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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18756/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA( dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod pen., è manifestamente infondato in diritto, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità; che il giudice di merito ha motivato il diniego in considerazione dei precedenti dell'imputato, del valore del bene sottratto e della complessiva gravità della condotta (si veda pag. 7 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA( dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod pen., è manifestamente infondato in diritto, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità; che il giudice di merito ha motivato il diniego in considerazione dei precedenti dell'imputato, del valore del bene sottratto e della complessiva gravità della condotta (si veda pag. 7 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18756/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris