. 1, n. 32956 del 14/07/2022, Fall, Rv. 283564 - 01. Invero, venuto meno il titolo cautelare per il delitto di cui al n. 1 della rubrica, ed esclusa altresì 'aggravante di mafia contestata al capo n. 2, doveva ritenersi cessata ogni ragio e per radicare la competenza nel G.i.p. del capoluogo del distretto determinato ex rt. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. non essendovi più fattispecie delittuose rientranti nel catalogo dettato da tale norma processuale. Difettava, inoltre, il presupposto dell'urgenza relativamente alla ritenuta esigenza cautelare ovvero, in via subordinata, andava ordinata I trasmissione degli atti al G.i.p. di Ragusa ex art. 27 cod. proc. pen. limitando a oli 20 giorni la durata della misura disposta dal giudice territorialmente incompet nte. 2.1 Con le conclusioni ritualmente trasmesse il P.G. chiedev il rigetto del ricorso richiamando l'orientamento giurisprudenziale espresso da ez. 6, n. 5644 del 22/12/2023 , dep. 2024, Orecchio, e sottolineando la dive sità del tema esaminato dalle Sezioni Unite nella sentenza Giacobbe (Sez. U, n. 19214 del 23/04/2020, Rv. 279092 - 02) posto che, nel caso in esa e, trattasi di problematica differente, avente ad oggetto la questione se la v lutazione sulla insussistenza di profili qualificatori della fattispecie che incidono su la competenza del giudice investito della domanda cautelare abbia o meno rilievs agli effetti del meccanismo previsto dall'art. 27 cod. proc. pen.. Problematica i relazione alla quale viene sottolineata l'esigenza di tenere distinti il tema de la competenza territoriale, da correlarsi alla contestazione del fatto formulata da P.M., rispetto al tema della verifica della gravità indiziaria. [OSCURATO:PERSONA] Il motivo di ricorso dedotto evidenzia la sussistenza di un c ntrasto tra le differenti sezioni semplici di questa Corte circa un profilo interpretati o delle norme in materia di determinazione della competenza del giudice p r le indagini preliminari ex art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. che impone la rimessione alle Sezioni Unite. 1. Ed invero, secondo un primo orientamento, che pare aggioritario, l'esclusione della gravità indiziaria in relazione ad un reato o ad u a circostanza aggravante da cui discende la competenza del giudice per le indag mi preliminari distrettuale ex artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. pr c. pen. non fa venir meno la competenza di tale giudice, in quanto, anche nel procedimento cautelare, la decisione sulla competenza va assunta in limine litis, s Ila base della mera descrizione del fatto, prima di ogni valutazione di merito su la fondatezza dell'accusa come pure sulla gravità degli indizi (Sez. 6, n. 5644 del 22/12/2023, dep. 2024, Orecchio, Rv. 286064 - 01). Tale pronuncia ha innanzi t tto premesso «che le valutazioni sulla competenza effettuate in sede cautelare non incidono sugli sviluppi successivi del procedimento nella sede di merito, ben potendo il P.M. in sede di formulazione della richiesta di rinvio a giudizio confermar le sue scelte discrezionali nell'individuazione dei temi d'accusa e riproporre dunque, nei medesimi termini, la contestazione dei fatti enucleati in sede caut lare». Ha poi aggiunto che «è noto che la competenza è una decisione che vien assunta sulla base della prospettazione formulata dal pubblico ministero nella ric iesta di rinvio a giudizio, ed è perciò sulla base di essa che va verificata la compete za del giudice adito. La decisione sulla fondatezza della accusa in linea di principio indipendente da quella preliminare sulla competenza, che non è esclusa solo per hé l'ipotesi di reato contestata dovesse risultare infondata o diversa da qu Ila formulata nell'imputazione, essendo rimesso al giudice il potere di valutare an he la corretta qualificazione giuridica del fatto, salvo il limite che deriva dall necessità di rispettare la competenza di un giudice superiore (vedi art. 23, com a 2, cod. proc. pen.)». In questo senso quindi la verifica sulla competenza «va ese uita sulla base della descrizione del fatto contenuta nell'imputazione che prescinde dall'esito della valutazione sulla fondatezza o meno dell'accusa al termine dell'is ruttoria e che ammette anche la eventualità che il giudice conservi la propria competenza anche quando dovesse risultare contradetta dagli sviluppi dell'istruttoria i batti mentale, in applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis». Rit neva quindi il collegio dare: «continuità all'orientamento che distingue il vaglio de la competenza da quello dei presupposti della misura cautelare, trattandosi di deci ioni che hanno diverso oggetto e che sono condizionate dall'applicazione anc e nella fase cautelare del principio dell'iniziativa del pubblico ministero, essen o la richiesta cautelare soggetta alle determinazioni della pubblica accusa in punto di rappresentazione del fatto oggetto della richiesta di misura. Né può ostenersi che l'applicazione della misura cautelare per un reato qualificato in odo diverso rispetto alla richiesta del pubblico ministero per effetto di una diversa qualificazione giuridica che incide sulla sua competenza comporti na violazione del principio del giudice naturale; detto principio vale anche per il procedimento cautelare, ma resta soggetto alle stesse regole fissate per la competenza nel giudizio di responsabilità che distinguono il profilo della prospettazio e dell'accusa, essenziale ai fini della decisione in punto di competenza, da quello r lativo alla sua fondatezza che attiene, invece, alla decisione nel merito della s ssistenza dei presupposti sostanziali della misura cautelare». La citata sente za Orecchio, affermava conclusivamente che « l'aver ritenuto carente la gravità indiziaria rispetto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., da c i discende la competenza del G.i.p. presso il capoluogo del distretto in cui si t ova il giudice territorialmente competente, non comporta l'incompetenza c.d. d istrettuale del predetto giudice». Né sussisteva contrasto con i principi dettati dall Sezioni Unite Giacobbe (Sez. U, n. 19214 del 23/04/2020, cit.) posto che su tale tema le citate Sezioni Unite non hanno fornito alcuna specifica indicazione, ess ndo stati solo affrontati i profili che attengono alla diversa questione degli effetti che la incompetenza dichiarata in sede cautelare produce sulla compe enza rispetto all'autonomo giudizio di responsabilità, sia pure con specifico riferimento alla verifica dell'interesse del pubblico ministero ad impugnare le valutazioni "precarie", nel senso sopra detto, sulla carenza dei gravi indizi da p rte del giudice di cui sia stata dichiarata l'incompetenza in sede di riesame. 1.1 In precedenza nello stesso senso due contestuali pronunc della Seconda sezione, adottate in riferimento ad impugnazioni aventi ad o getto misure personali e reali, avevano già affermato che nel procedimento O e libertate, la diversa qualificazione giuridica operata dal tribunale del 'esame, che, confermando il provvedimento impugnato, esclude la riconducibili a dei fatti alle ipotesi criminose ricomprese nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., e quindi nelle attribuzioni ex art. 328 cod. proc. pen. del giudice per le inda 5. mi preliminari del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice c mpetente, non comporta una pronuncia di incompetenza e non incide sull validità del provvedimento impugnato, perché il giudice dell'impugnazione, nei limiti della competenza per materia del primo giudice, può dare al fatto na definizione giuridica diversa, e le valutazioni in sede cautelare sono formulate allo stato degli atti e non incidono sulla competenza per il processo principale (S z. 2, n. 24492 del 26/04/2006, P.m. in proc. Leone, Rv. 234682 - 01; Sez. 2, n. 23943 del 26/04/2006, Leone, Rv. 234418 - 01). La prima di dette pronunce, a fronte di un motivo di ricorso con il quale si deduceva l'incompetenza funzionak del G.i.p. del tribunale distrettuale a decidere sulla richiesta di misura cautelare, una volta escluso il criterio di radicamento rappresentato dal reato ex art. 416-bis cod. pen. e dall'aggravante speciale di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (ora 16-bis1 cod. pen.), riteneva la doglianza infondata e ciò perché: « È principio ge erale - valido sia per il processo penale che per quello civile - che la questione, p egiudiziale di rito, della competenza (in questo caso, per territorio) si decide s Ila base della prospettazione: e cioè, della configurazione del fatto portato a c noscenza del giudice ad opera dell'organo requirente, o della parte privata, che richiede il provvedimento, qualunque ne sia la natura. È sulla base di essa he va quindi valutata, in via preliminare, l'esattezza del criterio identificativ del giudice competente». 1.2 In senso analogo è stato affermato (Sez. 2, n. 25163 del 06 02/2019, Pg, Rv. 276919 - 01) che nel procedimento de libertate, la diversa qualificazione giuridica operata dal tribunale del riesame, che, confermando il rovvedimento impugnato, abbia escluso la riconducibilità dei fatti alle ipot si criminose ricomprese nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e, quindi, alle ttribuzioni ex art. 328 cod. proc. pen. del giudice per le indagini preliminari de tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente, non omporta una pronuncia di incompetenza, perché le valutazioni in sede cautelare s no formulate allo stato degli atti e non incidono sulla competenza relativa al proce so principale; pertanto si riteneva manifestamente infondata l'eccezione di nullits del decreto di giudizio immediato che non aveva tenuto conto di detta esclusio e operata dal giudice del riesame. 1.3 Ispirata ai medesimi principi appare quella decisione (Sez. n. 43953 del 09/07/2019, Gip, Rv. 277499 - 01) secondo cui la competenza unzionale del giudice per le indagini preliminari distrettuale, radicatasi in cons guenza della diversa qualificazione di uno dei fatti oggetto di contestazione ad op ra del giudice circondariale investito di una richiesta di misura cautelare, viene m no, per i reati non rientranti nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., qual ra il pubblico ministero distrettuale, al quale siano stati trasmessi gli atti, abbia disposto la separazione del reato esercitante la vis attractiva ed otten to per esso l'archiviazione, atteso il sopravvenuto venir meno dell'iscrizione di etto reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., integrante l'unico fattor legittimante, anche per i reati connessi, la deroga alle ordinarie regole di comp tenza ratione foci; ed in motivazione, la Corte ha precisato che, al contrario, la ci mpetenza del giudice distrettuale persiste nel caso in cui il medesimo, chiamato a sua volta a decidere di una richiesta di misura cautelare, abbia ritenuto insus istenti i gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato qualificante, a teso che il procedimento seguita a pendere anche per il titolo di reato qualific nte ai fini del suo accertamento. 1.4 Nell'ambito della medesima ratio si muovono ancora q elle decisioni secondo cui il giudice territorialmente competente a decidere su u a richiesta di applicazione di misura cautelare si determina avendo riguardo tutti i reati connessi per cui si procede, anche nel caso in cui solo alcuni for ino oggetto dell'istanza o del provvedimento applicativo (Sez. 3, n. 37248 del 20/06/2024, Degni, Rv. 287052 - 01); detta pronuncia in motivazione chiarisce c e ai fini della determinazione della competenza territoriale del giudice titolare el potere di decisione sulle richieste di misure cautelari è necessario prendere in considerazione tutti i reati per cui si procede, in applicazione d Ila disciplina generale in materia di competenza per connessione, e, in particolare, degli artt.12 e 16 cod. proc. pen., alla quale non è prevista alcuna deroga remmeno con riferimento alle misure cautelari. A suo fondamento, inoltre, si osserva che, se si attribuisse rilievo al solo reato in relazione al quale è stata riconosc uta la gravità indiziaria ed emessa la misura cautelare, si finirebbe con il violare il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, introducendo un requisito non previsto dal legislatore, non ricavabile dal tessuto normativo e tale da creare incertezza sulla sua applicazione; pertanto si concludeva nel senso che posta la rilevanza della connessione tra i reati per cui si procede, rlato più grave era quello di cui all'art. 640-bis cod. pen. ed alcun rilievo assumeiva l'avvenuta riqualificazione ai sensi dell'art. 316-ter cod. pen. operato dal Tribunale del riesame. 1.5 L'affermazione trova un suo precedente in quelle decisioni secondo le quali la competenza territoriale del giudice titolare del potere di decisione sulle richieste di misure cautelari si determina avendo riguardo a tutti i reati connessi per i quali si proceda, siano o meno gli stessi coinvolti dalla richiesta di misura (Sez. 2, n. 50758 del 21/11/2019, Lippa, Rv. 278005 - 01; Sez. 6, n. 46213 de 15/10/2013, Valentino, Rv. 258043 - 01). In particolare la pronuncia Lippa osserva come « non vi sono addentellati normativi per enucleare la supposta competen$a cautelare - da apprezzarsi in funzione esclusiva dei reati oggetto dell'incidente ,de libertate - distinta da quella risultante alla stregua della applicazione delle di posizioni del codice di rito in relazione ai reati oggetto delle indagini pre iminari. Tale interpretazione prospettata è, del resto, conforme al principio costit zionale di cui all'art. 25 Cost., del giudice naturale precostituito per legge: "Nessu o può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge"; ciò implica he il giudice 6 competente a celebrare il processo deve essere preventivarne te individuato secondo criteri generali ed astratti e non fissati in vista di singole ontroversie». 1.6 In sintesi tale orientamento si ispira al principio della perpetuatio iurisdictionislcompetentíae che prevede appunto l'irrilevanza, rispetto alla determinazione della competenza sulla base della formulazione d 'l'imputazione, delle eventuali modificazioni intervenute nella fasi di impugnaziohe tra le quali deve ricomprendersi anche quella cautelare. 2. Altro orientamento ritiene che, nel procedimento de libertate, il tribunale del riesame che operi una diversa qualificazione giuridica del reato escludendo la riconducibilità dei fatti alle ipotesi criminose ricomprese nell'art. 51 g comma 3 -bis, cod. proc. pen., deve dichiarare l'incompetenza del giudice Per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha ede il giudice competente, conservando il potere, nel caso in cui tale verifia abbia esito negativo, di annullare il provvedimento, ovvero, nel caso contrario di provvedere ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., laddove ravvisi l'urgenza andhe di una sola delle esigenze cautelari riscontrate (Sez. 1, n. 32956 del 14/07/022, Fall, Rv. 283564 - 01; nello stesso senso Sez. 1, n. 32957 del 14/07/2O2, Ndiaye non massimata e Sez. 1, n. 32958 del 14/07/2022, Vancheri non mass mata). 2.1 Rilevava in particolare la prima di tali pronunce che: « a seguito della nuova qualificazione di entrambe le imputazioni, l'ordinanza genetica risulta emessa dal G.I.P. distrettuale per reati sottratti alla sua competenza funzionale perché non inclusi nel catalogo individuato dall'art. 51, comma 3 bis cod. proc. pen.» ed aggiungeva poi come «il Tribunale, operata la riqualifica ione, avrebbe dovuto adottare la conseguenziale pronuncia di incompetenza». A sostegno di detta tesi le predette pronunce richiamavano i p. rincipi stabiliti da Sezioni Unite Giacobbe secondo cui il giudice dell'impugnaziohe, rilevata su eccezione di parte o di ufficio l'incompetenza di quello che ha applicato la misura, ha sempre l'onere di verificare, ai sensi dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., la sussistenza di tutte le condizioni per l'adozione del provvedimento limitativo della libertà personale. Qualora tale verifica abbia esito negativo, d ve procedere all'annullamento della misura, nel caso contrario, laddove ravvi i l'urgenza di anche solo una delle esigenze cautelari riscontrate, deve provv dere ai sensi dell'art. 27 del codice di rito, dichiarando la sua incompetenza e tr smettendo gli atti al giudice competente che entro venti giorni dalla ordinanza d ve provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321, pena la cessazione degli effe ti della misura (cfr. Sez. U., n. del 23/04/2020, Giacobbe, Rv. 279092 - 01). Richi mato anche il principio dettato dalle due sentenze delle [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, n. 14 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 198217; Sez. U, n. 19 del 2 /10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199393), individuato nell'esigenza, costituzionalme te tutelata, di non sottrarre al soggetto cautelato la possibilità di contraddittorio in costanza della limitazione della sua libertà personale e di evitare la sostanziale insindacabilità nel merito del provvedimento genetico, si affermava che nella medes ma situazione sostanziale «si trova il tribunale del riesame che opera una diversa qualificazione giuridica dei fatti, escludendo la loro riconducibilità alle ipo esi criminose ricomprese nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. e, quindi, alle attribuzioni ex art. 328 cod. proc. pen. del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente». Così he il tribunale del riesame «non può, pertanto, limitarsi a confermare o, ... sosti uire la misura cautelare, di cui ritiene sussistente i presupposti applicativi, senza òccuparsi degli effetti sul provvedimento impugnato della rilevata incompetenza cel giudice che l'ha emessa nei termini imposti dalla disciplina prevista dagli artt. 191, comma 2, e 27 cod. proc. pen." perché" così operando violerebbe il "dovere' gravante sul giudice dell'impugnazione cautelare di rilevare l'incompeenza anche successivamente all'adozione della misura imposto dall'irkterpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen.». Pertanto si concludeva affermando che anche «nell'ipotesi di riqualificazione dei fatti contestati incidente sulla competenza del giudice che ha emesso il provvedimento genetico sussiste la necessità che la misura limitativa della libertà personale sia apprezzata entro tempi brevi dal suo giudice naturale. [OSCURATO:PERSONA] del riesame, pertanto, deve necessariamente rilevarla adottando, qualora riten ga sussistenti tutte le "condizioni" cha legittimano l'intervento cautelare e cioè dell a sussistenza, oltre che dell'urgenza, dei gravi indizi di colpevolezza e delle stésse esigenze cautelari, il provvedimento di cui all'art. 27 cod. proc. pen.». Va sottolineato, quindi, che quale corollario della soluzioné secondo cui quando il tribunale del riesame operi una diversa qualificazione giuridica ovvero annulli una circostanza aggravante eliminando così una delle ipotO di cui all'art. 51 comma 3-bis cod. proc. pen. deve dichiarare la propria incòmpetenza ne discende l'applicazione della disciplina derivante dal combinato dispOsto degli artt. 27 e 291 comma 2 cod. proc. pen. per cui la misura può essere man tenuta, con il provvedimento che dichiara l'incompetenza, solo ove sussista l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. pro pen.. 2.2 Detto orientamento risulta recentemente ribadito da tr pronunce di questa Sezione aventi ad oggetto posizioni connesse a quella in same perché tutte originanti dalla medesima ordinanza genetica del G.I.P. distret uale presso il Tribunale di Catania dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. In particolare, Sez. 2, n. 10861 del 13/3/2025, Gurrieri ha ffermato che, nel procedimento de libertate, il tribunale del riesame che operi una diversa qualificazione giuridica del reato, escludendo la riconducibil tà del fatti alle ipotesi criminose ricomprese nell'art. 51, comma 3 -bis, cod. proc. en. anche solo in forza dell'esclusione di una circostanza aggravante, d ve dichiarare l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il giudice competente, conservando il tere, ove tale verifica abbia esito negativo, di annullare il provvedimento, ovvero, nel caso contrario, di provvedere ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., làddove ravvisi l'urgenza di salvaguardare anche una sola delle esigenze cautelari riscontrate. Secondo tale decisione, il principio della perpetuati° iurisictionis trova la sua origine nell'esigenza di rendere stabile l'attribuzione di un determinato procedimento al giudice naturale, evitando che vicende processuali, sostanziali od anche normative sopravvenute possano incidere sul rapporto processuale, onde evitare che la competenza, una volta stabilizzata, perché sottoposta al vaglio del giudice in relazione all'addebito definitivamente determinato (per come identificato al momenti° del rinvio a giudizio e non sulla base dei fatti come contestati nella richiest del pubblico ministero) possa subire modifiche in corso di svolgimento del giudizio; tale principio non può essere declinato a sostegno della perrranenza della competenza del giudice distrettuale in sede cautelare, ovvero n presenza di una mera imputazione provvisoria, e quindi in assenza di quella istabilità della imputazione che consegue al recepimento della stessa nel decréto di rinvio a giudizio. Si precisa che «il giudice dell'impugnazione, rilevata su eccézione di parte o di ufficio l'incompetenza di quello che ha applicato la misura, ha empre l'onere di verificare, ai sensi dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., la ussistenza di tutte le condizioni per l'adozione del provvedimento limitativo della libertà personale, tra le quali rientra certamente la competenza funzionale, oggetto della doglianza articolata dalla difesa», e si aggiunge che, «nell'ipotesi di riqualificazione dei fatti contestati incidente sulla competenza funzionale del g udice che ha emesso il provvedimento genetico, sussiste la necessità che la misura cautelare, che limita la libertà personale, sia apprezzata entro tempi brevi dal suo giudice naturale. Il Tribunale del riesame, pertanto, deve rilevare la propria incompetenza, adottando - qualora ritenga sussistenti tutti i presupposti ché legittimano l'intervento cautelare e, dunque, la sussistenza, oltre che dell'urg nza, dei gravi indizi di colpevolezza e delle stesse esigenze cautelari - il provve imento di cui all'art. 27 cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli tti al giudice competente, che sostituisce l'immediata invalidità del provvediment genetico con la sua temporanea "destabilizzazione" nei limiti fissati dall'art. 27 co . proc. pen.». A sostegno di tale soluzione la sentenza Gurrieri richiama i pri cipi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza Giacobbe (in particolare, in motiv zione a f. 18 s.), osservando che la portata di quest'ultima «non può ritenersi limitata agli effetti della dichiarazione di incompetenza, essendosi al contrario rilevat i che il giudice dell'impugnazione, rilevata su eccezione di parte o di ufficio l'in ompetenza di quello che ha applicato la misura, ha sempre l'onere di verificare, a sensi dell'art. 291, comma 2, cod. proc. pen., la sussistenza di tutte le condizioni per l'adozione del provvedimento limitativo della libertà personale». 2.2.1. Nello stesso senso, e nella stessa udienza, hanno deciso anche Sez. 2, n. 10862 del 13/3/2025, Campailla e Sez. 2, n. 10863 del 13/3/20 5, Genovese. La prima di dette pronunce, in termini sostanzialmente anal ghi alle altre emesse nella medesima data, afferma che: « il giudice dell'impugna ione cautelare non può limitarsi, come nel caso che si sta scrutinando, a confer rn are ovvero ad attenuare la misura cautelare, di cui ritiene sussistenti i presupposti applicativi, senza, tuttavia, occuparsi degli effetti che produce la rilevata incOmpetenza del giudice che l'ha emessa sul provvedimento impugnato nei termin imposti dalla disciplina prevista dagli artt. 291, comma 2 e 27 cod. proc. pen. Tanto è imposto dalla necessità che, una volta rilevata l'incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento genetico, il titolo restrittivo sia valutato in tempi brevi dal suo giudice naturale. Del resto, la trasmissione degli atti al giudice competente è l'unico provvedimento in grado di bilanciare la necessità dell'intervehto del giudice naturale nella fase cautelare con quella di salvaguardare le esigenze di tutela della collettività, che sarebbero pregiudicate nel caso di annullamento d1:11Ia misura». [OSCURATO:PERSONA]. 2, n. 10863 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Genovese, pone a base della decisione un'interpretazione del dettato della sentenza Giacobbe, secondo la quale, asseritamente, «la deroga ai principi generali trova [...] la sua giustificazione nella previsione di un requisito ulteriore rispettò all'ordinario esercizio del potere cautelare, il cui accertamento è ineludibile condizione di legittimità della provvisoria efficacia della misura prevista dall'art. 7 [..]. In altri termini, lo stesso tenore letterale dell'art. 291, comma 2 evidenzia [...] l'esistenza di un inscindibile collegamento tra le due disposizioni ed in particolar tra l'efficacia interinale della misura e la verifica del presupposto dell'urgenza, che la legittima. Negare, dunque, che tale disposizione trovi applicazione anche qualora l'incompetenza venga rilevata da un giudice diverso da quello che 1ia applicato la misura si pone in contraddizione con la stessa volontà legislativa, finendo per autorizzare quest'ultimo a prorogare la restrizione della libertà dell'indagato per il tempo indicato nell'art. 27 senza che venga accertato il presup osto che tale proroga giustifica». E si aggiunge che «non modifica queste conclu ioni l'assunto secondo cui la diversa qualificazione giuridica operata dal tribunal del riesame, che, confermando il provvedimento impugnato, abbia escluso la ric nducibilità dei fatti alle ipotesi criminose ricomprese nell'art. 51, comma 3 -bis, c d. proc. pen., non comporta una pronuncia di incompetenza». Neppure potrebbe porsi una questione di "perpetuatio iurisdi tionis", atteso che detto principio, «in quanto finalizzato ad evitare che la comp tenza subisca modifiche nel corso del giudizio, una volta stabilizzata in quant sottoposta al vaglio del giudice in relazione all'addebito definitivamente deter inato - trova applicazione solo a seguito del passaggio alla fase del giudizio, uando cioè è necessario garantire quella "stabilità" di competenza, di cui, invece, nel corso delle indagini preliminari non vi è necessità, atteso che l'imputazi ine è ancora provvisoria e fluida, dunque, soggetta a modifiche. Appare evide te come tale tema non possa essere declinato a sostegno della permanenza del a competenza del giudice distrettuale in sede cautelare, attesa la ricorrenza di una mera imputazione provvisoria, in assenza di quella stabilità della im utazione che consegue al recepimento della stessa nel decreto di rinvio a giudizio, che determina l'effetto stabilizzante della competenza, insensibile a le successive vicende processuali». 2.3. Le predette decisioni giungono concordemente alla co clusione che «l'incompetenza del giudice che ha applicato la misura, nel caso in cui il fatto venga riqualificato come nel caso di specie escludendo l'aggravant di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., deve essere rilevata dal Tribunale del riesam nei limiti dei poteri cognitivi attribuitigli dalla legge processuale a seconda ch si tratti del giudice del riesame o di quello di legittimità, ponendo in esser:, appunto, la verifica prevista a dall'art. 291, comma 2, cod. proc. pen. sulla su sistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento genetico, conservand il potere, nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, di annullare lo stesso o vero, nel caso contrario, di provvedere ai sensi dell'art. 27 del codice di rito, I ddove ravvisi l'urgenza di anche solo una delle esigenze cautelari riscontrate. [OSCURATO:PERSONA] della legittimità investito dell'impugnazione cautelare, in caso di declara oria negativa sulla competenza, pur non potendo dichiarare l'illegittimità del provvedimento cautelare, disponendo il suo annullamento, ma solo l'ultrattività d ll'efficacia nel tempo nei termini di cui all'art. 27 codice di rito, deve comunqu , al pari del Tribunale adito ai sensi degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., pr liminarmente verificare, in applicazione del principio della continuità del controllo di legalità sulle misure coercitive ed in coerenza con il dettato costituzionale dell'a . 111 ed alla stregua della soluzione implicitamente imposta da una lettura siste atica dell'art.291 cod. proc. pen., la consistenza del quadro indiziario, la sus istenza delle esigenze cautelari nonché l'urgenza di provvedere da parte sei giudice incompetente» (Sez. 2, n. 10861/25 cit.). In applicazione dell'affermato principio, è stato disposto l'annuii mento senza rinvio dell'ordinanza del tribunale del riesame di Catania e di uella genetica del G.I.P. di Catania datata 8-11-2024, emessa nei confronti ei ricorrenti, con immediata liberazione degli stessi. 3. In presenza pertanto del rilevato ed attuale contra to va rimessa la seguente questione alle Sezioni Unite: "se l'esclusione della gravità indiziaria limitatamente ai reati o alle circostanze aggravanti da cui disce de l
Sentenza Cassazione n. 11592/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris