CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 marzo 2025
Cassazione n. 10533/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7129/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1315/2022 depositata il 15/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.- [OSCURATO:PERSONA] è stato direttore generale del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA], dal gennaio 2011 alla primavera del 2013 , data in cui è stato licenziato per giusta causa. Con sentenza del 2015, il Taverna è stato condannato a risarcire al Consorzio ed a [OSCURATO:SOCIETA] rilevanti importi di cui, secondo le sentenze dei giudici del lavoro, si sarebbe appropriato versandole, ad apparente titolo di locazione, ad alcune società a lui riconducibili. 2.-In ragione di tale credito, le due società, poi fallite, hanno agito per la revocatoria di un atto di donazione che il Taverna aveva fatto di un suo immobile a favore della moglie [OSCURATO:PERSONA]. Nel giudizio svoltosi davanti al Tribunale di Alessandria, le due creditrici hanno sostenuto che il Taverna era consapevole del debito che aveva con esse sin dal 2011, ossia sin dal momento in cui aveva posto in essere le condotte di distrazione dei fondi sociali. Per contro, i due convenuti hanno eccepito la mancanza di prova dei presupposti della revocatoria. 3.- Il Tribunale di Alessandria ha rigettato la domanda con l'argomento che non era stata allegata copia della donazione oggetto di revocatoria. Questa decisione è stata impugnata in via principale dal fallimento del Consorzio e, in via incidentale, ma adesiva, da [OSCURATO:SOCIETA]. La Corte di Appello di Torino ha accolto l'appello principale dichiarando inammissibile quello incidentale. 4.- Contro questa decisione propongono ricorso per Cassazione sia il Taverna che la Guazzone con tre motivi di censura. Il fallimento del Consorzio si è costituito con controricorso e ricorso incidentale con un motivo di censura. Ragioni della decisione Va pregiudizialmente osservato che anteriormente all’udienza i ricorrenti, in via principale e incidentale, con atto d.d. 13/3/2025 hanno dichiarato di rinunciare ai rispettivi ricorsi e di accettare la rinunzia di controparte. Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia al ricorso ex art. 391 c.p.c. Non è a farsi luogo a pronunzia in odine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, 4° co., c.p.c. Trattandosi di rinuncia accettata non vi è luogo a raddoppio del contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara