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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 48581/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 cod. pen. quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ed il vizio di legge -art.606 lett. b) c.p.p.- in ordine all'art. 62 bis cod. pen., sono generici poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata sugli elementi costitutivi del reato ascritto e, segnatamente, di quello soggettivo e pag. 8 della sentenza sul motivato diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche); osservato che, in definitiva, l'aspecificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato inoltre che si tratta di motivi non consentiti poiché, sotto l'impropria rubricazione della violazione di legge, sostanziano in realtà vizi motivazionali senza attingere ad alcuno dei profili consentiti dall'art.606 lett. e) cod. proc. pen. e quindi riproponendo in questa sede questioni attinenti al merito che non sono consentite innanzi alla Corte di legittimità;rdevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12/09/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 cod. pen. quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ed il vizio di legge -art.606 lett. b) c.p.p.- in ordine all'art. 62 bis cod. pen., sono generici poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata sugli elementi costitutivi del reato ascritto e, segnatamente, di quello soggettivo e pag. 8 della sentenza sul motivato diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche); osservato che, in definitiva, l'aspecificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; considerato inoltre che si tratta di motivi non consentiti poiché, sotto l'impropria rubricazione della violazione di legge, sostanziano in realtà vizi motivazionali senza attingere ad alcuno dei profili consentiti dall'art.606 lett. e) cod. proc. pen. e quindi riproponendo in questa sede questioni attinenti al merito che non sono consentite innanzi alla Corte di legittimità;rdevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/09/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 48581/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris