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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 47756/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con ogni conseguente statuizione; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 24 maggio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, ex art. 47 dell'[OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena residua di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma del 15.11.2016 per il reato di cu all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; concedeva, d'ufficio, al suddetto condannato la misura della detenzione domiciliare.

2. Avverso detta ordinanza, il Lisci ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per violazione vizio di motivazione, avendo il Tribunale di sorveglianza fondato la sua decisione esclusivamente sull'esistenza a carico del prevenuto di un precedente penale per evasione risalente al 2006, senza valutare la positiva condotta posta in essere dallo stesso successivamente alla commissione del reato oggetto della sentenza in esecuzione, commesso nel 2001.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

E in vero, il Tribunale di sorveglianza ha spiegato - con argomentare del tutto logico, che resiste alle opposte deduzioni difensive - le ragioni della propria decisione, richiamando due condanne per violazione della legge sugli stupefacenti (fatti del 2004) e per evasione (fatti del 2006) e ritenendo, pur dando atto della corretta condotta carceraria del Lisci, che l'ammissione dello stesso all'ampio regime alternativo invocato fosse "prematura" in considerazione del fatto che non risultava dimostrata una sua completa affidabilità "in ragione delle condotte violative tenute nel corso dell'esecuzione di misura cautelare", concessa per l'altro reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Così motivando, il Tribunale ha effettuato una valutazione di merito, che non risulta inficiata dai rilievi contenuti nel ricorso, in quanto ha valutato comparativamente la tipologia e gravità dei reati commessi e la situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione e ha concluso, facendo corretto uso del proprio potere discrezionale, che non sussistevano, allo stato, le condizioni per un reinserimento sociale del Lisci.

2. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con ogni conseguente statuizione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 maggio 2022 il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, ex art. 47 dell'[OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena residua di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma del 15.11.2016 per il reato di cu all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; concedeva, d'ufficio, al suddetto condannato la misura della detenzione domiciliare. 2. Avverso detta ordinanza, il Lisci ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per violazione vizio di motivazione, avendo il Tribunale di sorveglianza fondato la sua decisione esclusivamente sull'esistenza a carico del prevenuto di un precedente penale per evasione risalente al 2006, senza valutare la positiva condotta posta in essere dallo stesso successivamente alla commissione del reato oggetto della sentenza in esecuzione, commesso nel 2001. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito illustrate. E in vero, il Tribunale di sorveglianza ha spiegato - con argomentare del tutto logico, che resiste alle opposte deduzioni difensive - le ragioni della propria decisione, richiamando due condanne per violazione della legge sugli stupefacenti (fatti del 2004) e per evasione (fatti del 2006) e ritenendo, pur dando atto della corretta condotta carceraria del Lisci, che l'ammissione dello stesso all'ampio regime alternativo invocato fosse "prematura" in considerazione del fatto che non risultava dimostrata una sua completa affidabilità "in ragione delle condotte violative tenute nel corso dell'esecuzione di misura cautelare", concessa per l'altro reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Così motivando, il Tribunale ha effettuato una valutazione di merito, che non risulta inficiata dai rilievi contenuti nel ricorso, in quanto ha valutato comparativamente la tipologia e gravità dei reati commessi e la situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione e ha concluso, facendo corretto uso del proprio potere discrezionale, che non sussistevano, allo stato, le condizioni per un reinserimento sociale del Lisci. 2. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così dec
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