CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26145/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale erano stati ritenuti responsabili del delitto di furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui ricorrenti denunziano la violazione della legge nonché il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva, non è consentito in sede dì legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dagli atti del processo nonché dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 5), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui sì censura la contraddittorietà della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda la penultima pagina della sentenza impugnata ove sono indicate le ragioni per le quali il comportamento parzialmente ammissivo degli imputati, peraltro a fronte delle evidenze delle emergenze in atti, considerato ai fini della qualificazione diversa del fatto, non è stato ritenuto sufficiente ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, la cui valutazione evidentemente involge un piano differente; essendosi tenuto conto di altri aspetti dettagliatamente indicati dalla Corte di appello ) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); i" ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila ìn favore della Cassa delle ammendeiten-utej?rrtentp..;cht __11=r-----Freérso deve essere clichiaràto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese prace_ssuali_ Leila somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MCANCELLFR/A Sezione [OSCURATO:PERSONA].Z) 13 LUG 2026 11 [OSCURATO:PERSONA] Dott. re r . i.