CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 agosto 1991
Cassazione n. 04278/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 28609/21 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E Oggetto: danno da tardiva attuazione delle direttive 75/362 e 75/363 -misura del risarcimento. N.R.G.: 28609/21 Camera di consiglio del 3 dicembre 2024 RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello diVenezia 22 giugno 2021 n. 1790; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2016 gli odierni controricorrenti, unitamente ad altri soggetti, convennero dinanzi al Tribunale di Venezia la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero (in allora denominato) dell’Istruzioneed il Ministero delle finanze, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si eranoiscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non aveva percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Concluseropertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive. 2. Con sentenza n. 2358/18 il Tribunale di Venezia rigettò tutte le domande: alcune per prescrizione del diritto, altre per infondatezza. La sentenza fu appellata dai soccombenti. 3. Con sentenza 22 giugno 2021 n. 1790 la Corte d’appello di Venezia accolse il gravame e condannò la Presidenza del Consiglio a risarcire gli odierni N.R.G.: 28609/21 Camera di consiglio del 3 dicembre 2024 controricorrenti nella misura di 13 milioni di lire per ciascun anno di specializzazione, a partire dal 1° gennaio 1983. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione in via principale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con ricorso fondato su un motivo, ed in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso incidentale fondato su un motivo. La difesa erariale ha resistito con controricorsoal ricorso incidentale. I ricorrenti incidentali hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso principale della Presidenza del Consiglio dei Ministri censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che il diritto al risarcimento del danno spetti anche a quanti si fossero iscritti alla scuola di specializzazione prima dell’anno accademico 1982-83, ma in questo caso limitatamente al periodo di frequentazione successivo al 1°gennaio 1983. 1.1. Il ricorso è infondato. Questa Corte, con l’ordinanza interlocutoria pronunciata da Cass. civ., sez. un., ord. 29.10.2020 n. 23901, ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europeala medesima questione di diritto oggi posta a fondamento del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio. La Corte di giustizia dell’Unione Europea, con sentenza n. 3 marzo 2022, in causa C-590/20, ha stabilito che “la situazione di un medicoche si sia iscritto presso una scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell’entrata in vigore della direttiva 82/76, ma i cui effetti futuri sono disciplinati da tale direttiva a partire dalla scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di quest’ultima. Di conseguenza, poiché (…) qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve, per il periodo che va dal 1° gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato della N.R.G.: 28609/21 Camera di consiglio del 3 dicembre 2024 direttiva 75/363 modificata, tale obbligo di remunerazione vale anche, alle stesse condizioni, per le formazioni iniziate prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76”. Tale principio è stato già recepito dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno stabilito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee spetta anche a quanti si sono iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983. In questo caso, però, il risarcimento è dovuto solo per il periodo di tempo intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola di specializzazione. 2. Con il ricorso incidentale la sentenza d’appello è censurata nella parte in cui ha liquidato il danno assumendo a base del calcolo la misura di lire 13 milioni per ciascun anno di specializzazione, stabilita dall’articolo 11 della legge 370 del 1999. Deducono i ricorrenti incidentali che il danno si sarebbe dovuto liquidare in base al maggior importo previsto dal decreto legislativo 257 del 1991, ovvero euro 11.103,94 per ogni anno di frequenza della scuola di specializzazione. 2.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., alla luce del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui “la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.” (così, con ampia motivazione, Sez. 6 -3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 –01; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 3, Ordinanza n. 35376 del 18.12.2023; Sez. 3, Ordinanza n. N.R.G.: 28609/21 Camera di consiglio del 3 dicembre 2024 1157 del 17.1.2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 –01). Non sarà superfluo aggiungere che i princìpi appena riassunti sono stati ritenuti conformi all’art. 6 della Carta EDU dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, sez. I, 28.5.2024, Morabito c. Italia, in causa 32829/19. 2.2. Resta solo da aggiungere, a fronte delle deduzioni svolte dai ricorrenti incidentali alle pp. 8-11 della propria memoria, che il diritto comunitario non si è mai occupato, direttamente od indirettamente, implicitamente od esplicitamente, di stabilire quale dovesse l’ “adeguata remunerazione” da corrispondere ai frequentanti le scuole di specializzazione. Lo si legge a chiare lettere nel VII [OSCURATO:PERSONA] 75/362, ove si afferma che il coordinamento da essa introdotto non ha lo scopo di “armonizzare tutte le disposizioni degli Stati membri concernenti la formazione dei medici specialisti”, ma solo quello di consentire il reciproco riconoscimento dei diplomi di laurea e di medico specialista, e che pertanto la direttiva intendeva introdurre il reciproco riconoscimento dei diplomi, ma “non un'equivalenza materiale delle formazioni” (così si leggenel successivo VIII Considerando). 3. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate per effetto della soccombenza reciproca. P.q.m. (-) rigetta il ricorsoprincipale; (-) dichiara inammissibile il ricorsoincidentale; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedei ricorrentiincidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. N.R.G.: 28609/21