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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 08312/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 3721/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] da cui sono difesi per legge; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresenti e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 822/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 20/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Corte di cassazione Sezione Terza Considerato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di due motivi, corredati da memoria, avverso la sentenza n. 822 del 2021 della Corte di appello di Torino che ha rigettato il gravame di merito dagli stessi proposto a fronte della condanna disposta in prime cure al risarcimento dei danni causati all'immobile di proprietà degli originari attori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indicati come causati da un incendio divampato all'interno della proprietà degli odierni deducenti, locata parzialmente ad [OSCURATO:PERSONA] con adibizione a officina meccanica; la Corte di appello, per quanto ancora qui importa, nel confermare la decisione del Tribunale di Torino, ha osservato che era stata raggiunta la prova dell'origine dell'incendio all'interno della proprietà locata dei convenuti, dal che la responsabilità custodiale sia dei proprietari che del conduttore detentore; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2697, cod. civ., e 360 n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di etz v appello avrebbe rrato mancando dì\ constatare la mancanza di prova del nesso causale, incombente sulla parte danneggiata, atteso che sia i rapporti dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, intervenuti, sia la relazione del consulente giudiziale nominato avevano evidenziato l'impossibilità di avere certezze sulle cause dell'incendio, e sul fatto che questo si fosse propagato dai locali dei deducenti, stante l'alterazione dello stato dei luoghi conseguente ai ripristini posti poi in essere, laddove conclusione opposta, sempre in base a una relazione peritale, era stata tratta dal Tribunale di Ivrea in altro giudizio promosso dalla società assicuratrice di altro danneggiato in sede di regresso RG n 3721 del 2022 Cons.

Paolo eca contro i medesimi originari convenuti, e tenuto altresì conto che non era stata esaminata, dalla Corte territoriale, l'ipotesi d'interruzione del nesso causale per caso fortuito, supportata da quella del dolo di terzi, non esclusa dalle indagini penali e coerente con altri incendi dolosi accaduti in quel tempo e in luoghi vicini; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato travisando il contenuto delle prove documentali rappresentate in particolare dai verbali dei Vigili del Fuoco e dalla consulenza officiosa, poiché in nessuno di tali atti si affermava la possibilità di avere certezza in ordine alla causa dell'incendio in parola; Rilevato che i motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili; è stato reiteratamente ribadito (cfr., ad esempio, Cass., 10/09/2019, n. 22525, Cass., 07/11/2019, n. 28619, Cass., 18/02/2021, n. 4304) che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., opera sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev'essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., 12/10/2017, n. 23940), fermo, pertanto, il limite, qui operante, dell'art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ. (non essendo stato dimostrato da parte ricorrente che le ragioni di fatto assunte a base delle decisioni ad opera dei due giudici di merito siano state difformi: Cass., 22/12/2016, n. 26774, Cass., 06/08/2019, n. 20994, Cass., 15/03/2022, n. 8320);RG n 3721 del 2022 Cons. rel.

Paolo P "eca ciò posto, se la violazione dell'art. 116, cod. proc. civ., è idonea per altro verso a integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., solo quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime; viceversa, la violazione dell'art. 115, cod. proc. civ., può essere dedotta come analogo vizio solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito - senza, logicamente, manifesti travisamenti delle risultanze obiettive (Cass., 06/09/2022, n. 26209, pagg. 9 e seguenti, Cass., 03/05/2022, n. 13918, pagg. 13 e seguenti) - per attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez.

U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33); la violazione dell'art. 2697, cod. civ., d'altro canto, si configura solamente se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni (Cass., Sez.

U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 35) nel caso, non vi è alcuno spazio per ipotizzare le violazioni delle norme denunciate; difatti la Corte territoriale ha analizzato prove orali e precostituite affermando non di avere certezze sulla causa dell'incendio, bensì di essersi formata il convincimento sulla sua origine fisica, laddove la deduzione del caso fortuito per dolo di terzi è allegazione inammissibile sia perché nuova, non essendo stato dimostrato quando sarebbe stata allegata nelle fasi di merito, sia perché fondata su altre ipotesi istruttorie in questa sede non apprezzabili, sia perché, comunque, nel quadro dell'affermata e ricostruita responsabilità oggettiva in discussione, della compiuta dimostrazione della stessa allegazione RG n 3721 del 2022 Cons. rel.

Paolo P r ,74O reca , '/' avrebbe dovuto farsi carico l'individuato custode (Cass., Sez.

U., 30/06/2022, n. 20943); le deduzioni contenute nelle censure, pertanto, si risolvono nel tentativo di riesame delle prove, estraneo alla presente sede di critica vincolata agli eventuali vizi in diritto della decisione gravata; va sottolineato, ancora, come non vi sia alcun travisamento oltre il limite del plausibile (Cass., n. 26209 del 2022, cit., e Cass., n. 13918 del 2022, cit.) delle risultanze documentali, atteso che, si ripete, la Corte di appello: a) ha giudicato in base al criterio probabilistico proprio dello scrutinio della domanda di responsabilità civile, e in questa chiave all'analisi dell'insieme non frazionato delle risultanze istruttorie, non immune da un confronto con la perizia dell'altro giudizio (a pag. 8 della decisione in questione rapportata, in particolare, alle risultanze testimoniali del presente giudizio e alla relazione peritale disposta dal Tribunale di Torino); b) nel quadro ricostruttivo sub a), ha ritenuto, in fatto, che fosse individuabile, all'interno della proprietà locata degli odierni ricorrenti, l'origine dell'incendio posta così a base della richiamata responsabilità oggettiva ex art. 2051 cod. civ., fermo quanto detto in ordine all'ipotizzato fortuito (pagg. 5-8 della sentenza impugnata; cfr. in specie a pag. 7, in cui si rimarca come la relazione del consulente giudiziale escludeva di poter disattendere il rapporto dei Vigili del Fuoco ed escludeva inoltre che si potesse attribuire un diverso significato dirimente al contributo del vento, in quanto accertato come debole e irrilevante rispetto all'attività massiccia dei Vigili medesimi); spese secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali dei controricorrenti, in solidarietà attiva, liquidate in euro 2.400,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.RG n 3721 del 2022 è o [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, se dovuto, dell'ulteriore impo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3721/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] da cui sono difesi per legge; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresenti e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 822/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 20/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Corte di cassazione Sezione Terza Considerato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di due motivi, corredati da memoria, avverso la sentenza n. 822 del 2021 della Corte di appello di Torino che ha rigettato il gravame di merito dagli stessi proposto a fronte della condanna disposta in prime cure al risarcimento dei danni causati all'immobile di proprietà degli originari attori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indicati come causati da un incendio divampato all'interno della proprietà degli odierni deducenti, locata parzialmente ad [OSCURATO:PERSONA] con adibizione a officina meccanica; la Corte di appello, per quanto ancora qui importa, nel confermare la decisione del Tribunale di Torino, ha osservato che era stata raggiunta la prova dell'origine dell'incendio all'interno della proprietà locata dei convenuti, dal che la responsabilità custodiale sia dei proprietari che del conduttore detentore; resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2697, cod. civ., e 360 n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di etz v appello avrebbe rrato mancando dì\ constatare la mancanza di prova del nesso causale, incombente sulla parte danneggiata, atteso che sia i rapporti dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, intervenuti, sia la relazione del consulente giudiziale nominato avevano evidenziato l'impossibilità di avere certezze sulle cause dell'incendio, e sul fatto che questo si fosse propagato dai locali dei deducenti, stante l'alterazione dello stato dei luoghi conseguente ai ripristini posti poi in essere, laddove conclusione opposta, sempre in base a una relazione peritale, era stata tratta dal Tribunale di Ivrea in altro giudizio promosso dalla società assicuratrice di altro danneggiato in sede di regresso RG n 3721 del 2022 Cons. Paolo eca contro i medesimi originari convenuti, e tenuto altresì conto che non era stata esaminata, dalla Corte territoriale, l'ipotesi d'interruzione del nesso causale per caso fortuito, supportata da quella del dolo di terzi, non esclusa dalle indagini penali e coerente con altri incendi dolosi accaduti in quel tempo e in luoghi vicini; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato travisando il contenuto delle prove documentali rappresentate in particolare dai verbali dei Vigili del Fuoco e dalla consulenza officiosa, poiché in nessuno di tali atti si affermava la possibilità di avere certezza in ordine alla causa dell'incendio in parola; Rilevato che i motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili; è stato reiteratamente ribadito (cfr., ad esempio, Cass., 10/09/2019, n. 22525, Cass., 07/11/2019, n. 28619, Cass., 18/02/2021, n. 4304) che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., opera sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché, in questa chiave, la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, bensì un errore di fatto, che dev'essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., 12/10/2017, n. 23940), fermo, pertanto, il limite, qui operante, dell'art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ. (non essendo stato dimostrato da parte ricorrente che le ragioni di fatto assunte a base delle decisioni ad opera dei due giudici di merito siano state difformi: Cass., 22/12/2016, n. 26774, Cass., 06/08/2019, n. 20994, Cass., 15/03/2022, n. 8320);RG n 3721 del 2022 Cons. rel. Paolo P "eca ciò posto, se la violazione dell'art. 116, cod. proc. civ., è idonea per altro verso a integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., solo quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime; viceversa, la violazione dell'art. 115, cod. proc. civ., può essere dedotta come analogo vizio solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito - senza, logicamente, manifesti travisamenti delle risultanze obiettive (Cass., 06/09/2022, n. 26209, pagg. 9 e seguenti, Cass., 03/05/2022, n. 13918, pagg. 13 e seguenti) - per attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass., 10/06/2016, n. 11892, Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 33); la violazione dell'art. 2697, cod. civ., d'altro canto, si configura solamente se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni (Cass., Sez. U., 05/08/2016, n. 16598, pag. 35) nel caso, non vi è alcuno spazio per ipotizzare le violazioni delle norme denunciate; difatti la Corte territoriale ha analizzato prove orali e precostituite affermando non di avere certezze sulla causa dell'incendio, bensì di essersi formata il convincimento sulla sua origine fisica, laddove la deduzione del caso fortuito per dolo di terzi è allegazione inammissibile sia perché nuova, non essendo stato dimostrato quando sarebbe stata allegata nelle fasi di merito, sia perché fondata su altre ipotesi istruttorie in questa sede non apprezzabili, sia perché, comunque, nel quadro dell'affermata e ricostruita responsabilità oggettiva in discussione, della compiuta dimostrazione della stessa allegazione RG n 3721 del 2022 Cons. rel. Paolo P r ,74O reca , '/' avrebbe dovuto farsi carico l'individuato custode (Cass., Sez. U., 30/06/2022, n. 20943); le deduzioni contenute nelle censure, pertanto, si risolvono nel tentativo di riesame delle prove, estraneo alla presente sede di critica vincolata agli eventuali vizi in diritto della decisione gravata; va sottolineato, ancora, come non vi sia alcun travisamento oltre il limite del plausibile (Cass., n. 26209 del 2022, cit., e Cass., n. 13918 del 2022, cit.) delle risultanze documentali, atteso che, si ripete, la Corte di appello: a) ha giudicato in base al criterio probabilistico proprio dello scrutinio della domanda di responsabilità civile, e in questa chiave all'analisi dell'insieme non frazionato delle risultanze istruttorie, non immune da un confronto con la perizia dell'altro giudizio (a pag. 8 della decisione in questione rapportata, in particolare, alle risultanze testimoniali del presente giudizio e alla relazione peritale disposta dal Tribunale di Torino); b) nel quadro ricostruttivo sub a), ha ritenuto, in fatto, che fosse individuabile, all'interno della proprietà locata degli odierni ricorrenti, l'origine dell'incendio posta così a base della richiamata responsabilità oggettiva ex art. 2051 cod. civ., fermo quanto detto in ordine all'ipotizzato fortuito (pagg. 5-8 della sentenza impugnata; cfr. in specie a pag. 7, in cui si rimarca come la relazione del consulente giudiziale escludeva di poter disattendere il rapporto dei Vigili del Fuoco ed escludeva inoltre che si potesse attribuire un diverso significato dirimente al contributo del vento, in quanto accertato come debole e irrilevante rispetto all'attività massiccia dei Vigili medesimi); spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali dei controricorrenti, in solidarietà attiva, liquidate in euro 2.400,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.RG n 3721 del 2022 è o [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, se dovuto, dell'ulteriore impo
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