CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11959/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 32673/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di A. Pella & C., in persona del socio accomandatario pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - nonchè contro W2 [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in Liquidazione e in [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 701/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, pubblicata il 16/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2021 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel luglio 2004 la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] stipularono con la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] un contratto preliminare per la vendita dell'intero capitale sociale di [OSCURATO:SOCIETA]. Il trasferimento avvenne con contratto definitivo del settembre 2004. Essendo incorse varie questioni sull'esecuzione del contratto, le parti instaurarono un processo arbitrale concluso con lodo del 13 gennaio 2011. Il lodo accolse parzialmente le domande di entrambe le parti, e specificamente condannò la [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della s.a.s. e di [OSCURATO:PERSONA] della somma di 41.183,81 EUR, e condannò inoltre queste due parti al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della complessiva somma di 468.023,99 EUR, a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. 10.1 del contratto preliminare. Il lodo venne impugnato in via principale dal Pella e dalla società [OSCURATO:PERSONA] e in via incidentale dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] corte d'appello di Torino, con sentenza n. 587 del 2013, dichiarò inammissibile l'impugnazione principale e assorbita l'impugnazione incidentale.Questa Corte, con sentenza n. 2494 del 2017, ha accolto il ricorso principale del [OSCURATO:SOCIETA]. e i primi due motivi del ricorso incidentale della società [OSCURATO:PERSONA], assorbito il terzo, cassando di conseguenza la decisione impugnata, con rinvio alla medesima corte d'appello. Ha ritenuto fondati entrambi i ricorsi, nelle parti anzidette, alla luce della pronuncia n. 9284 del 2016 delle Sezioni unite, secondo cui, in tema di arbitrato, l'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, terzo comma, rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato. Sicché, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo, così disponendo l'art. 829, secondo comma, cod. proc. civ. nel testo previgente, salvo che le parti stesse abbiano autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile. Ancora questa Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso incidentale della società [OSCURATO:PERSONA], perché il di lei appello incidentale era condizionato esclusivamente per ciò che concerne i motivi fondati sulla violazione di legge, mentre non lo era in ordine agli altri motivi intesi a far riconoscere un credito in relazione alle opere di rifacimento e ripristino dell'immobile di proprietà [OSCURATO:SOCIETA], alla perdita dei margini di contribuzione lordi e del credito presso la clientela, ai costi per l'affitto dei locali e dei macchinari. Pronunciando in sede di rinvio, la corte d'appello di Torino ha respinto entrambe le impugnazioni contro il lodo arbitrale e ha compensato tra le parti le spese processuali.Per quanto ancora interessa la corte d'appello ha motivato affermando: (i) l'infondatezza del primo motivo di nullità fatto valere da Pella e dalla s.a.s. in merito alla violazione degli artt. 2964 e 2966 cod. civ. e degli artt. 1362 e seg. cod. civ., nella parte afferente al rigetto dell'eccezione di decadenza della [OSCURATO:PERSONA] dall'azione di garanzia prevista dall'art. 10.4 del contratto preliminare, visto che il collegio arbitrale non aveva mai inteso applicare alla decadenza l'istituto dell'interruzione della prescrizione e visto che rettamente il collegio aveva interpretato le clausole contrattuali in ordine al senso specifico dei previsti termini; (ii) l'infondatezza del secondo motivo di nullità fatto valere dalle stesse parti in merito alla violazione del principio di autoresponsabilità ex artt. 1490 e 1491 cod. civ., visto che la deduzione era stata ancorata alla rilevanza dell'istituto della due diligence della società, riferibile in vero a temi di carattere finanziario e non anche, come invece preteso dalle impugnanti, alla verifica tecnica dello stato manutentivo dei beni aziendali; e inoltre perché la riduzione del prezzo era stata semplicemente concordata dalle parti, senza sottinteso all'eventuale carente stato manutentivo di immobili e macchinari; (iii) l'infondatezza del primo motivo di nullità fatto valere dalla società [OSCURATO:PERSONA] in ordine al mancato riconoscimento di costi per interventi di ripristino degli immobili di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA], poiché corretta era da considerare la motivazione degli arbitri circa l'inosservanza dell'onere di provare che la circostanza si fosse tradotta in una constatabile alterazione del valore patrimoniale (delle azioni) della società; (iv) l'infondatezza del secondo motivo di nullità fatto valere dalla medesima società in ordine all'esclusione dei costi sostenuti da [OSCURATO:SOCIETA] per la locazione di un nuovo salone industriale e di nuovi macchinari, nonché dell'indennizzo per la perdita del margine contributivo lordo e di crediti verso la clientela, essendo inammissibile la censura nel profilo di contraddittorietà del lodo ed essendo infondata quella relativa una presunta (e in verità inesistente) mancanza di motivazione. Per la cassazione della sentenza, depositata il 16 aprile 2018, hanno proposto ricorso il Pella e la società [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. La società [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso nel quale ha dedotto, a sua volta, due motivi di ricorso incidentale. La controricorrente ha depositato una memoria. Ragioni della decisione I. - Col primo motivo del ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2964 e 2966 cod. civ. e degli artt. 1362 e seg. cod. civ., stante l'intervenuta decadenza di [OSCURATO:PERSONA] dall'azione di garanzia, ai sensi dell'art. 10.4 del contratto preliminare. La critica dei ricorrenti si sostanzia in ciò: che la corte d'appello di Torino avrebbe confuso tra la procedura prevista dall'art. 10.2 del contratto e la domanda formulata in arbitrato, che invece era stata basata sulla asserita violazione delle garanzie di cui all'art. 9.1; poiché l'obbligo di pagamento era esteso alle richieste sottoposte dal promissario in conformità a quanto stabilito all'art. 10.2, entro e non oltre tre anni dalla data di esecuzione, si sarebbe dovuto ritenere la tardività della domanda di arbitrato, siccome avanzata dopo il triennio. II. - Il motivo è inammissibile. La corte territoriale ha risolutivamente affermato che la previsione relativa al termine triennale atteneva alla contestazione e alla richiesta di indennizzo in sede stragiudiziale, non anche invece all'istaurazione del processo arbitrale. A tale conclusione la corte è pervenuta interpretando il contratto al quale i ricorrenti alludono. Essi sostengono invece che la previsione dell'art. 10.2 riguardava le richieste fondate sull'art. 10.1, vale a dire quelle legittimate dalla presenza di un provvedimento esecutivo in pregiudizio della società [OSCURATO:SOCIETA], non anche le garanzie di cui all'art. 9.1; sicché la corte d'appello avrebbe reso un'affermazione infondata rispetto al dettato contrattuale. E' però abbastanza evidente che, così facendo, i ricorrenti finiscono per prospettare il vizio come finalizzato a sindacare direttamente la risultante interpretativa del contratto. La quale, essendo dettata dalla determinazione della comune volontà dei contraenti, integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito - a differenza dell'attività di qualificazione giuridica finalizzata a individuare la disciplina applicabile alla fattispecie secondo verifica di sussunzione (v. Cass. n. 9996-19, Cass. n. 15603-21). In altre parole, l'interpretazione del contratto, alla quale è affidata l'odierna censura, si traduce pur sempre in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, e si risolve quindi in una indagine di fatto, censurabile in iure - in cassazione - solo ove si assumano violate le regole generali di ermeneutica. Di contro una tale violazione è nella specie solo enunciata in rubrica, senza sviluppo argomentativo in ordine agli ipotetici criteri interpretativi non soddisfatti. III. - Col secondo motivo i ricorrenti principali censurano la sentenza per violazione o falsa applicazione del principio di autoresponsabilità (att. 1490 e 1491 cod. cív.). Il motivo è inammissibile. IV. - La corte d'appello, oltre a ritenere non pertinente il riferimento siccome elaborato nell'ambito della garanzia per vizi di manutenzione dei beni aziendali (mentre nel caso concreto si trattava di una compravendita di azioni societarie sottoposta al contenuto tipico finanziaria della due diligence), ha in ogni caso accertato che la riduzione del prezzo era stata concordata tra le parti alla stregua di "sconto", senza alcun riferimento a un sottinteso carente stato manutentivo degli immobili e dei macchinari. I ricorrenti insistono nel dire che l'autoresponsabilità, quale principio generale applicabile a ogni ipotetico onere di diligenza, avrebbe imposto all'acquirente [OSCURATO:PERSONA] di assegnare un mandato ai propri tecnici per una verifica al riguardo dello stato manutentivo dei beni, in coerenza con la prevista due diligence; dopodiché contestano come non convincente l'affermazione ulteriore circa la concordata riduzione del prezzo. Anche in tal caso, tuttavia, i ricorrenti si risolvono a sottoporre alla Corte, sotto veste di censura in iure, un sindacato di fatto in ordine alle motivazioni delle ottenute riduzioni, in netto contrasto coi limiti del giudizio di legittimità. V. - Inammissibili sono anche i due motivi di ricorso incidentale. VI. - La società [OSCURATO:PERSONA] si duole innanzi tutto, col primo motivo, del mancato riconoscimento dei costi per gli interventi di ripristino degli immobili di proprietà di [OSCURATO:SOCIETA], denunziando a tal riguardo la contraddittorietà del lodo in violazione dell'art. 829, n. 11, cod. proc. civ., oltre che la violazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. in tema di interpretazione del contratto e dell'art. 2697 cod. civ. sull'onere della prova. Denunzia inoltre l'omessa, erronea e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Anche prescindendo dal sottolineare che è inammissibile, per mescolanza non scindibile (v. Cass. n. 26874-18, Cass. n. 3554-17, Cass. n. 19443-11), il congiunto riferimento della ricorrente incidentale a censure di diverso carattere (processuali, sostanziali e di motivazione), tutte insieme dedotte senza miglior corredo esplicativo, è da osservare che la corte d'appello ha respinto il corrispondente motivo di nullità del lodo condividendo la tesi degli arbitri. Essa ha stabilito che spettava alla convenuta l'onere di dimostrare che dal mancato possesso delle qualità promesse degli immobili - valorizzati al bilancio 2003 - fosse derivata una constatabile alterazione del valore patrimoniale della società, vuoi per una rivisitazione del loro effettivo valore, vuoi per la necessità di sostenere costi per il loro ripristino.Quest'onere la corte d'appello ha riscontrato inadempiuto (in base alla sentenza arbitrale). L'attuale motivo di ricorso, nell'affermare che la controparte doveva ritenersi invece decaduta da ogni contestazione in merito agli indennizzi domandati, che a suo dire erano stati finanche espressamente accettati, si traduce in un evidente tentativo di rivisitazione del giudizio di merito, peraltro con elaborazione critica direttamente riferita al lodo, in netto contrasto coi limiti del giudizio di legittimità. VII. - Eguale lacuna mina il secondo motivo del ricorso suddetto. La doglianza attiene in questo caso all'esclusione dei costi sostenuti da [OSCURATO:SOCIETA] per la locazione di un nuovo salone industriale e di nuovi macchinari, all'esclusione dell'indennizzo per perdita del margine contributivo lordo e di quello per perdita di credito verso la clientela. La società nuovamente deduce la contraddittorietà del lodo per violazione dell'art. 829, n. 11, cod. proc. civ. la violazione degli artt.1362 e segg. cod. civ. in tema di interpretazione del contratto, la violazione dell'art. 2697 cod. civ. sull'onere della prova e l'omessa, erronea e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Anche in tal caso però la censura, in gran parte riferita direttamente al lodo, si atteggia come tentativo di sovvertimento della valutazione in fatto, avendo la corte d'appello osservato che secondo il lodo nessuna prova era stata fornita in ordine al nesso causale tra le riferite passività e le difformità dei beni aziendali ascrivibili alla gestione attorea, e che anzi, quanto alla asserita perdita del margine contributivo lordo, era mancata altresì la prova della sussistenza della perdita in sé, attesa l'allegazione al riguardo di dati solo presuntivi. Infondatamente, allora, la società [OSCURATO:PERSONA] insiste nel dire che per questa parte la decisione sarebbe contraddittoria e priva di adeguata motivazione.Il vero è che l'articolata argomentazione della doglianza concretizza - essa - una inammissibile censura di merito, che non può trovare ingresso in questa sede. VIII. - L'esito dei ricorsi conduce a compensare le spese processuali. p.q.m. La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi e compensa le spese processuali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti principale e inci