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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 novembre 2023

Cassazione n. 30852/2023

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 875/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e per essa la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a…. quale mandataria il [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] in via Cola di Rienzo n. 217, Roma; - ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento S.CA.E. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.., in persona del curatore avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], Roma; -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n.847/2020 della Corte d’Appello di Catania pubblicata il 21/05/2020; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente principale e della ricorrente incidentale e le reciproche accettazioni; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente e ricorrente incidentale.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,3 novembre 2023 IlP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 875/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e per essa la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a…. quale mandataria il [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] in via Cola di Rienzo n. 217, Roma; - ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento S.CA.E. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.., in persona del curatore avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], Roma; -controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n.847/2020 della Corte d’Appello di Catania pubblicata il 21/05/2020; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente principale e della ricorrente incidentale e le reciproche accettazioni; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente e ricorrente incidentale. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,3 novembre 2023 IlP
Decreto Cassazione n. 30852/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris