CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 18022/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 giugno 2023, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Messina del 23 gennaio 2023, resa all'esito del giudizio abbreviato, con la quale l'imputato era stato condannato, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, con un unico motivo di doglianza, la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e la mancanza di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sostiene di avere proposto un motivo di appello sul punto sul quale il giudice di secondo grado non si sarebbe pronunciato. Il ricorrente ha depositato memoria, con la quale, nel replicare alle conclusioni del pubblico ministero, insiste in quanto già dedotto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Ai sensi dell'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., l'appello «è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi cril:ici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione». Ai sensi del successivo art. 591, l'impugnazione è inammissibile, fra l'altro, quando non sono osservate le disposizioni dell'art. 581 (comma 1, lettera c) e l'inammissibilità, quando non è stata rilevata, dal giudice dell'impugnazione, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento (comma 4). Conseguenza di tale combinato disposto è che la mancata risposta del giudice di appello ad un motivo di impugnazione inammissibile non inficia la legittimità della sentenza di appello perché tale inammissibilità può essere rilevata anche d'ufficio dalla Corte di cassazione. Infatti, la ratio delle disposizioni richiamate è quella di evitare che l'omessa pronuncia della Corte d'appello sul motivo inammissibile possa causare, da parte della Corte di cassazione, l'annullamento della sentenza di secondo grado sul punto, con conseguente rinvio alla stessa Corte d'appello per il nuovo esame di un motivo inammissibile; nuovo esame che non potrebbe che portare alla dichiarazione di inammissibilità del motivo stesso. Si è dunque affermato che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione (ex multis, Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808). E i principi appena enunciati trovano applicazione anche in relazione ai motivi di appello relativi al diniego delle circostanze attenuanti generiche, per i quali valgono le stesse condizioni di specificità fissate per tutte le altre censure.1.2. Nel caso di specie, dall'esame dell'atto di appello, emerge che la difesa aveva richiesto la concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, sul rilievo dell'eccessività della pena e attraverso il generico richiamo alla funzione rieducativa della pena stessa, senza alcun riferimento critico alla motivazione della sentenza di primo grado sul punto né alla sussistenza di elementi positivi di giudizio che fossero stati pretermessi o scorrettamente valutati. Una richiesta così formulata risulta palesemente deficitaria sotto il profilo della motivazione, giacché del tutto priva sia di riferimenti ad elementi oggettivi di valutazione, sia di una critica dialettica rispetto alle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado. 2. Per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in fav