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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2025

Cassazione n. 38136/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03UZ3P0) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste in data 4 febbraio 2025 che, riqualificata la condotta in quella di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen., ha rideterminato in anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa la pena comminatagli dal Tribunale di Udine con sentenza del 4 marzo 2022; ritenuto che il ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione (nelle sue tre forme) e violazione di legge quanto al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., è inammissibile in quanto aspecifico e manifestamente infondato; considerato, quanto ai vizi della motivazione cumulativamente denunciati, senza peraltro isolare i passaggi ritenuti contraddittori o manifestamente illogici, che difetta della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), stesso codice (da ultimo, Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01; conf., Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 02; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541 - 01); il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha infatti l'onere - sanzionato a pena di inammissibilità del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica; ritenuto, quanto alla violazione della legge penale sostanziale, che il ricorso non si confronta con la motivazione offerta dalla Corte territoriale per rispondere all'analogo motivo di appello; considerato, infatti, che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, avallato anche dalle Sezioni Unite, l'aggravante del "mezzo fraudolento" è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974; Sez. 5, n. 33993 del 23/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 4, n. 51597 del 29/11/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019, Lazzari, Rv. 276924 - 01; Sez. 2, n. 43912 del 04/10/2019, Rv. 277713 - 01); (9 rilevato che, nel caso in esame, l'azione insidiosa della ricorrente è consistita, secondo i giudici territoriali, prima nel visionare tutte le stanze dell'abitazione (con il pretesto di voler ammirarne la bellezza), e poi nell'indurre la persona offesa a lasciarla da sola per poter consumazione l'azione predatoria, chiedendole di prepararle un caffè e affermando di doversi recare in bagno (p. 6 sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 11 novem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03UZ3P0) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste in data 4 febbraio 2025 che, riqualificata la condotta in quella di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen., ha rideterminato in anni 3, mesi 4 di reclusione ed euro 2.000,00 di multa la pena comminatagli dal Tribunale di Udine con sentenza del 4 marzo 2022; ritenuto che il ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione (nelle sue tre forme) e violazione di legge quanto al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen., è inammissibile in quanto aspecifico e manifestamente infondato; considerato, quanto ai vizi della motivazione cumulativamente denunciati, senza peraltro isolare i passaggi ritenuti contraddittori o manifestamente illogici, che difetta della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591 cod. proc. pen. il motivo che deduca promiscuamente i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), stesso codice (da ultimo, Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01; conf., Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 02; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541 - 01); il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ha infatti l'onere - sanzionato a pena di inammissibilità del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica; ritenuto, quanto alla violazione della legge penale sostanziale, che il ricorso non si confronta con la motivazione offerta dalla Corte territoriale per rispondere all'analogo motivo di appello; considerato, infatti, che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, avallato anche dalle Sezioni Unite, l'aggravante del "mezzo fraudolento" è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974; Sez. 5, n. 33993 del 23/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 4, n. 51597 del 29/11/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019, Lazzari, Rv. 276924 - 01; Sez. 2, n. 43912 del 04/10/2019, Rv. 277713 - 01); (9 rilevato che, nel caso in esame, l'azione insidiosa della ricorrente è consistita, secondo i giudici territoriali, prima nel visionare tutte le stanze dell'abitazione (con il pretesto di voler ammirarne la bellezza), e poi nell'indurre la persona offesa a lasciarla da sola per poter consumazione l'azione predatoria, chiedendole di prepararle un caffè e affermando di doversi recare in bagno (p. 6 sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 novem
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