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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22269/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 19 novembre 2020, con cui il Tribunale di Nuoro aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 651 cod. pen. e 186 codice strada, commessi il 15 luglio 2017, condannandolo alla pena complessiva di mesi sette di arresto ed C 2.100 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego della causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto, e, con il secondo motivo, la nullità del giudizio di appello per mancanza delle conclusioni del pubblico ministero; ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che il pubblico ministero ha depositato nota con la quale ha sostenuto l'infondatezza dell'atto di appello, valutata dal secondo giudice come richiesta di conferma della sentenza di primo grado; ritenuto che il primo motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, I'll maggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 19 novembre 2020, con cui il Tribunale di Nuoro aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 651 cod. pen. e 186 codice strada, commessi il 15 luglio 2017, condannandolo alla pena complessiva di mesi sette di arresto ed C 2.100 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato difetto di motivazione del diniego della causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto, e, con il secondo motivo, la nullità del giudizio di appello per mancanza delle conclusioni del pubblico ministero; ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che il pubblico ministero ha depositato nota con la quale ha sostenuto l'infondatezza dell'atto di appello, valutata dal secondo giudice come richiesta di conferma della sentenza di primo grado; ritenuto che il primo motivo si risolve nella prospettazione di un argomentato dissenso rispetto al merito della decisione, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, I'll maggi
Sentenza Cassazione n. 22269/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris