Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:C:2004:823
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Conclusions
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
F.G. JACOBS
presentate il 16 dicembre 2004
(1)
[OSCURATO:PERSONA]347/03
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
e
Agenzia Regionale per lo [OSCURATO:PERSONA] (ERSA)
contro
Ministero per le [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
e
Regione [OSCURATO:PERSONA]
«»
1.
Il presente procedimento verte essenzialmente sulla legittimità di un divieto, i cui effetti dovranno decorrere dal 2007,
sull’utilizzo in Italia del nome di varietà di vite «[OSCURATO:PERSONA] friulano» e del suo sinonimo «[OSCURATO:PERSONA] italico»
(2)
sull’etichetta dei vini. Tale divieto trae origine da un accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’Ungheria, volto a proteggere l’indicazione
geografica ungherese «Tokaj».
2.
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia Regionale per lo [OSCURATO:PERSONA] (ERSA) (in prosieguo: i «ricorrenti»)
hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio chiedendo l’annullamento della normativa
nazionale
(3)
che di fatto riflette tale divieto. I ricorrenti sostengono, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva la competenza per concludere
l’accordo con l’Ungheria, che il divieto confligge con altre disposizioni dell’accordo, che l’accordo è basato su una falsa
rappresentazione della realtà, cosicché la disposizione rilevante è nulla dal punto di vista del diritto internazionale, che
il divieto è stato superato dall’Accordo TRIPs
(4)
e confligge con il diritto di proprietà protetto dalla [OSCURATO:PERSONA] europea dei diritti dell’uomo
(5)
e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
(6)
.
L’accordo di associazione
3.
L’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le [OSCURATO:PERSONA] europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica
di Ungheria, dall’altra (in prosieguo: l’«accordo di associazione»), è stato sottoscritto il 16 dicembre 1991 ed approvato
a nome della [OSCURATO:PERSONA] con decisione 93/742/Euratom, CECA, CE
(7)
.
4.
La presente controversia non verte sulla sostanza dell’accordo di associazione. Tuttavia, l’accordo viene in rilievo in quanto
il giudice del rinvio chiede se costituisca una base giuridica valida e sufficiente per un altro accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e
l’Ungheria che è oggetto diretto della controversia ed è descritto più avanti
(8)
. È in tale contesto che il giudice del rinvio cita le seguenti disposizioni dell’accordo di associazione.
5.
La 13ª dichiarazione comune allegata all’atto finale dell’accordo di associazione
(9)
così recita:
«[OSCURATO:PERSONA] concordano che, ai fini dell’attuazione del presente accordo di associazione, il concetto di “proprietà intellettuale,
industriale e commerciale” è inteso in senso analogo a quello dell’articolo 36 del trattato CEE e include, in particolare,
la tutela (…) delle indicazioni geografiche (…)».
6.
Il punto 5 dell’allegato XIII dell’accordo di associazione così recita:
«Le disposizioni del presente allegato e le disposizioni dell’articolo 74, paragrafo 1 relative alla proprietà intellettuale
lasciano impregiudicata la competenza della [OSCURATO:PERSONA] economica europea e dei suoi Stati membri in materia di proprietà industriale,
intellettuale e commerciale».
L’accordo sulle denominazioni dei vini
7.
L’accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei
vini (in prosieguo: l’«accordo sulle denominazioni dei vini») è stato approvato a nome della [OSCURATO:PERSONA] con decisione 93/724/CE
(10)
e sottoscritto il 29 novembre 1993.
La decisione 93/724
8.
Il preambolo della decisione 93/724 così recita:
«visto il trattato che istituisce la [OSCURATO:PERSONA] europea, in particolare l’articolo 113,
(…)
considerando che la conclusione dell’accordo negoziato tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il
controllo reciproci delle denominazioni dei vini consentirà di combattere più efficacemente la concorrenza sleale nell’esercizio
del commercio, di tutelare meglio il consumatore e di promuovere gli scambi di vino tra le due parti contraenti; che è pertanto
opportuno approvare l’accordo suddetto;
(…)
considerando che, trattandosi di un accordo le cui disposizioni sono direttamente connesse alle misure disciplinate dalla
politica commerciale [e] agricola comune, è necessario attuare tale accordo sul piano comunitario».
9.
L’art. 1 della decisione 93/724 dispone quanto segue:
«Sono approvati a nome della [OSCURATO:PERSONA] l’accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il controllo
reciproci delle denominazioni dei vini e il protocollo, gli scambi di lettere e le dichiarazioni ad esso allegati.
(…)».
L’accordo
10.
Il preambolo dell’accordo sulle denominazioni dei vini contiene le seguenti affermazioni:
«visto l’accordo [di associazione]
(…)
visto l’interesse delle parti contraenti per la tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini».
11.
L’art. 4 dell’accordo sulle denominazioni dei vini stabilisce quanto segue:
«1.
Sono protetti i seguenti nomi:
(…)
b)
per quanto concerne i vini originari dell’Ungheria:
(…)
–
le indicazioni geografiche e le espressioni tradizionali di cui all’allegato (…).
(…).
3.
[OSCURATO:PERSONA], le denominazioni ungheresi protette:
–
sono riservate esclusivamente ai vini originari dell’Ungheria a cui si applicano, e
–
possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti
in Ungheria.
4.
La protezione di cui al paragrafo 1 vale altresì per le denominazioni anche se la vera origine del vino è indicata ovvero
se l’indicazione geografica o l’espressione tradizionale è utilizzata in una traduzione o accompagnata da espressioni svianti
quali “genere”, “tipo”, “stile”, “imitazione”, “metodo”, “marchio commerciale” o altre espressioni analoghe.
5.
In caso di indicazioni geografiche omonime o identiche:
a)
se due indicazioni protette in virtù del presente accordo sono omonime o identiche, la tutela sarà accordata a entrambe le
indicazioni a condizione che:
–
la denominazione geografica in questione sia stata utilizzata tradizionalmente e costantemente per descrivere e presentare
un vino prodotto nella zona geografica a cui si fa riferimento;
–
il vino non sia presentato ai consumatori in modo ingannevole come se fosse originario del territorio dell’altra parte contraente;
(…)».
12.
[OSCURATO:PERSONA] parte B («Vini originari della Repubblica d’Ungheria»), sub I («Indicazioni geografiche»), punto 3.4, dell’allegato
dell’accordo sulle denominazioni dei vini («Lista dei nomi protetti per i vini menzionati all’articolo 4») figura la denominazione
«Tokaj». La parte A («Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] europea») dell’allegato non comprende le denominazioni «[OSCURATO:PERSONA] friulano»
o «[OSCURATO:PERSONA] italico».
Lo scambio di lettere
13.
Lo scambio di lettere concernente l’art. 4 dell’accordo sulle denominazioni dei vini (in prosieguo: lo «scambio di lettere»)
(11)
, firmato il 29 novembre 1993, costituisce uno degli atti di cui all’art. 1 della decisione 93/724
(12)
.
14.
Lo scambio di lettere, dopo aver fatto riferimento all’accordo sulle denominazioni del vino, enuncia quanto segue:
«1.
Per un periodo transitorio di tredici anni a decorrere dall’entrata in vigore del suddetto accordo, l’applicazione del medesimo
non osta alla lecita utilizzazione del termine “[OSCURATO:PERSONA]” per la designazione e la presentazione di taluni v.q.p.r.d. [vini di
qualità prodotti in una regione determinata] italiani alle condizioni che seguono.
Fatte salve le disposizioni comunitarie particolari ed eventualmente nazionali più restrittive, detto vino deve essere
–
ottenuto dalla varietà di vite “[OSCURATO:PERSONA] friulano”;
–
prodotto a partire da uve raccolte interamente nelle regioni italiane [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA];
(…)
3.
È convenuto che i v.q.p.r.d. in questione designati e presentati conformemente alle disposizioni applicabili in materia prima
della scadenza del periodo transitorio di cui al punto 1 possono essere immessi in circolazione sino ad esaurimento delle
scorte.
4.
Fatte salve le disposizioni di cui al punto 3, la possibilità di utilizzare la denominazione “[OSCURATO:PERSONA]”, conformemente alle condizioni
di cui al punto 1, scade al termine del periodo transitorio di cui allo stesso punto.
(…)».
La dichiarazione congiunta
15.
Secondo la dichiarazione congiunta concernente l’articolo 4, paragrafo 5, dell’accordo
(13)
(in prosieguo: la «dichiarazione congiunta»), che costituisce a sua volta uno degli atti di cui all’art. 1 della decisione
93/724:
«Per quanto riguarda l’articolo 4, paragrafo 5, lettera a), le parti contraenti rilevano che al momento dei negoziati esse
non erano al corrente di casi specifici ai quali le disposizioni di detto articolo potessero essere applicabili.
(…)».
La normativa comunitaria rilevante all’epoca della conclusione dell’accordo sulle denominazioni dei vini
Il regolamento n. 822/87
16.
Nel 1993 il regolamento di base sull’organizzazione comune del mercato vitivinicolo era il regolamento n. 822/87
(14)
.
17.
L’art. 13 del regolamento n. 822/87 prevedeva che la [OSCURATO:PERSONA] stabilisse norme dettagliate per la classificazione delle
varietà di viti in varietà raccomandate, varietà autorizzate e varietà temporaneamente autorizzate.
18.
L’art. 63 del regolamento n. 822/87 così recitava:
«1.
I vini importati destinati al consumo umano diretto e designati con un’indicazione geografica possono beneficiare, ai fini
della commercializzazione nella [OSCURATO:PERSONA] e nell’ambito di una reciprocità d’impegni, del controllo e della protezione previsti
per i v.q.p.r.d. dall’articolo [15 del regolamento (CEE) n. 823/87].
2.
La disposizione di cui al paragrafo 1 sarà attuata tramite accordi che verranno negoziati e conclusi con i paesi terzi interessati
secondo la procedura prevista dall’articolo 113 del trattato».
Il regolamento n. 3800/81
19.
Nel 1993 la classificazione delle varietà di viti era disciplinata dal regolamento n. 3800/81
(15)
, originariamente basato sul regolamento n. 337/79 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo
(16)
. Benché il regolamento n. 822/87 abbia abrogato il regolamento n. 337/79, l’elenco contenuto nell’allegato del regolamento
n. 3800/81 è rimasto, traendo successivamente la propria autorità dall’art. 13 del regolamento n. 822/87.
20.
[OSCURATO:PERSONA] friulano compare nell’elenco, di cui all’allegato del regolamento n. 3800/81, di varietà di viti raccomandate o autorizzate
nelle seguenti province dell’Italia centrosettentrionale: Brescia, Mantova, Varese, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona,
Vicenza, Gorizia, Pordenone, Udine, Bologna, Ferrara, Ravenna, [OSCURATO:PERSONA]
(17)
, Perugia, Terni
(18)
, Viterbo, Chieti, Aquila, Pescara, Teramo e Sassari.
Il regolamento n. 823/87
21.
Il regolamento del Consiglio n. 823/87
(19)
stabiliva norme per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (in prosieguo: i «v.q.p.r.d.»). Il concetto di «regione
determinata» era definito all’art. 3, n. 1, nei seguenti termini:
«un’area o un complesso di aree viticole che producono vini che possiedono caratteristiche qualitative particolari e il cui
nome serve a designare i [v.q.p.r.d.]».
22.
L’art. 1, n. 3, del regolamento n. 823/87 prevedeva che gli Stati membri trasmettessero alla [OSCURATO:PERSONA] l’elenco dei v.q.p.r.d.
da essi riconosciuti; la [OSCURATO:PERSONA] doveva far pubblicare tale elenco nella Gazzetta ufficiale. L’elenco che risultava applicabile
nel 1993 non comprendeva il «[OSCURATO:PERSONA] friulano» o il «[OSCURATO:PERSONA] italico»
(20)
.
23.
L’art. 15, n. 4, stabiliva quanto segue:
«Fatte salve le disposizioni comunitarie riguardanti specificamente taluni tipi di v.q.p.r.d., gli Stati membri possono consentire
(…) che il nome di una regione determinata sia connesso con una precisazione relativa alle modalità di preparazione o al tipo
di prodotto, ovvero con il nome di una varietà di vigne od un suo sinonimo».
Il regolamento n. 2392/89
24.
In relazione ai vini da tavola, l’art. 2, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 2392/89
(21)
consentiva che la designazione fosse completata dall’indicazione, in particolare, (a) del nome di un’unità geografica più
piccola dello Stato membro e (i) «vino tipico» per i vini da tavola originari dell’Italia.
25.
In relazione ai vini importati descritti grazie al riferimento ad un’area geografica, l’art. 26, n. 1, del regolamento n. 2392/89
stabiliva quanto segue:
«Per i vini importati destinati al consumo umano diretto, designati da un’indicazione geografica ed inclusi in un elenco da
adottare, la designazione sull’etichettatura contiene l’indicazione:
a)
del nome di un’unità geografica situata nel paese terzo interessato (…)» .
Il regolamento n. 3201/90
26.
L’art. 11 del regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 3201/90
(22)
stabiliva quanto segue:
«1.
Ogni Stato membro produttore comunica alla [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda i vini da tavola designati come (…) vino tipico
(…) in conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera i) del regolamento (CEE) n. 2392/89:
–
al più presto dopo la sua compilazione l’elenco dei nomi delle unità geografiche più piccole dello Stato membro ai sensi (…)
del regolamento (CEE) n. 2392/89 (…).
[OSCURATO:PERSONA] provvede a pubblicare nella
Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
serie C, i nomi delle unità geografiche ad essa comunicati in virtù del primo comma.
2.
L’elenco delle indicazioni geografiche dei vini importati menzionato all’articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2392/89
figura nell’allegato II.
(…)».
27.
L’elenco delle denominazioni delle unità geografiche trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] non conteneva la denominazione [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]
(23)
.
28.
Le denominazioni «Tokaj» o «Tokaji» sono state ricomprese nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento n. 3201/90.
29.
L’art. 12, n. 1, del regolamento n. 3201/90 stabiliva quanto segue:
«L’elenco dei sinonimi dei nomi di varietà di viti che possono essere utilizzati per la designazione dei vini da tavola e
dei v.q.p.r.d. in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b) del regolamento
(CEE) n. 2392/89 figura nell’allegato III».
30.
L’elenco di cui all’allegato III del regolamento n. 3201/90 comprendeva le denominazioni «[OSCURATO:PERSONA] friulano» e «[OSCURATO:PERSONA] italico»,
indicando quest’ultimo come «sinonimo ammesso» del primo.
Attuale normativa comunitaria e nazionale
31.
Il regolamento del Consiglio n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo
(24)
è stato adottato come parte di un’azione di codificazione e semplificazione dell’originaria normativa di disciplina del settore
vinicolo. Il regolamento n. 1493/1999 è stato attuato dal regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 753/2002
(25)
, che stabilisce le norme per l’etichettatura dei vini.
32.
L’art. 19 del regolamento n. 753/2002, dal titolo «Indicazione delle varietà di viti», così stabilisce:
«1.
I nomi delle varietà di vite utilizzate per l’elaborazione di un vino da tavola con indicazione geografica o di un v.q.p.r.d.,
o i relativi sinonimi, possono figurare sull’etichetta dei vini in questione a condizione che:
(…)
c)
il nome della varietà o uno dei suoi sinonimi non comprenda un’indicazione geografica utilizzata per designare un v.q.p.r.d.
o un vino da tavola o un vino importato che figuri negli elenchi degli accordi conclusi tra i paesi terzi e la [OSCURATO:PERSONA], e,
se è accompagnato da un altro termine geografico, figuri sull’etichetta senza questo termine geografico;
(…)
2.
In deroga al paragrafo 1, lettera c):
a)
il nome di una varietà di vite, o un suo sinonimo, che comprenda un’indicazione geografica può figurare sull’etichetta di
un vino designato con tale indicazione geografica;
b)
i nomi delle varietà e i relativi sinonimi elencati nell’allegato II possono essere utilizzati secondo le condizioni nazionali
e comunitarie in applicazione alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento.
(…)».
33.
L’allegato II, dal titolo «Nomi delle varietà di viti o dei loro sinonimi comprendenti un’indicazione geografica che possono
figurare sull’etichettatura dei vini conformemente all’articolo 19, paragrafo 2» contemplava originariamente la denominazione
«[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]»; l’Italia rientrava tra i paesi che potevano utilizzare tale denominazione. Ai sensi di una
nota a piè di pagina, «[il] nome “[OSCURATO:PERSONA] friulano” ed il sinonimo “[OSCURATO:PERSONA] italico” possono essere utilizzati durante un periodo
transitorio, fino al 31 marzo 2007». Tale allegato è stato sostituito a seguito dell’allargamento del 2004
(26)
; l’elenco contiene attualmente 122 varietà di vite, tra cui il [OSCURATO:PERSONA] friulano e il [OSCURATO:PERSONA] italico, con la precisazione che
tali nomi possono essere utilizzati «esclusivamente per dei v.q.p.r.d. originari delle regioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e durante un
periodo transitorio, fino al 31 marzo 2007».
34.
La normativa italiana in esame
(27)
applica la deroga di cui all’art. 19, n. 2, per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA] friulano e il [OSCURATO:PERSONA] italico, precisando che la restrizione
scaturisce da un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Ungheria. Si tratta naturalmente dell’accordo sulle denominazioni
dei vini.
[OSCURATO:PERSONA] principale e rinvio pregiudiziale
35.
Il vitigno [OSCURATO:PERSONA] friulano risulta essere tradizionalmente coltivato nella regione autonoma [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].
36.
In tale regione sono stati riconosciuti numerosi vini v.q.p.r.d., tra cui il «Colli orientali del [OSCURATO:PERSONA]», il «[OSCURATO:PERSONA] aquilana»,
il «[OSCURATO:PERSONA] grave», il «[OSCURATO:PERSONA] latisana» e l’«Isonzo» o «Isonzo del [OSCURATO:PERSONA]». Questi vini possono essere prodotti a partire
da diverse varietà di vitigno, compreso il [OSCURATO:PERSONA] friulano, che dà un vino bianco secco.
37.
I ricorrenti hanno adito il giudice del rinvio impugnando la normativa nazionale nella parte in cui prevede che la deroga
per l’uso dei nomi [OSCURATO:PERSONA] friulano e [OSCURATO:PERSONA] italico scada il 31 marzo 2007 conformemente all’accordo sulle denominazioni dei
vini.
38.
Dinanzi al giudice del rinvio, i ricorrenti hanno sostenuto che l’accordo sulle denominazioni dei vini è illegittimo per diversi
motivi.
39.
Il giudice nazionale ha quindi sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte per una pronuncia pregiudiziale le seguenti
questioni:
«1.
Se l’Accordo europeo istituente un’Associazione tra la [OSCURATO:PERSONA] europea, gli Stati membri e la Repubblica d’Ungheria, stipulato
il 16 dicembre 1991 e pubblicato in [GU] L 347 del 31.12.1993, possa costituire una base giuridica legittima, valida e sufficiente
per conferire alla [OSCURATO:PERSONA] europea il potere di adottare l’Accordo comunitario sulla tutela delle denominazioni dei vini
concluso il 29 novembre 1993 [GU L 337 del 31.12.1993] tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica d’Ungheria; e ciò anche con
riferimento a quanto previsto all’art. 65, part. 1, alla dichiarazione comune n. 13 e all’Allegato XIII (punti 3, 4 e 5) dell’Accordo
europeo del 1991 circa l’eventuale riserva di sovranità e competenza dei singoli Stati in materia di denominazioni geografiche
nazionali riferite ai propri prodotti agroalimentari, compresi i prodotti vitivinicoli, escludendo qualsiasi trasferimento
di sovranità e competenza in tale materia alla [OSCURATO:PERSONA] europea.
2.
Se l’Accordo comunitario sulla tutela delle denominazioni dei vini, concluso il 29 novembre 1993 tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e
la Repubblica d’Ungheria (GU 1993, L 337), disciplinando la tutela delle denominazioni geografiche rientranti nella materia
della proprietà industriale e commerciale, anche alla luce di quanto affermato nel Parere […] 1/94 della Corte di giustizia
delle [OSCURATO:PERSONA] europee, in ordine alla competenza esclusiva della CE, debba essere dichiarato invalido ed inefficace per l’ordinamento
comunitario, considerato che non risulta ratificato l’Accordo medesimo da parte dei singoli Stati membri della [OSCURATO:PERSONA] europea.
3.
Nel caso in cui si dovesse considerare legittimo ed applicabile nel suo complesso l’Accordo comunitario del 1993 [GU 1993,
L 337], se il divieto di utilizzare in Italia dopo il 2007 la denominazione “[OSCURATO:PERSONA]”, che si ricava dalle lettere scambiate
fra le parti a conclusione dell’Accordo medesimo (e ad esso allegate) debba ritenersi invalido ed inefficace perché in contrasto
con la disciplina delle denominazioni omonime stabilit[a] dallo stesso Accordo del 1993 (cfr. art. 4, par. 5, e Protocollo
allegato all’Accordo).
4.
Se la Seconda Dichiarazione Comune allegata all’Accordo del 1993 [GU 1993, L 337], da cui si deduce che le parti contraenti
non erano al corrente, al momento dei negoziati, dell’esistenza di denominazioni omonime relative ai vini europei ed ungheresi,
debba essere considerata una rappresentazione sicuramente errata della realtà (visto che le denominazioni italiane ed ungheresi
riferite ai vini “[OSCURATO:PERSONA]” esistevano e convivevano da secoli, erano state ufficialmente riconosciute nel 1948 in un Accordo
tra l’Italia e l’Ungheria ed erano entrate da ultimo nella normativa comunitaria) così da costituire una causa di nullità
della parte dell’Accordo del 1993 da cui deriva il divieto di utilizzare in Italia la denominazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell’art. 48
della [OSCURATO:PERSONA] di Vienna sul diritto dei Trattati.
5.
Se alla luce dell’art. 59 della [OSCURATO:PERSONA] di Vienna sul diritto dei Trattati, l’Accordo TRIP’S sugli aspetti dei diritti
di proprietà intellettuale attinenti al commercio [GU L 336 del 21 novembre 1994], concluso nel quadro dell’[OSCURATO:PERSONA] del Commercio (OMC-WTO) ed entrato in vigore il 1° gennaio 1996 e quindi successivamente all’entrata in vigore dell’Accordo
comunitario del 1993 [GU 1994, L 337], debba essere interpretato nel senso che le sue disposizioni, riferite alla disciplina
delle denominazioni omonime dei vini, si applicano al posto di quelle dell’Accordo comunitario del 1993 in caso di incompatibilità
tra le medesime considerata l’identità delle parti firmatarie dei due accordi.
6.
Se gli artt. 22-24 della Sezione Terza dell’Allegato C del Trattato istitutivo dell’OMC (WTO) contenente l’Accordo TRIP’S
[GU 1994, L 336], entrato in vigore il 1° gennaio 1996, in presenza di due denominazioni omonime riferite ai vini, prodotti
in due diversi Paesi aderenti all’Accordo TRIP’S (tanto se l’omonimia riguarda due denominazioni geografiche usate in entrambi
i Paesi aderenti all’Accordo quanto se riguarda una denominazione geografica di un Paese aderente e l’omonima denominazione
riferita ad un vitigno tradizionalmente coltivato nell’altro Paese aderente), debbano essere interpretati nel senso che entrambe
le denominazioni possono continuare ad essere utilizzate in futuro purché siano state usate in passato dai rispettivi produttori
o in buona fede o per almeno dieci anni prima del 15 aprile 1994 [art. 24, n. 4] e ciascuna denominazione indichi chiaramente
il Paese o la regione o la zona da cui proviene il vino tutelato in modo da non ingannare i consumatori.
7.
Se il diritto di proprietà di cui all’art. 1 del Protocollo n. 1 della [OSCURATO:PERSONA] europea dei diritti dell’uomo ([OSCURATO:PERSONA]
di Roma del 1950), e ripreso dall’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Nizza il 7
[dicembre] 2000, concerna anche la proprietà intellettuale relativamente alle denominazioni di origine dei vini ed il suo
sfruttamento, e conseguentemente se la sua tutela osti all’applicazione di quanto previsto nello scambio di lettere, allegato
all’Accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica di Ungheria sulla tutela ed il controllo reciproci delle denominazioni
dei vini [GU L 337 del 31.12.1994], ma non ricompreso nello stesso, in base al quale i viticoltori friulani non potranno utilizzare
la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]», in considerazione anche della totale assenza di ogni forma di indennizzo a favore dei viticoltori
friulani espropriati, della mancanza di un interesse generale pubblico che giustifichi l’espropriazione, del mancato rispetto
del principio di proporzionalità.
8.
Nel caso in cui venga stabilita l’illegittimità delle norme comunitarie dell’Accordo sulla tutela delle denominazioni dei
vini, concluso il 29 novembre 1993 tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica d’Ungheria [GU 1993, L 337] e/o dell’allegato scambio
di lettere nella misura evidenziata nei precedenti quesiti, se le disposizioni del regolamento CE n. 753/2002 in base alle
quali viene eliminato l’utilizzo della denominazione “[OSCURATO:PERSONA]” dopo la data del 31 marzo 2007 [art. 19, n. 2] debbano
essere considerate invalide e comunque inefficaci».
40.
Hanno presentato osservazioni i ricorrenti, il governo italiano, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati all’udienza,
compreso il governo ungherese.
41.
I ricorrenti e il governo italiano hanno inoltre fornito una risposta scritta alla richiesta della Corte di prendere posizione
sulle affermazioni del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] relative al fatto che il nome «[OSCURATO:PERSONA] friulano» e il suo sinonimo «[OSCURATO:PERSONA]
italico» non sono e non sono mai stati indicazioni geografiche, bensì piuttosto i nomi di una vite o di una varietà di uva.
Sulla prima questione
42.
Mediante la prima questione il giudice del rinvio chiede se l’accordo di associazione abbia conferito alla [OSCURATO:PERSONA] il potere
di concludere l’accordo sulle denominazioni dei vini.
43.
Per giurisprudenza costante, la competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad assumere impegni internazionali deriva direttamente o implicitamente
dalle disposizioni espresse del Trattato
(28)
.
44.
È pertanto chiaro che la competenza della [OSCURATO:PERSONA] a concludere l’accordo sulle denominazioni dei vini non può derivare dall’accordo
di associazione.
45.
L’art. 133 CE, d’altra parte, conferisce esplicitamente al Consiglio il potere di attuare la politica commerciale comune.
Nel preambolo della decisione del Consiglio 93/724 si afferma che la decisione è basata sull’art. 133 CE. Ai sensi dell’art. 1,
l’accordo sulle denominazioni dei vini, il protocollo, gli scambi di lettere e le dichiarazioni ad esso allegati «sono approvati
a nome della [OSCURATO:PERSONA]». È quindi chiaro che l’accordo sulle denominazioni dei vini, come oggetto di diritto comunitario, è
stato correttamente approvato in conformità del Trattato. Come dichiarato dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA], il fondamento
giuridico di un accordo è enunciato nel preambolo della decisione del Consiglio che conclude e approva l’accordo stesso. [OSCURATO:PERSONA]
decisione non vi è alcuna menzione dell’accordo di associazione come fondamento giuridico. Benché l’accordo di associazione
sia menzionato nel preambolo dell’accordo sulle denominazioni dei vini, i ‘considerando’ di un accordo internazionale non
possono indicare il fondamento giuridico nell’ordinamento giuridico di ogni parte contraente. Nell’ordinamento giuridico comunitario
il fondamento giuridico è determinato dopo che il testo dell’accordo è stato finalizzato e alla luce dell’oggetto e del contenuto
di tale testo. Il riferimento all’accordo di associazione contenuto nel preambolo dell’accordo sulle denominazioni dei vini
situa semplicemente l’accordo nel suo contesto politico e normativo.
46.
I ricorrenti e il governo italiano affermano che le indicazioni geografiche per il vino rientrano nell’ambito della proprietà
intellettuale e che gli Stati membri hanno una competenza esclusiva in quanto l’accordo sulle denominazioni dei vini riguarda
diritti di proprietà intellettuale: vedi l’allegato XIII dell’accordo di associazione
(29)
. Conseguentemente, la [OSCURATO:PERSONA] non era competente a concludere l’accordo sulle denominazioni dei vini.
47.
Tale conclusione verrà analizzata nel più acconcio contesto della seconda questione proposta.
Sulla seconda questione
48.
Mediante la seconda questione il giudice del rinvio chiede se, alla luce di quanto affermato nel parere n. 1/94
(30)
della Corte di giustizia in ordine alla competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] europea, l’accordo sulle denominazioni dei vini
sia invalido ed inefficace per l’ordinamento comunitario, considerato che non risulta ratificato da parte dei singoli Stati
membri della [OSCURATO:PERSONA] europea. In altri termini, ci si chiede se la [OSCURATO:PERSONA] avesse una competenza esclusiva a concludere
l’accordo sulle denominazioni dei vini ovvero se tale accordo fosse, in base ad un’analisi corretta, un accordo misto di cui
avrebbero dovuto essere parti sia la [OSCURATO:PERSONA] sia gli Stati membri.
49.
È pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] ha una competenza esclusiva laddove questa è conferita espressamente dal Trattato o tutte le volte
che la [OSCURATO:PERSONA], per la realizzazione di una politica comune prevista dal Trattato, ha adottato disposizioni contenenti norme
comuni
(31)
.
50.
Nel parere n. 1/94, sulla base di due motivi la Corte è giunta alla conclusione che vi era una competenza congiunta della
[OSCURATO:PERSONA] e degli Stati membri a concludere l’accordo TRIPs. In primo luogo, escluse le disposizioni che riguardano il divieto
dell’immissione in libera pratica di merci contraffatte, l’accordo TRIPs esula dalla materia della politica commerciale comune,
nella quale la competenza esclusiva è conferita dall’art. 133 CE. In secondo luogo, l’armonizzazione realizzata nell’ambito
comunitario in alcuni settori rientranti nell’ambito di applicazione dell’accordo TRIPs è solo parziale e in altri settori
non è stata prevista alcuna armonizzazione
(32)
.
51.
I ricorrenti e il governo italiano sostengono che il Trattato non contiene norme che prevedano la competenza esclusiva nell’ambito
della proprietà intellettuale e che, al tempo dei negoziati per l’accordo sulle denominazioni dei vini, non vi erano norme
comunitarie sui diritti di proprietà intellettuale relativi alle denominazioni geografiche dei vini disciplinate a livello
nazionale: la normativa comunitaria nel settore del vino si limitava a riconoscere le denominazioni registrate in ciascuno
Stato membro.
52.
Le stesse parti sostengono, inoltre, non solo che la [OSCURATO:PERSONA] non ha competenza esclusiva, ma che sono gli Stati membri ad
avere competenza esclusiva nell’ambito della proprietà intellettuale. A sostegno di tale tesi invocano l’allegato XIII dell’accordo
di associazione, ai sensi del quale le disposizioni dell’allegato lasciano impregiudicata la competenza della [OSCURATO:PERSONA] economica
europea e dei suoi Stati membri in materia di proprietà intellettuale.
53.
Non ritengo che quanto affermato nell’allegato XIII dell’accordo di associazione invocato dal governo italiano sia di ausilio:
alla Corte non si è chiesto di chiarire lo status dell’accordo di associazione e, in ogni caso, il tenore letterale dell’allegato
XIII è inconferente.
54.
Ai sensi dell’art. 1 dell’accordo sulle denominazioni dei vini, le parti «convengono, sulla base della reciprocità, di tutelare
e di controllare le denominazioni di vini originari della [OSCURATO:PERSONA] e dell’Ungheria alle condizioni stabilite nel presente
accordo».
55.
È oltremodo chiaro, come affermato dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA], che, quando l’accordo sulle denominazioni dei vini è
stato concluso, la protezione e il controllo delle denominazioni dei vini – l’unico aspetto dei diritti di proprietà intellettuale
potenzialmente in discussione nel presente procedimento – erano oggetto di un’ampia regolamentazione a livello comunitario,
di cui la normativa evidenziata ai precedenti paragrafi 16-33 rappresenta solo la punta dell’iceberg, e quindi all’interno
della competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti l’art. 63 del regolamento n. 822/87 prevedeva esplicitamente che i vini
importati «possono beneficiare, (...) nell’ambito di una reciprocità d’impegni, del controllo e della protezione previsti
per i v.q.p.r.d. dall’articolo [15 del regolamento (CEE) n. 823/87]».
56.
Nel preambolo della decisione 93/724 si afferma, inoltre, che l’accordo sulle denominazioni dei vini «consentirà di combattere
più efficacemente la concorrenza sleale nell’esercizio del commercio, di tutelare meglio il consumatore e di promuovere gli
scambi di vino tra le due parti contraenti» e che «le (...) disposizioni [dell’accordo] sono direttamente connesse alle misure
disciplinate dalla politica commerciale agricola comune»
(33)
. Nel parere n. 1/94, la Corte ha confermato che gli accordi sul vino tra la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e rispettivamente l’Austria
e l’Australia, dall’altro, che sono sostanzialmente analoghi all’accordo sulle denominazioni dei vini di cui si tratta nella
presente causa, rientravano nella competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] ed erano correttamente basati sull’art. 133 CE «in quanto
le [loro] disposizioni sono direttamente collegate alle misure della politica agricola comune, nella fattispecie a quella
della regolamentazione comunitaria vitivinicola»
(34)
.
57.
Infine, occorre notare che il governo italiano, nella risposta al quesito posto dalla Corte, afferma che, per l’Ungheria,
il settore dei vini risulta disciplinato soltanto dalla normativa comunitaria a partire dall’adesione avvenuta nel maggio
2004. Tuttavia, come già sottolineato, tale disciplina esclusiva comporta una competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] in quest’area.
Poiché la portata della detta disciplina è sostanzialmente la stessa prima e dopo quella data, in tale asserzione sembra potersi
individuare il riconoscimento del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva una competenza esclusiva anche nel momento in cui l’accordo
sulle denominazioni dei vini è stato concluso.
Sulla terza questione
58.
Mediante la terza questione il giudice del rinvio chiede se, nel caso in cui si dovesse considerare legittimo ed applicabile
nel suo complesso l’accordo sulle denominazioni dei vini, il divieto di utilizzare in Italia dopo il 2007 la denominazione
«[OSCURATO:PERSONA]», che si ricava dallo scambio di lettere allegato all’accordo, sia invalido ed inefficace perché in contrasto con la
disciplina delle denominazioni omonime stabilita all’art. 4, n. 5, dell’accordo.
59.
I ricorrenti sostengono che le disposizioni degli allegati di un accordo non possono incidere sulle disposizioni dell’accordo
stesso. Pertanto, in caso di conflitto tra di esse, gli allegati perdono efficacia.
60.
Tale affermazione, a prescindere dalla sua validità come principio generale, sarebbe evidentemente rilevante per il caso in
esame solo se vi fosse effettivamente un conflitto tra le disposizioni interessate.
61.
L’art. 4, n. 5, dell’accordo sulle denominazioni dei vini disciplina i casi di «indicazioni geografiche omonime o identiche».
L’art. 2, n. 2, dell’accordo definisce l’«indicazione geografica» come «un’indicazione, inclusa la “denominazione d’origine”,
che è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una delle parti contraenti per la descrizione e la presentazione
di un vino originario del territorio della parte contraente di cui trattasi o di una regione o località di tale territorio
in cui una determinata qualità, la rinomanza o altre caratteristiche del vino sono sostanzialmente attribuibili alla sua origine
geografica».
62.
La denominazione «[OSCURATO:PERSONA] friulano» rientrerebbe quindi nell’ambito di applicazione dell’art. 4, n. 5, dell’accordo sulla denominazione
dei vini solo se riconosciuta nel diritto comunitario secondo la descrizione di cui al precedente paragrafo.
63.
È evidente che non è così. All’epoca dei fatti, tale denominazione era riconosciuta come varietà di vite e non come v.q.p.r.d.
ai sensi del regolamento n. 823/87
(35)
, che costituiva l’equivalente comunitario dell’indicazione geografica per il vino
(36)
. Non vi sono indicazioni, inoltre, che una certa qualità, rinomanza o altra caratteristica del vino prodotto a partire da
quella varietà di vite sia sostanzialmente attribuibile alla sua origine geografica.
64.
Più in particolare, l’art. 4, n. 5, lett. a), si applica alle indicazioni «protette in virtù [dell’]accordo». L’art. 4, n. 1,
lett. a), stabilisce che, per quanto riguarda i vini originari della [OSCURATO:PERSONA], sono protette «le indicazioni geografiche e
le espressioni tradizionali di cui all’allegato». L’elenco dei vini originari dell’Italia di cui all’allegato dell’accordo
sulle denominazioni dei vini non cita né il «[OSCURATO:PERSONA] friulano» né il «[OSCURATO:PERSONA] italico».
65.
In risposta alla richiesta della Corte di prendere posizione in relazione al problema di stabilire se il nome «[OSCURATO:PERSONA] friulano»
sia un’indicazione geografica ovvero una varietà di vite, i ricorrenti e il governo italiano fanno riferimento all’art. 15,
n. 4, del regolamento n. 823/87
(37)
, che autorizza gli Stati membri a consentire che il nome di una certa regione sia combinato con il nome di una varietà di
vite, e affermano che ciò è quanto successo con il «[OSCURATO:PERSONA] friulano».
66.
L’art. 15, n. 4, tuttavia, a mio avviso non va oltre il proprio tenore letterale: gli Stati membri possono autorizzare la
combinazione del nome di una determinata regione con una varietà di vite. In alcune aree di coltivazione della vite si tratta
di una pratica comune: per esempio, [OSCURATO:PERSONA] gris
(38)
, Valle d’[OSCURATO:PERSONA] nero o [OSCURATO:PERSONA]. Né il nome combinato né la varietà di vite ivi menzionata diventano
un’indicazione geografica nell’accezione dell’accordo sulle denominazioni dei vini.
67.
Pertanto, non vi è incoerenza tra il divieto risultante dalla scambio di lettere e le norme che disciplinano gli omonimi geografici
di cui all’art. 4, n. 5, dell’accordo sulle denominazioni dei vini.
Sulla quarta questione
68.
Mediante la quarta questione il giudice del rinvio chiede se la dichiarazione comune allegata all’accordo sulle denominazioni
dei vini
(39)
, da cui si deduce che le parti contraenti non erano al corrente, al momento dei negoziati, dell’esistenza di denominazioni
omonime relative ai vini europei ed ungheresi, debba essere considerata una rappresentazione sicuramente errata della realtà
(visto che le denominazioni italiane ed ungheresi riferite ai vini «[OSCURATO:PERSONA]» esistevano e convivevano da secoli, erano state
ufficialmente riconosciute nel 1948 in un accordo tra l’Italia e l’Ungheria ed erano entrate recentemente nella normativa
comunitaria) così da costituire una causa di nullità della parte dell’accordo sulla denominazione dei vini da cui deriva il
divieto di utilizzare in Italia la denominazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell’art. 48 della [OSCURATO:PERSONA] di Vienna sul diritto dei
Trattati
(40)
.
69.
L’art. 48, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Vienna stabilisce quanto segue:
«Uno Stato può invocare un errore in un trattato come vizio del suo consenso a vincolarsi a quel trattato se l’errore riguarda
un fatto o una situazione che quello Stato supponeva esistente al momento in cui il trattato è stato concluso e che costituiva
una base essenziale del consenso di quello Stato a vincolarsi al trattato».
70.
I ricorrenti e il governo italiano sostengono che lo scambio di lettere deriva da una rappresentazione errata dei fatti nel
momento in cui si sono prodotti, vale a dire in relazione all’indiscutibile, pacifico e continuativo uso delle due denominazioni;
in virtù dell’art. 48 della [OSCURATO:PERSONA] di Vienna, gli allegati che aboliscono il diritto di usare tali denominazioni sarebbero
conseguentemente inapplicabili.
71.
Il primo paragrafo della dichiarazione congiunta così recita:
«Per quanto riguarda l’articolo 4, paragrafo 5, lettera a), le parti contraenti rilevano che al momento dei negoziati esse
non erano al corrente di casi specifici ai quali le disposizioni di detto articolo potessero essere applicabili».
72.
Nell’ambito della terza questione, ho spiegato per quale ragione ritengo che l’art. 4, n. 5, non sia applicabile ai fatti
della causa in esame
(41)
.
73.
Per le stesse ragioni, la dichiarazione congiunta non può essere considerata una rappresentazione evidentemente errata della
realtà.
74.
In ogni caso, come affermato dal governo ungherese all’udienza, l’art. 48 della [OSCURATO:PERSONA] di Vienna può essere invocato
solo dalle parti del trattato interessate.
Sulla quinta e sesta questione
75.
Mediante la quinta questione il giudice del rinvio chiede se, alla luce dell’art. 59 della [OSCURATO:PERSONA] di Vienna, le disposizioni
dell’accordo TRIPs
(42)
che disciplinano gli omonimi di viti si applichino al posto di quelle dell’accordo sulle denominazioni dei vini in caso di
incompatibilità tra le medesime, dato che le parti sono le stesse in entrambi gli accordi e che l’accordo TRIPs è entrato
in vigore il 1º gennaio 1996, vale a dire dopo la conclusione dell’accordo sulle denominazioni dei vini.
76.
L’art. 59, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA] di Vienna stabilisce quanto segue:
«Un trattato è considerato estinto quando tutte le parti di questo trattato concludono successivamente un trattato avente
per oggetto la stessa materia e:
a)
se risulta dal trattato posteriore o per altra via che secondo l’intenzione delle parti la materia deve essere disciplinata
dal trattato medesimo; oppure
b)
se le disposizioni del trattato successivo sono incompatibili con quelle del trattato precedente a tal punto che è impossibile
applicare contemporaneamente i due trattati».
77.
Poiché la questione sollevata dal giudice del rinvio sorge solo nelle ipotesi in cui le disposizioni pertinenti dell’accordo
TRIPs sono incompatibili con l’accordo sulle denominazioni dei vini, appare ragionevole aderire all’impostazione della [OSCURATO:PERSONA]
ed affrontare in primo luogo tale argomento, che costituisce l’oggetto della sesta questione.
78.
Mediante la detta questione il giudice del rinvio chiede se, in presenza di due denominazioni omonime riferite a due vini
diversi (e in altre circostanze specificate nella questione precedentemente riferita), gli artt. 22-24 dell’accordo TRIPs
debbano essere interpretati nel senso che entrambe le denominazioni possono continuare ad essere utilizzate purché siano state
usate in passato dai rispettivi produttori o in buona fede o per almeno dieci anni prima del 15 aprile 1994 (art. 24, n. 4)
e ciascuna denominazione indichi chiaramente il paese o la regione o la zona da cui proviene il vino in modo da non ingannare
i consumatori.
79.
Gli artt. 22-24 dell’accordo TRIPs costituiscono la sezione 3 («Indicazioni geografiche») della parte II («Norme relative
all’esistenza, all’ambito e all’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale») di tale accordo.
80.
L’art. 22 dell’accordo TRIPs stabilisce quanto segue:
«1.
Ai fini del presente accordo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario
del territorio di un membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la notorietà
o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica».
81.
L’art. 23 così recita:
«1.
Ciascun membro prevede i mezzi legali atti a consentire alle parti interessate di impedire l’uso di un’indicazione geografica
che identifichi dei vini per vini non originari del luogo indicato dall’indicazione geografica in questione, o di un’indicazione
geografica che identifichi degli alcolici per alcolici non originari del luogo indicato dall’indicazione geografica in questione,
anche se la vera origine dei prodotti è indicata o se l’indicazione geografica è tradotta o è accompagnata da espressioni
quali “genere”, “tipo”, “stile”, “imitazione” o simili.
(...)
3.
Nel caso di indicazioni geografiche omonime relative a vini, la protezione viene accordata a ciascuna indicazione (…). Ciascun
membro determina le condizioni pratiche alle quali le indicazioni omonime in questione saranno distinte l’una dall’altra,
tenendo conto della necessità di fare in modo che i produttori interessati ricevano un trattamento equo e che i consumatori
non siano tratti in inganno.
(...)».
82.
L’art. 24 così recita:
«1.
I membri convengono di avviare negoziati al fine di aumentare la protezione di singole indicazioni geografiche ai sensi dell’articolo
23 (…).
(…)
4.
Nessuna disposizione della presente sezione obbliga un membro ad impedire l’uso continuato e simile di una particolare indicazione
geografica di un altro membro che identifichi vini o alcolici, in relazione a prodotti o servizi, da parte di suoi cittadini
o di residenti nel suo territorio che abbiano utilizzato tale indicazione geografica in modo continuato per gli stessi prodotti
o servizi o per prodotti o servizi ad essi affini nel territorio di detto membro (a) per almeno dieci anni prima del 15 aprile
1994 o (b) in buona fede prima di tale data.
(...)
6.
(...) La presente sezione non obbliga in alcun modo un membro ad applicarne le disposizioni in relazione ad un’indicazione
geografica di qualsiasi altro membro per vini per i quali la pertinente indicazione sia identica alla denominazione comune
di una varietà d’uva esistente nel territorio di detto membro alla data di entrata in vigore dell’accordo OMC.
(...)».
83.
I ricorrenti e il governo italiano sostengono che l’accordo TRIPs costituisce attualmente la norma per la [OSCURATO:PERSONA], gli Stati
membri e le altre parti contraenti per la regolamentazione delle denominazioni omonime dei vini e impone la protezione di
tali denominazioni a condizione che siano utilizzate in maniera tecnicamente corretta e in buona fede. L’art. 23 protegge
il diritto delle parti interessate a continuare ad utilizzare le indicazioni geografiche omonime, mentre l’art. 24, n. 4,
lascia ai membri il compito di disciplinare l’uso continuato in buona fede di indicazioni geografiche per un periodo di dieci
anni prima del 15 aprile 1994. Tali disposizioni sarebbero incompatibili con il divieto dell’uso del nome «[OSCURATO:PERSONA] friulano»
derivante dagli allegati dell’accordo sulle denominazioni dei vini, che pertanto non potrebbe essere giustificato.
84.
I ricorrenti e il governo italiano, nelle loro risposte al quesito posto dalla Corte, sostengono altresì che l’art. 24, n. 6,
dell’accordo TRIPs stabilisce chiaramente un parallelo tra «indicazione geografica» e «denominazione di una varietà d’uva»,
impedendo pertanto che l’indicazione geografica «Tokaj» possa essere invocata dall’Ungheria per vietare l’utilizzo del nome
«[OSCURATO:PERSONA] friulano».
85.
Respingo tali argomenti.
86.
L’art. 23, n. 1, impone ai membri un obbligo esplicito di tutelare le indicazioni geografiche che identifichino dei vini contro
l’uso per vini non originari del luogo suggerito dall’indicazione geografica in questione; non è necessario dimostrare i requisiti
della confusione o dell’inganno. È pacifico che «Tokaj» costituisce un’indicazione geografica ai sensi del TRIPs. A prima
vista, quindi, l’art. 23, n. 1, impone ai membri di tutelare tale indicazione contro l’uso per vini non originari della regione
Tokaj.
87.
L’art. 23, n. 3, descrive in generale la natura della tutela imposta ai sensi dell’art. 23, n. 1, nel caso di due indicazioni
geografiche omonime
(43)
. Ai fini dell’accordo TRIPs, per «indicazioni geografiche» si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come
originario del territorio di un membro, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la
notorietà o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica. Neanche in questo
caso vi sono indizi che una specifica qualità, notorietà o altra caratteristica del vino prodotto con i frutti del vitigno
[OSCURATO:PERSONA] friulano nella regione in questione sia essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica. L’art. 23, n. 3, a
mio avviso, è quindi inapplicabile.
88.
Per la stessa ragione, l’art. 24, n. 4, che consente ai membri di disciplinare l’uso continuato in buona fede di indicazioni
geografiche in determinate circostanze, non può essere applicato all’uso continuato del nome «[OSCURATO:PERSONA] friulano».
89.
Infine, l’art. 24, n. 6, permette semplicemente ai membri di autorizzare l’uso del nome di una varietà di uva che sia omonima
di un’indicazione geografica in un altro Stato membro, ma non li obbliga ad agire in tal modo. [OSCURATO:PERSONA] ha manifestamente
rinunciato a tale opzione con effetto dalla fine del mese di marzo 2007 mediante un accordo bilaterale con l’Ungheria, esplicitamente
previsto dall’art. 24, n. 1, e rientrante, come dimostrato nell’ambito delle prime due questioni, nella competenza esclusiva
della [OSCURATO:PERSONA].
90.
Stante quanto sopra, non ritengo che le disposizioni pertinenti dell’accordo TRIPs siano incompatibili con l’accordo sulle
denominazioni dei vini. Conseguentemente, l’art. 59 della [OSCURATO:PERSONA] di Vienna non trova applicazione.
Sulla settima questione
91.
Mediante la settima questione, il giudice del rinvio chiede se il diritto di proprietà di cui all’art. 1 del Protocollo n. 1
della [OSCURATO:PERSONA] europea dei diritti dell’uomo
(44)
, ripreso dall’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
(45)
, concerna anche la proprietà intellettuale relativamente alle denominazioni di origine dei vini ed il loro sfruttamento e
se, conseguentemente, osti all’applicazione di quanto previsto nello scambio di lettere in base al quale i viticoltori del
[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] non potranno utilizzare la denominazione «[OSCURATO:PERSONA]», in considerazione anche della totale assenza
di ogni forma di indennizzo a favore dei detti viticoltori, della mancanza di un interesse generale pubblico che giustifichi
l’espropriazione e dell’evidente mancato rispetto del principio di proporzionalità.
92.
Il primo paragrafo dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della [OSCURATO:PERSONA] europea dei diritti dell’uomo recita come segue:
«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non
per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale».
93.
Sebbene tale disposizione non parli di risarcimento, il requisito dell’osservanza dei principi generali di diritto internazionale
è comunemente inteso nel senso che conferisce il diritto al risarcimento in caso di privazione della proprietà.
94.
L’art. 17 della Carta, dal titolo «Diritto di proprietà» è del seguente tenore:
«1.
Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di
lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi
previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni
può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale.
2.
La proprietà intellettuale è protetta».
95.
I ricorrenti sostengono che il diritto dei viticoltori italiani di usare la denominazione «[OSCURATO:PERSONA] friulano» rientra nell’ambito
del concetto di «proprietà» ai sensi del Protocollo, concetto autonomo non limitato ai beni corporali; all’udienza il governo
italiano ha affermato che il diritto di usare il nome di una specifica varietà d’uva era di natura economica. Il Consiglio
e la [OSCURATO:PERSONA] sostengono che la presente controversia non riguarda la proprietà ai sensi della [OSCURATO:PERSONA] o della Carta,
nemmeno nel senso di proprietà intellettuale: i termini «[OSCURATO:PERSONA] friulano» e «[OSCURATO:PERSONA] italico» non sono indicazioni geografiche,
bensì varietà d’uva. Né la [OSCURATO:PERSONA] di Parigi
(46)
né l’accordo TRIPs menzionano i nomi delle varietà d’uva come categoria di proprietà intellettuale.
96.
È corretta l’affermazione dei ricorrenti secondo cui la «proprietà» di cui al Protocollo costituisce un concetto autonomo
che si estende ai beni incorporali di valore economico. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha ammesso, in particolare,
in un caso di revoca della licenza per la vendita di bevande alcoliche al ristorante, che gli interessi economici connessi
con la gestione del ristorante in questione costituivano una «proprietà» ai sensi dell’art. 1 del Protocollo, poiché la conservazione
della licenza era una delle condizioni principali per la continuazione dell’attività e il suo ritiro avrebbe avuto effetti
negativi sull’avviamento e sul valore del ristorante. La Corte ha pertanto concluso che il ritiro costituiva, nelle circostanze
del caso di specie, un’ingerenza nel diritto del gestore del ristorante al «rispetto dei suoi beni» (pur dichiarando tale
ingerenza legittima, proporzionata e conforme all’interesse pubblico)
(47)
.
97.
A mio avviso, tuttavia, tale decisione non è analoga al caso in esame. Non sono stati addotti elementi che facciano pensare
che l’uso continuato del nome «[OSCURATO:PERSONA] friulano» per la varietà d’uva utilizzata nella produzione di vini del [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] costituisca una delle principali condizioni per la continuazione dell’attività di produzione di tali vini, né sono
state addotte le prove dell’affermazione del governo italiano secondo cui il divieto di tale uso avrebbe effetti negativi
sull’avviamento e il valore di quell’attività. I produttori di vini interessati rimarrebbero legittimati a commercializzare
i loro vini con le denominazioni di origine registrate per quell’area. Qualora intendano continuare a identificare la varietà
d’uva utilizzata, risultano esistere sinonimi accettabili ammessi dall’[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (Ufficio internazionale
della vite e del vino): all’udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha citato il «sauvignonasse» e il «trebbianello».
98.
Vorrei aggiungere, inoltre, che mi sembra dubbio che i ricorrenti possano far valere una violazione del diritto di proprietà
ai sensi della [OSCURATO:PERSONA], dal momento che non sono produttori di vino e non hanno dimostrato in che modo ne trarrebbero
pregiudizio.
99.
Di conseguenza, non sono convinto che, perlomeno nelle circostanze del caso in esame, il diritto di usare il nome di una varietà
d’uva nella commercializzazione di un dato vino costituisca un diritto di proprietà tutelato dall’art. 1 del Protocollo n. 1.
Procederò comunque brevemente a verificare se, qualora sussistesse un siffatto diritto di proprietà, esso escluderebbe la
possibilità di vietare l’uso di tale nome.
100.
La prima frase dell’art. 1 del Protocollo n. 1 attribuisce il diritto al rispetto dei propri beni; la seconda fase prevede
che nessuno possa essere privato della proprietà «se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge
e dai principi generali del diritto internazionale».
101.
Per quanto riguarda l’ingerenza nel godimento dei beni che non costituisce espropriazione, la sentenza della Corte di giustizia
pronunciata in un contesto simile nella causa SMW Winzersekt
(48)
può fornire qualche indicazione di massima. In quel caso, alcuni produttori tedeschi di vino spumante hanno chiesto l’annullamento
della normativa comunitaria che vietava
(49)
, alla fine di un periodo transitorio di cinque anni, l’uso dell’espressione «méthode champenoise» per i vini spumanti che
non avevano diritto alla denominazione di origine «Champagne». I produttori sostenevano che tale divieto incideva negativamente
sul loro diritto di proprietà.
102.
La Corte ha dichiarato che il legislatore comunitario dispone in materia di politica agricola comune di un ampio potere discrezionale,
talché un provvedimento adottato in tale ambito può essere illegittimo solamente se manifestamente inidoneo in relazione all’obiettivo
perseguito. Il diritto di proprietà non è assoluto e possono quindi essere apportate restrizioni al suo esercizio, in particolare
nell’ambito di un’organizzazione comune di mercato, a condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi
di interesse generale perseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] e non costituiscano un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da
ledere la sostanza stessa dei diritti garantiti. L’indicazione «méthode champenoise» costituiva una dicitura che poteva essere
utilizzata, prima dell’adozione del regolamento, da tutti i produttori di vini spumanti. Il divieto di utilizzare tale indicazione
non poteva essere quindi considerato quale lesione di un preteso diritto di proprietà dei produttori ricorrenti. Infine, emanando
disposizioni transitorie e consentendo ai produttori di avvalersi di diciture alternative (come «metodo tradizionale»), il
Consiglio aveva tenuto conto della situazione di tali produttori; pertanto, la normativa contestata non poteva considerarsi
sproporzionata
(50)
.
103.
Analogamente, nella causa in esame, è evidente che, anche se vi è stata una violazione del rispetto della proprietà, il principio
di proporzionalità è stato osservato: i coltivatori italiani di [OSCURATO:PERSONA] friulano e i produttori di vini ottenuti con tale varietà
di uva hanno beneficiato del periodo di transizione di tredici anni per adeguarsi alla nuova situazione creata dall’accordo
sulle denominazioni dei vini e, inoltre, come già evidenziato, risulta che siano disponibili denominazioni alternative di
viti
(51)
.
104.
Con riferimento alla seconda frase dell’art. 1. del Protocollo n. 1, anche se il divieto dell’uso del nome «[OSCURATO:PERSONA] friulano»
dovesse tradursi in un’espropriazione a danno dei produttori di vini interessati, ritengo che ciò avverrebbe «per causa di
pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale» e sarebbe pertanto
consentito dalla [OSCURATO:PERSONA].
105.
In primo luogo, risponde a un chiaro interesse pubblico il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] concluda accordi per la protezione delle
denominazioni dei vini. In secondo luogo, per il divieto vi è un chiaro fondamento giuridico nel diritto comunitario, in particolare
il contesto legislativo (che non ho descritto dettagliatamente, essendo ponderoso ed indiscusso) per la descrizione dei vini,
all’interno del quale il divieto controverso ha manifestamente lo scopo di ridurre il rischio di confusione tra il nome della
varietà di vite utilizzata per un vino e il nome dell’area geografica in cui esso è prodotto. Infine, nulla fa pensare che
il divieto sia contrario a un principio di diritto internazionale. In particolare, l’effetto del lungo periodo transitorio,
l’effetto limitato del divieto (per il fatto che i vini v.q.p.r.d. possono continuare a essere prodotti a partire da quella
varietà) e la disponibilità di nomi di vite alternativi mi inducono a ritenere che non vi sia diritto al risarcimento.
106.
Considerazioni analoghe a quelle riportate sopra valgono per l’art. 17 della Carta.
Sull’ottava questione
107.
Mediante l’ottava e ultima questione il giudice del rinvio chiede se, nel caso in cui venga stabilita l’illegittimità dell’accordo
sulle denominazioni dei vini e/o dello scambio di lettere, l’art. 19, n. 2, del regolamento (CE) n. 753/2002
(52)
, in base a cui si vieta l’utilizzo della denominazione «[OSCURATO:PERSONA] friulano» dopo il 31 marzo 2007, sia invalido e inefficace.
108.
I ricorrenti sostengono che il divieto di cui all’allegato del regolamento n. 753/2002 è illegittimo poiché viola il principio
di non discriminazione. Tra le 106 varietà d’uva che il diritto comunitario consente di utilizzare nelle denominazioni dei
vini, l’unica soggetta a una limitazione temporale sarebbe «[OSCURATO:PERSONA] friulano». Sarebbero inoltre violati il principio di proporzionalità
e l’obbligo di motivazione. Infine, poiché non vi è nulla nell’accordo TRIPs che imponga ai membri dell’OMC di eliminare la
protezione giuridica delle indicazioni geografiche omonime, il divieto formulato dal regolamento n. 753/2002 sarebbe illegittimo.
109.
I ricorrenti e il governo italiano, nella risposta al quesito posto dalla Corte, sostengono altresì che, poiché l’accordo
sulle denominazioni dei vini è venuto a scadenza con l’adesione dell’Ungheria all’Unione europea e il Trattato di adesione
non fa menzione né dell’accordo sulle denominazioni dei vini né del problema «[OSCURATO:PERSONA]», per l’Ungheria il settore del vino è
in ogni caso disciplinato esclusivamente dal diritto comunitario. Il regolamento n. 753/2002 opera nei confronti di ben 122
varietà di viti che comprendono un’indicazione geografica, trovandosi quindi in una situazione identica a quella del [OSCURATO:PERSONA]
friulano, con modalità diametralmente opposte a quelle applicate al [OSCURATO:PERSONA] friulano: tali 122 varietà possono essere autorizzate
a comparire sulle etichette del vino in deroga all’art. 19, n. 1, lett. c), del detto regolamento.
110.
Tutti questi argomenti, tuttavia, esorbitano manifestamente dall’ambito della questione deferita dal giudice nazionale, che
verte esplicitamente sull’ipotesi che l’accordo sulle denominazioni dei vini e/o lo scambio di lettere siano illegittimi.
Il giudice del rinvio, pertanto, mette in discussione la validità del regolamento n. 753/2002 (che avrebbe potuto essere impugnato,
ma non lo è stato, direttamente dall’Italia ai sensi dell’art. 230 CE) solo indirettamente, come conseguenza dell’asserita
invalidità dell’accordo sulle denominazioni dei vini. Poiché non ritengo, sulla scorta della mia analisi delle questioni precedenti,
che tale accordo sia illegittimo, condivido l’opinione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’ottava questione non necessita di risposta.
Conclusione
111.
Sulla base delle considerazioni che precedono sono giunto alle seguenti conclusioni:
1)
l’accordo sulle denominazioni dei vini è correttamente e adeguatamente fondato sull’art. 133 CE ed è stato concluso nell’ambito
della competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA];
2)
ai fini sia dell’accordo sulle denominazioni dei vini sia dell’accordo TRIPs, Tokaj costituisce un’indicazione geografica,
mentre lo stesso non si può dire di [OSCURATO:PERSONA] friulano; pertanto:
–
non vi è conflitto tra il divieto dell’uso di [OSCURATO:PERSONA] friulano dopo il 31 marzo 2007 e le norme sulle indicazioni geografiche
di cui all’accordo sulle denominazioni dei vini;
–
la dichiarazione congiunta non si basa su una falsa rappresentazione della realtà e
–
non vi è conflitto tra l’accordo sulle denominazioni dei vini e l’accordo TRIPs;
3)
il diritto di usare il nome di una varietà d’uva nella commercializzazione del vino non rientra nel concetto di proprietà
ai sensi dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della [OSCURATO:PERSONA] europea dei diritti dell’uomo o dell’art. 17 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea e, in ogni caso, nella fattispecie in esame non vi è stata illegittima ingerenza in violazione
della [OSCURATO:PERSONA] o della Carta.
112.
Sono pertanto dell’opinione che alle questioni deferite dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio si debba rispondere
nei termini seguenti:
«L’esame delle questioni deferite non ha evidenziato alcun fattore che ponga in discussione la validità dell’accordo tra la
[OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica d’Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini, approvato
a nome della [OSCURATO:PERSONA] con decisione 93/724/CE e sottoscritto il 29 novembre 1993, o dello scambio di lettere concernente l’art. 4
di tale accordo».
1
–
Lingua originale: l'inglese.
2
–
I ricorrenti affermano che la denominazione «[OSCURATO:PERSONA] italico» non è più in uso; vi farò pertanto riferimento solamente quando
ciò appaia pertinente o utile.
3
–
Decreto del Ministro delle [OSCURATO:PERSONA] agricole e forestali 26 settembre 2002, concernente le condizioni nazionali per l’utilizzo,
in deroga al disposto dell’art. 19, par. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 753/2002, dei nomi di varietà di vite e dei
loro sinonimi comprendenti un’indicazione geografica, elencati nell’allegato II del citato regolamento, che possono figurare
nell’etichettatura dei VQPRD e vini IGT italiani.
4
–
Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che figura all’allegato I C dell’accordo
che istituisce l’[OSCURATO:PERSONA] mondiale del commercio approvato, a nome della [OSCURATO:PERSONA] europea, per le materie di sua competenza,
con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della [OSCURATO:PERSONA] europea, per le materie
di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'[OSCURATO:PERSONA] (1986-1994) (GU L 336, pag. 1). Le disposizioni
rilevanti sono riportate ai successivi paragrafi 80-82.
5
–
[OSCURATO:PERSONA] per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottata il 4 novembre 1950; Protocollo
n. 1 adottato il 20 marzo 1952. La disposizione rilevante è riportata al successivo paragrafo 92.
6
–
7 dicembre 2000 (GU 2000, C 364, pag. 1). La disposizione rilevante è riportata al successivo paragrafo 94.
7
–
Decisione del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] 13 dicembre 1993, 93/742/Euratom, CECA, CE, relativa alla conclusione dell'accordo
europeo tra le [OSCURATO:PERSONA] europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (GU L 347, pag.
1; l'accordo di associazione è allegato alla decisione).
8
–
Ai paragrafi 7-15.
9
–
GU 1993, L 347, pag. 259.
10
–
Decisione del Consiglio 23 novembre 1993, 93/724/CE, concernente la conclusione di un accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e la
Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini (GU L 337, pag. 93; l'accordo sulla
denominazione dei vini è allegato alla decisione).
11
–
Scambio di lettere concernente l'art. 4 dell'Accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il
controllo reciproci delle denominazioni dei vini (GU 1993, L 337, pag. 169).
12
–
Riportato al precedente paragrafo 9.
13
–
GU 1993, L 337, pag. 171.
14
–
Regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84,
pag. 1), abrogato e sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all'organizzazione comune
del mercato vitivinicolo (GU L 179, pag. 1).
15
–
Regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 16 dicembre 1981, n. 3800, che stabilisce la classificazione delle varietà di viti (GU
L 381, pag. 1), abrogato dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 31 maggio 2000, n. 1227, che stabilisce modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare
in ordine al potenziale produttivo (GU L 143, pag. 1).
16
–
Regolamento (CEE) 5 febbraio 1979 (GU L 54, pag. 1).
17
–
Aggiunta dal regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 2 giugno 1989, n. 1543 (GU L 151, pag. 16).
18
–
Aggiunta dal regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 24 novembre 1992, n. 3369 (GU L 342, pag. 11).
19
–
Regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 823, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti
in regioni determinate (GU L 84, pag. 59), come modificato, in particolare, dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 giugno
1989, n. 2043 (GU L 202, pag. 1), abrogato e sostituito dal regolamento n. 1493/99, cit. in nota 14.
20
–
Modifica all'elenco dei vini di qualità prodotti in regioni determinate della [OSCURATO:PERSONA] (GU 1982, C 348, pag. 1). Tale documento
sostituisce completamente la sezione «Italia» dell'elenco precedentemente pubblicato. L'elenco è stato pubblicato all'art. 3,
n. 2, del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 16 agosto 1973, n. 2247, relativo al controllo dei vini di qualità prodotti
in regioni determinate (GU L 230, pag. 12).
21
–
Regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1989, n. 2392, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione
dei vini e dei mosti di uve (GU L 232, pag. 13), abrogato e sostituito dal regolamento n. 1493/99, cit. in nota 14.
22
–
Regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 16 ottobre 1990, n. 3201, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione
dei vini e dei mosti di uve (GU L 309, pag. 1), abrogato e sostituito dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 29 aprile 2002,
n. 753, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione,
la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118, pag. 1).
23
–
V. l'elenco pubblicato nella GU 1992, C 155, pag. 14, nella versione modificata dalla GU 1993, C 203, pag. 4.
24
–
Cit. in nota 14.
25
–
Cit. in nota 22.
26
–
Dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 9 agosto 2004, n. 1429 (GU L 263, pag. 11).
27
–
Cit. in nota 3.
28
–
V., per esempio, parere n. 2/94 espresso in forza dell'art. 228, n. 6, del Trattato CE (Racc. 1996, pag. I-1759, punto 26).
29
–
V. precedente paragrafo 6.
30
–
Parere emesso ai sensi dell'art. 228, n. 6, del Trattato CE (Racc. 1994, pag. I-5267).
31
–
Sentenza 31 marzo 1971, causa 22/70, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, detta «AETR» (Racc. pag. 263, punti 16 e 17).
32
–
Punti 71, 103 e 105 del parere.
33
–
Primo e terzo ‘considerando’.
34
–
Punti 69 e 70.
35
–
V. precedenti paragrafi 20, 22 e 27.
36
–
Il regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1), non si applica al vino: v. art. 1, n. 1.
37
–
Riportato al precedente paragrafo 23.
38
–
«Tokay», che in Alsazia costituisce un sinonimo della varietà d'uva [OSCURATO:PERSONA] grigio, è oggetto di un parallelo scambio di lettere
tra la [OSCURATO:PERSONA] e l'Ungheria, in cui viene disposta un'identica deroga transitoria al divieto dell'uso del termine (GU 1993,
L 337, pag. 167).
39
–
V. precedente paragrafo 15.
40
–
UNTS vol. 1155, pag. 331. [OSCURATO:PERSONA] di Vienna è stata adottata il 23 maggio 1969 ed è entrata in vigore il 27 gennaio
1980.
41
–
V. precedenti paragrafi 61-64.
42
–
Cit. in nota 4.
43
–
Durante i negoziati è stato addotto come esempio il caso di Rioja, che è una regione produttrice di vino sia in Spagna sia
in Argentina: v. C.M. Correa e A.A. [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
(1998), pag. 176.
44
–
Cit. in nota 5.
45
–
Cit. in nota 6.
46
–
[OSCURATO:PERSONA] di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale del 20 marzo 1883.
47
–
[OSCURATO:PERSONA] 4/1988/148/202,
[OSCURATO:PERSONA]
v
Sweden
(1989) CEDU 309.
48
–
Sentenza 13 dicembre 1994, causa C-306/93 (Racc. pag. I-5555).
49
–
Regolamento (CEE) del Consiglio 13 luglio 1992, n. 2333, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione
dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 231, pag. 9).
50
–
Punti 21-23 e 28.
51
–
V. paragrafo 97.
52
–
Cit. alla nota 22.