Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024

Cassazione n. 23765/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Bari del 6 dicembre 2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro trecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624 bis e 625, n. 2 cod. pen. 2.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, concernente l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, tenuto conto che la Corte territoriale ha congruamente dato atto del riconoscimento dell'imputato (già noto alle forze dell'ordine per via dei precedenti di cui risulta gravato) da parte degli agenti intervenuti sul posto prima che egli si desse alla fuga.

L'annotazione di servizio in cui viene descritta la vicenda è stata peraltro acquisita con l'accordo delle parti.

3. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] "d nt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Bari del 6 dicembre 2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro trecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 624 bis e 625, n. 2 cod. pen. 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, concernente l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, tenuto conto che la Corte territoriale ha congruamente dato atto del riconoscimento dell'imputato (già noto alle forze dell'ordine per via dei precedenti di cui risulta gravato) da parte degli agenti intervenuti sul posto prima che egli si desse alla fuga. L'annotazione di servizio in cui viene descritta la vicenda è stata peraltro acquisita con l'accordo delle parti. 3. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] "d nt
Sentenza Cassazione n. 23765/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris