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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21209/2026

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mpore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]CONTRO[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], SimonaMarasco e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.3151/2021 depositata il 22/6/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 3151/2021 la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.avverso la sentenza n. 20195/2018 con cui la Commissione TributariaProvinciale di Roma aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuenteavverso l’invito di pagamento n. 50, notificatole dal Comune di Ciampino(RM) il 2/11/2017, per l’importo di 6.131,00 euro, quale saldo della TARINumero registro generale 2581/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 21209/2026Data pubblicazione 22/06/2026relativa all’anno 2017, con riguardo ad un magazzino sito nel predettoComune.[OSCURATO:PERSONA] riteneva che la contribuente, inragione dell’attività svolta, non fosse tenuta al pagamento della TARIrelativamente agli immobili ubicati in Ciampino (RM), atteso che: ai sensidell’art. 1, comma 641, della legge n. 147/2013, requisito sostanziale diassoggettabilità a tale tributo è il possesso o la detenzione di un immobile“idoneo a produrre rifiuti urbani”; l’art. 8 del regolamento comunaleesclude dall’assoggettabilità al tributo “i locali e le aree che non possonoprodurre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolareuso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettivecondizioni di non utilizzabilità”; dalla perizia giurata datata 10/7/2018,richiamata nella sentenza n. 4135/2020, relativa all’acconto della TARI peril medesimo anno, risultava che ”nei capannoni oggetto di perizia sisvolgono esclusivamente attività di conservazione e di archiviazione didocumentazione e fascicoli conto terzi con le caratteristiche di archiviostorico… È stato constatato che il magazzino di Ciampino è utilizzatoesclusivamente come archivio di documenti cartacei il quale vienesporadicamente consultato dal personale impiegato stabilmente nella sededi Pomezia.

I locali uffici e relativi servizi igienici presenti non vengonoutilizzati e sono totalmente privi di attrezzature idonee allo svolgimento diqualsiasi attività impiegatizia.

La presenza di personale all’interno delmagazzino di Ciampino è limitata strettamente al tempo necessario esufficiente al deposito, o più raramente al prelievo, di fascicoli.

È stataverificata la presenza sporadica di personale per la sola attività di deposito(documenti in entrata e una rara attività di prelievo, finalizzata o altrasferimento nella sede del proprietario con successiva riconsegna edeposito oppure l’avvio alla distruzione tramite sistemi diversi dal ciclourbano.

Nel primo caso non si ha produzione di rifiuti; nel secondo non siutilizza il sistema comunale di raccolta”.

L’utilizzo dello stabilimento diNumero registro generale 2581/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 21209/2026Data pubblicazione 22/06/2026Ciampino (RM) quale mero deposito di materiali cartacei risultavaconfermato inoltre da una CTU espletata in un giudizio civile innanzi alTribunale di Velletri (RM).

Sulla scorta di tale situazione di fatto e delloschema di decreto ministeriale elaborato dal Ministero dell’Ambiente per laridefinizione dei criteri di individuazione dei rifiuti prodotti dalle impreseconferibili al servizio pubblico di raccolta, che escludeva dalla categoriadegli assimilabili “i rifiuti da imballaggio per il trasporto o terziari”, ilgiudice del gravame escludeva, inoltre, la sussistenza, nel caso di specie,del presupposto oggettivo della capacità del magazzino in questione diprodurre rifiuti assimilati agli urbani.2.

Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione il Comune di Ciampino (RM).3.

La contribuente resisteva con controricorso e depositava, inoltre,memoria illustrativa, in cui eccepiva il giudicato esterno in merito al dirittoall’esenzione dal tributo in forza della sopravvenuta ordinanza di questaCorte n. 37965/2022, confermato dalle ordinanze n. 8027/2023 e n.13865/2024.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Con l’unico motivo di ricorso, si deduce “1) Violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 641, della Legge 147/2013, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3 cpc.” (pag. 6), per avere la CommissioneTributaria Regionale erroneamente ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] ServiziS.p.a., attesa la natura dell'attività svolta, non fosse tenuta al pagamentodel tributo TARI per l’anno di imposta 2017, relativamente ai locali ubicatiin Ciampino (RM), sebbene la suddetta norma assoggetti, invece, altributo tutti gli immobili posseduti o detenuti, a qualsiasi uso adibiti esuscettibili di produrre rifiuti urbani e sebbene i casi di esenzione daltributo, individuati dall’art. 8 del regolamento comunale, circoscritti aquelle situazioni in cui non sia possibile nemmeno potenzialmenteprodurre rifiuti, debbano essere documentati e riportati dal contribuenteNumero registro generale 2581/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 21209/2026Data pubblicazione 22/06/2026nella dichiarazione iniziale o in quella in variazione, diversamente daquanto accaduto nel caso di specie.

A sostegno della censura il ricorrenterichiama le ordinanze di questa Corte n. 11130/2021 e n. 28969/2021emesse nei confronti delle medesime parti, relative al saldo e all’accontodella TARI relativa all’anno 2015, le quali, accogliendo i ricorsi percassazione proposti dal Comune avverso le sentenze d’appello favorevolialla contribuente, hanno, tra l’altro, evidenziato l’irrilevanza del mancatoutilizzo dei locali conseguente ad una scelta soggettiva e l’insussistenza diuna preventiva domanda/denuncia volta a far valere l’esenzione.2.

La controricorrente, nella memoria illustrativa, ha eccepito, in viapreliminare, il giudicato esterno in merito al diritto all’esenzione dal tributoin forza della sopravvenuta ordinanza di questa Corte n. 37965/2022,confermata dalle ordinanze n. 8027/2023 e n. 13865/2024 (la quale hadichiarato l’inammissibilità del ricorso per revocazione avverso l’ordinanzan. 37965/2022), deducendo che il presupposto dell’esenzione dovevaritenersi persistente anche negli anni successivi all’anno 2016 (nel qualeera stato accertato il deposito da parte della contribuente delladichiarazione il 13/1/2016), in assenza di altra e diversa successivadichiarazione in variazione o di successivo accertamento contrario delComune.3.

Va premessa la infondatezza delle eccezioni di inammissibilità delricorso spiegate dalla controricorrente, secondo cui il Comune non avrebbeimpugnato le statuizioni della sentenza in merito alla insuscettibilitàdell’immobile in questione di produrre rifiuti, alla accertata mancataproduzione di rifiuti e alla ritenuta illegittimità dell’assimilazione dei rifiutioperata dall’ente (con conseguente asserita formazione del giudicatointerno) ed avrebbe dovuto fare ricorso al paradigma di cui all’art. 360,primo comma, n. 5), c.p.c. per far valere le censure mosse, le qualiconcernerebbero, in realtà, la valutazione in fatto operata dal giudice dimerito sulla insuscettibilità dell’immobile di produrre rifiuti, nonNumero registro generale 2581/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 21209/2026Data pubblicazione 22/06/2026sindacabile in Cassazione.

Va, invece, rilevato che il ricorrente,nell’affermare che il disposto dell’art. 1, comma 641, della legge n.147/2013 andrebbe riferito a tutti gli immobili anche soltantopotenzialmente in grado di produrre rifiuti, escludendone perciò laapplicabilità solo “a quelle situazioni in cui non sia possibile, nemmenopotenzialmente, produrre rifiuti (ad esempio inagibilità dei locali oinutilizzabilità degli stessi)”, denuncia un fraintendimento della norma daparte del giudice d’appello laddove ne avrebbe escluso l’applicabilità almagazzino in questione, al di fuori dei ristretti casi (circoscritti allainidoneità anche solo potenziale a produrre rifiuti) in cui sarebbeconsentita l’esenzione dal tributo (opzione ermeneutica non solonecessariamente implicante la contestazione della idoneità degli assuntidella sentenza d’appello a giustificare l’esenzione, ma suscettibile dideterminare, ove fondata, il sovvertimento dell’accertamentodell’insussistenza del presupposto del tributo, su cui pertanto non puòessersi formato alcun giudicato implicito interno).4.

Ciò posto, ritiene il Collegio che la questione relativa allasussistenza dei presupposti per l’esenzione dall’imposta e segnatamentedella “intrinseca inidoneità dei locali a produrre rifiuti” e della relativaspecifica dichiarazione inviata al Comune nel 2016, “secondo cui nei localiin questione non vengono prodotti rifiuti di nessuna natura… ”, deveritenersi coperta dall’eccepito giudicato esterno, nei termini che seguono,con conseguente infondatezza del motivo di ricorso.Premesso che la questione relativa alla sussistenza e alla estensibilitàdel giudicato esterno, quale regola del caso concreto, è questioneinterpretativa di mero diritto, che non vincola il singolo giudice rispettoalla eventuale diversa decisione assunta da un altro, poiché l’attivitàinterpretativa delle norme giuridiche compiuta dal giudice, in quantoconsustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non puòmai costituire limite alla attività esegetica esercitata da altro giudice, nonNumero registro generale 2581/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 21209/2026Data pubblicazione 22/06/2026vigendo nel nostro ordinamento il principio dello stare decisis (v. tra letante, Cass., n. 2270/2024; Cass., n. 15215/2021), va rilevato che, “Intema di giudicato esterno, se uno dei due giudizi, tra le stesse parti eriguardanti il medesimo rapporto giuridico, è definito con sentenza passatain giudicato, poiché l'accertamento compiuto in ordine alla situazionegiuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative adun punto fondamentale comune ad entrambe le cause forma la premessalogica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo delladecisione, di detto accertamento è precluso il riesame; tale efficacia,riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, inmateria tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, inquanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativaad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuoridello stesso non opera rispetto agli elementi costitutivi della fattispecieche, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumonocarattere tendenzialmente permanente.” (Cass., n. 8291/2025).La citata ordinanza n. 37965/2022 (confermata con ordinanza n.13865/2024, dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso per revocazioneavverso la stessa), nel rigettare il ricorso per cassazione presentato dalComune di Ciampino (RM) avverso la sentenza della CommissioneTributaria Regionale del Lazio n. 4078/2020, che, in accoglimento delricorso della contribuente, aveva annullato l’avviso di pagamento relativoal saldo della TARI relativa all’anno 2016, concernente il medesimoimmobile in Ciampino (RM), ha statuito che: “…il presupposto impositivodella TARI, così come già della TARSU, è l'occupazione o la detenzione dilocali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (d.lgs. n. 507 del 1993, art.62, comma 1).

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che nonpossono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cuisono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di nonutilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicateNumero registro generale 2581/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 21209/2026Data pubblicazione 22/06/2026nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in basead elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione(art. 62, comma 2, d. lgs. cit.).

L'imposta è dovuta, ai sensi della L. 27dicembre 2013, n. 147, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e,dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed areescoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre le deroghe indicate e le riduzionidelle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenzadelle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre eprovare i relativi presupposti….

Inoltre, operando in conseguenza dispecifiche condizioni non altrimenti conoscibili dall'ente, in quantocollegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti che si vengono a trovarenella situazione per poterne fruire, il riconoscimento del diritto a taliagevolazioni, oltre che ai medesimi oneri probatori delle precedenti, èsubordinato alla ulteriore condizione della presentazione di una preventivadomanda del contribuente, corredata naturalmente della documentazionenecessaria per giustificarne l'attribuzione….

Orbene, nel caso di specie,risulta che la contribuente ha comunicato al Comune in data 13.01.2016(allegato sub. doc. 4 ricorso di primo grado) la circostanza che “nella sededi [OSCURATO:PERSONA] n. 4 non vengono prodotti rifiuti dinessuna natura …”, allegando la documentazione a corredo.

Inquest’ottica, la CTR ha affermato, sulla base delle perizie giurate in atti edella relazione di un consulente d’ufficio del Tribunale di Velletri, che “Lainesistenza del presupposto impositivo ai fini Tari emerge dalla situazionedi fatto e dalle circostanze addotte dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.”.

Ciò sipone in linea con l’orientamento consolidato secondo cui, in tema di tassaper lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 62, secondo comma, d.lgs.15 novembre 1993, n. 507, nello stabilire che non sono soggetti allastessa i locali e le aree che "risultino in obbiettive condizioni di nonutilizzabilità", sottrae all'imposizione gli immobili oggettivamenteinutilizzabili, e non già quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasiNumero registro generale 2581/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 21209/2026Data pubblicazione 22/06/2026ragione, dai titolari della relativa disponibilità (Sez. 5, Sentenza n. 16785del 27/11/2002; conf.

Sez. 5, Sentenza n. 21726 del 17/11/2004).”.La successiva ordinanza n. 8027/2023 di questa Corte, accogliendo ilricorso della contribuente avverso la sentenza della CommissioneTributaria Regionale del Lazio n. 6052/2019, decidendo nel merito, haannullato anche l’avviso di pagamento relativo all’acconto concernentesempre la TARI relativa all’anno 2016 per lo stesso immobile in Ciampino(RM), sulla scorta di analoghe considerazioni, aggiungendo che: “….

2.1. Icommi 659 e 660 dell’art. 1 della l. n. 147 del 2013 rimettono airegolamenti comunali (adottati ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre1997 n. 446) la previsione di riduzioni o esenzioni della TARI nei casi di:abitazioni con unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per usostagionale od altro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalleabitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso noncontinuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedanoo abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricatirurali ad uso abitativo; ulteriori situazioni da individuarsi.

2.2. Nellaspecie, l'art. 8, comma 1, del regolamento comunale (approvato condeliberazione adottata da Consiglio Comunale il 31 luglio 2014 n. 60)dispone che: «Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che nonpossono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per loro natura o per ilparticolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino inobiettive condizioni di non utilizzabilità»; e precisa: «Le suddettecircostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono esseredirettamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idoneadocumentazione».

2.3. Peraltro, l'art. 1, comma 641, della Legge 27dicembre 2013 n. 147 pone a carico dei possessori e dei detentori di localied aree scoperte a qualsiasi uso adibiti una presunzione legale relativa diproduzione di rifiuti, con conseguente soggezione a tassazione, che l'art.8, comma 1, del regolamento comunale prevede possa essere vintaNumero registro generale 2581/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 21209/2026Data pubblicazione 22/06/2026soltanto dall'espressa indicazione da parte del contribuente, nelladenunzia originaria o nella denunzia di variazione, delle condizioniindispensabili per beneficiare della riduzione o della esenzione….

Lasentenza oggi impugnata ha sostanzialmente respinto l’appellodell’odierna ricorrente sul presupposto della mancanza di prova del dirittoall’esenzione, chiarendo anche, come sopra esposto, che non risultavaalcuna dichiarazione da parte della ricorrente successiva a quellaoriginaria, così come modificata a seguito di sopralluogo e relativoaccertamento in aumento della superficie soggetta a imposizione.Dall’ordinanza della S.C. n. 9937 del 2022, sopra richiamata, avente adoggetto la controversia sul saldo, si desume, viceversa, che lacontribuente ha inviato al Comune in data 13.01.2016 (allegato sub. doc.4 ricorso di primo grado) una comunicazione secondo cui nei locali inquestione “non vengono prodotti rifiuti di nessuna natura …”, allegando ladocumentazione a corredo.

La ricorrente, dunque, finalmente nel 2016 haprovveduto ad effettuare una specifica comunicazione in cui ha dettagliatoe documentato le ragioni dell'insussistenza di un'intrinseca inidoneità deilocali a produrre rifiuti per loro natura o per stabile destinazione ad unparticolare uso o per oggettive condizioni di inutilizzabilità…”.Considerato che le suddette ordinanze non solo hanno accertatol’assenza di produzione di rifiuti nell’immobile in questione in un datomomento storico, correlata, come accertato anche dalla sentenzaimpugnata, al particolare ed invero stabile uso (di mero magazzino perarchiviazione e deposito documenti) cui i locali, “totalmente privi disono destinati ed oggetto di dichiarazione comunicata al comune nel 2016,ma hanno concluso per la sussistenza di una situazione di fatto dioggettiva inutilizzabilità ovvero di “intrinseca inidoneità dei locali aprodurre rifiuti”, riscontrando altresì l’avvenuto deposito delladichiarazione in variazione comunicata al Comune nell’anno 2016, iNumero registro generale 2581/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 21209/2026Data pubblicazione 22/06/2026requisiti per l’esonero dall’imposta, accertati con riferimento all’anno2016, devono ritenersi persistenti anche in relazione all’anno 2017,considerate altresì la situazione di fatto e le modalità di utilizzodell’immobile accertate anche dalla sentenza impugnata e la ultrattività,ex art. 1, comma 685, della legge n. 147/2013, della dichiarazionepresentata dalla contribuente nel gennaio dell’anno 2016.

A tal proposito,va rilevato che la legge n. 147/2013, nell’istituire la TARI - che, qualecomponente della IUC, è «destinata a finanziare i costi del servizio diraccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore» (art. 1, comma639) - ha riproposto una articolata disciplina degli obblighi di denuncia edinformazione posti a carico dei soggetti passivi del tributo (art. 1, commi646, 684, 685 e 686) - disciplina già presente nell’art. 70 del d.lgs. n.507/1993 (in tema di TARSU) - con ciò ribadendo la c.d.

“ultrattività” delladichiarazione - alla cui stregua la dichiarazione «ha effetto anche per glianni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei datidichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo…» (art. 1,comma 685, cit.).

Ciò giustifica la presunzione di persistenza dellasituazione denunciata, gravando sull’ente impositore l’onere di esercitare ilpotere di accertamento per verificare la sopravvenienza di situazionidiverse.Alcun rilievo, al fine di escludere il giudicato sulla assenza diproduzione di rifiuti e sulla intervenuta denuncia al Comune, puòstesso favorevoli, aventi ad oggetto l’acconto e il saldo della TARI relativaall’anno 2015, in quanto concernenti un periodo antecedente allapresentazione della denuncia di cui all’art. 1, comma 685, della legge n.147/2013.

Peraltro, si evidenzia che, come ripetutamente affermato daquesta Corte, ove sulla medesima questione si siano formati due giudicaticontrastanti (tali comunque non potendosi ritenere quelli di cui soprarispetto all’assenza di una dichiarazione in variazione per un periodoNumero registro generale 2581/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 21209/2026Data pubblicazione 22/06/2026antecedente all’anno 2016), al fine di stabilire quale dei due debbaprevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che ilsecondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, purché la secondasentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta arevocazione (v, tra le altre, Cass., n. 19273/2025).

Nel caso in esame,l’ordinanza n. 37965/2022, sottoposta a revocazione con esito negativo, èdivenuta irrevocabile nell’anno 2024, in forza dell’ordinanza che hadichiarato inammissibile la revocazione.5.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.6.

Considerate le alterne vicende processuali relative alla debenza deltributo in oggetto per le diverse annualità, va disposta la compensazionetra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese giudiziali; aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della legge n. 228/2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovutoCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/2/2026.IL PRESIDENTEGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mpore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]CONTRO[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], SimonaMarasco e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.3151/2021 depositata il 22/6/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 3151/2021 la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.avverso la sentenza n. 20195/2018 con cui la Commissione TributariaProvinciale di Roma aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuenteavverso l’invito di pagamento n. 50, notificatole dal Comune di Ciampino(RM) il 2/11/2017, per l’importo di 6.131,00 euro, quale saldo della TARINumero registro generale 2581/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 21209/2026Data pubblicazione 22/06/2026relativa all’anno 2017, con riguardo ad un magazzino sito nel predettoComune.[OSCURATO:PERSONA] riteneva che la contribuente, inragione dell’attività svolta, non fosse tenuta al pagamento della TARIrelativamente agli immobili ubicati in Ciampino (RM), atteso che: ai sensidell’art. 1, comma 641, della legge n. 147/2013, requisito sostanziale diassoggettabilità a tale tributo è il possesso o la detenzione di un immobile“idoneo a produrre rifiuti urbani”; l’art. 8 del regolamento comunaleesclude dall’assoggettabilità al tributo “i locali e le aree che non possonoprodurre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolareuso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettivecondizioni di non utilizzabilità”; dalla perizia giurata datata 10/7/2018,richiamata nella sentenza n. 4135/2020, relativa all’acconto della TARI peril medesimo anno, risultava che ”nei capannoni oggetto di perizia sisvolgono esclusivamente attività di conservazione e di archiviazione didocumentazione e fascicoli conto terzi con le caratteristiche di archiviostorico… È stato constatato che il magazzino di Ciampino è utilizzatoesclusivamente come archivio di documenti cartacei il quale vienesporadicamente consultato dal personale impiegato stabilmente nella sededi Pomezia. I locali uffici e relativi servizi igienici presenti non vengonoutilizzati e sono totalmente privi di attrezzature idonee allo svolgimento diqualsiasi attività impiegatizia. La presenza di personale all’interno delmagazzino di Ciampino è limitata strettamente al tempo necessario esufficiente al deposito, o più raramente al prelievo, di fascicoli. È stataverificata la presenza sporadica di personale per la sola attività di deposito(documenti in entrata e una rara attività di prelievo, finalizzata o altrasferimento nella sede del proprietario con successiva riconsegna edeposito oppure l’avvio alla distruzione tramite sistemi diversi dal ciclourbano. Nel primo caso non si ha produzione di rifiuti; nel secondo non siutilizza il sistema comunale di raccolta”. L’utilizzo dello stabilimento diNumero registro generale 2581/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 21209/2026Data pubblicazione 22/06/2026Ciampino (RM) quale mero deposito di materiali cartacei risultavaconfermato inoltre da una CTU espletata in un giudizio civile innanzi alTribunale di Velletri (RM). Sulla scorta di tale situazione di fatto e delloschema di decreto ministeriale elaborato dal Ministero dell’Ambiente per laridefinizione dei criteri di individuazione dei rifiuti prodotti dalle impreseconferibili al servizio pubblico di raccolta, che escludeva dalla categoriadegli assimilabili “i rifiuti da imballaggio per il trasporto o terziari”, ilgiudice del gravame escludeva, inoltre, la sussistenza, nel caso di specie,del presupposto oggettivo della capacità del magazzino in questione diprodurre rifiuti assimilati agli urbani.2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione il Comune di Ciampino (RM).3. La contribuente resisteva con controricorso e depositava, inoltre,memoria illustrativa, in cui eccepiva il giudicato esterno in merito al dirittoall’esenzione dal tributo in forza della sopravvenuta ordinanza di questaCorte n. 37965/2022, confermato dalle ordinanze n. 8027/2023 e n.13865/2024.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Con l’unico motivo di ricorso, si deduce “1) Violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 641, della Legge 147/2013, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 3 cpc.” (pag. 6), per avere la CommissioneTributaria Regionale erroneamente ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] ServiziS.p.a., attesa la natura dell'attività svolta, non fosse tenuta al pagamentodel tributo TARI per l’anno di imposta 2017, relativamente ai locali ubicatiin Ciampino (RM), sebbene la suddetta norma assoggetti, invece, altributo tutti gli immobili posseduti o detenuti, a qualsiasi uso adibiti esuscettibili di produrre rifiuti urbani e sebbene i casi di esenzione daltributo, individuati dall’art. 8 del regolamento comunale, circoscritti aquelle situazioni in cui non sia possibile nemmeno potenzialmenteprodurre rifiuti, debbano essere documentati e riportati dal contribuenteNumero registro generale 2581/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 21209/2026Data pubblicazione 22/06/2026nella dichiarazione iniziale o in quella in variazione, diversamente daquanto accaduto nel caso di specie. A sostegno della censura il ricorrenterichiama le ordinanze di questa Corte n. 11130/2021 e n. 28969/2021emesse nei confronti delle medesime parti, relative al saldo e all’accontodella TARI relativa all’anno 2015, le quali, accogliendo i ricorsi percassazione proposti dal Comune avverso le sentenze d’appello favorevolialla contribuente, hanno, tra l’altro, evidenziato l’irrilevanza del mancatoutilizzo dei locali conseguente ad una scelta soggettiva e l’insussistenza diuna preventiva domanda/denuncia volta a far valere l’esenzione.2. La controricorrente, nella memoria illustrativa, ha eccepito, in viapreliminare, il giudicato esterno in merito al diritto all’esenzione dal tributoin forza della sopravvenuta ordinanza di questa Corte n. 37965/2022,confermata dalle ordinanze n. 8027/2023 e n. 13865/2024 (la quale hadichiarato l’inammissibilità del ricorso per revocazione avverso l’ordinanzan. 37965/2022), deducendo che il presupposto dell’esenzione dovevaritenersi persistente anche negli anni successivi all’anno 2016 (nel qualeera stato accertato il deposito da parte della contribuente delladichiarazione il 13/1/2016), in assenza di altra e diversa successivadichiarazione in variazione o di successivo accertamento contrario delComune.3. Va premessa la infondatezza delle eccezioni di inammissibilità delricorso spiegate dalla controricorrente, secondo cui il Comune non avrebbeimpugnato le statuizioni della sentenza in merito alla insuscettibilitàdell’immobile in questione di produrre rifiuti, alla accertata mancataproduzione di rifiuti e alla ritenuta illegittimità dell’assimilazione dei rifiutioperata dall’ente (con conseguente asserita formazione del giudicatointerno) ed avrebbe dovuto fare ricorso al paradigma di cui all’art. 360,primo comma, n. 5), c.p.c. per far valere le censure mosse, le qualiconcernerebbero, in realtà, la valutazione in fatto operata dal giudice dimerito sulla insuscettibilità dell’immobile di produrre rifiuti, nonNumero registro generale 2581/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 21209/2026Data pubblicazione 22/06/2026sindacabile in Cassazione. Va, invece, rilevato che il ricorrente,nell’affermare che il disposto dell’art. 1, comma 641, della legge n.147/2013 andrebbe riferito a tutti gli immobili anche soltantopotenzialmente in grado di produrre rifiuti, escludendone perciò laapplicabilità solo “a quelle situazioni in cui non sia possibile, nemmenopotenzialmente, produrre rifiuti (ad esempio inagibilità dei locali oinutilizzabilità degli stessi)”, denuncia un fraintendimento della norma daparte del giudice d’appello laddove ne avrebbe escluso l’applicabilità almagazzino in questione, al di fuori dei ristretti casi (circoscritti allainidoneità anche solo potenziale a produrre rifiuti) in cui sarebbeconsentita l’esenzione dal tributo (opzione ermeneutica non solonecessariamente implicante la contestazione della idoneità degli assuntidella sentenza d’appello a giustificare l’esenzione, ma suscettibile dideterminare, ove fondata, il sovvertimento dell’accertamentodell’insussistenza del presupposto del tributo, su cui pertanto non puòessersi formato alcun giudicato implicito interno).4. Ciò posto, ritiene il Collegio che la questione relativa allasussistenza dei presupposti per l’esenzione dall’imposta e segnatamentedella “intrinseca inidoneità dei locali a produrre rifiuti” e della relativaspecifica dichiarazione inviata al Comune nel 2016, “secondo cui nei localiin questione non vengono prodotti rifiuti di nessuna natura… ”, deveritenersi coperta dall’eccepito giudicato esterno, nei termini che seguono,con conseguente infondatezza del motivo di ricorso.Premesso che la questione relativa alla sussistenza e alla estensibilitàdel giudicato esterno, quale regola del caso concreto, è questioneinterpretativa di mero diritto, che non vincola il singolo giudice rispettoalla eventuale diversa decisione assunta da un altro, poiché l’attivitàinterpretativa delle norme giuridiche compiuta dal giudice, in quantoconsustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non puòmai costituire limite alla attività esegetica esercitata da altro giudice, nonNumero registro generale 2581/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 21209/2026Data pubblicazione 22/06/2026vigendo nel nostro ordinamento il principio dello stare decisis (v. tra letante, Cass., n. 2270/2024; Cass., n. 15215/2021), va rilevato che, “Intema di giudicato esterno, se uno dei due giudizi, tra le stesse parti eriguardanti il medesimo rapporto giuridico, è definito con sentenza passatain giudicato, poiché l'accertamento compiuto in ordine alla situazionegiuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative adun punto fondamentale comune ad entrambe le cause forma la premessalogica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo delladecisione, di detto accertamento è precluso il riesame; tale efficacia,riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, inmateria tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, inquanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativaad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuoridello stesso non opera rispetto agli elementi costitutivi della fattispecieche, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumonocarattere tendenzialmente permanente.” (Cass., n. 8291/2025).La citata ordinanza n. 37965/2022 (confermata con ordinanza n.13865/2024, dichiarativa dell’inammissibilità del ricorso per revocazioneavverso la stessa), nel rigettare il ricorso per cassazione presentato dalComune di Ciampino (RM) avverso la sentenza della CommissioneTributaria Regionale del Lazio n. 4078/2020, che, in accoglimento delricorso della contribuente, aveva annullato l’avviso di pagamento relativoal saldo della TARI relativa all’anno 2016, concernente il medesimoimmobile in Ciampino (RM), ha statuito che: “…il presupposto impositivodella TARI, così come già della TARSU, è l'occupazione o la detenzione dilocali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (d.lgs. n. 507 del 1993, art.62, comma 1). Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che nonpossono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cuisono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di nonutilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicateNumero registro generale 2581/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 21209/2026Data pubblicazione 22/06/2026nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in basead elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione(art. 62, comma 2, d. lgs. cit.). L'imposta è dovuta, ai sensi della L. 27dicembre 2013, n. 147, per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e,dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed areescoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre le deroghe indicate e le riduzionidelle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenzadelle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre eprovare i relativi presupposti…. Inoltre, operando in conseguenza dispecifiche condizioni non altrimenti conoscibili dall'ente, in quantocollegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti che si vengono a trovarenella situazione per poterne fruire, il riconoscimento del diritto a taliagevolazioni, oltre che ai medesimi oneri probatori delle precedenti, èsubordinato alla ulteriore condizione della presentazione di una preventivadomanda del contribuente, corredata naturalmente della documentazionenecessaria per giustificarne l'attribuzione…. Orbene, nel caso di specie,risulta che la contribuente ha comunicato al Comune in data 13.01.2016(allegato sub. doc. 4 ricorso di primo grado) la circostanza che “nella sededi [OSCURATO:PERSONA] n. 4 non vengono prodotti rifiuti dinessuna natura …”, allegando la documentazione a corredo. Inquest’ottica, la CTR ha affermato, sulla base delle perizie giurate in atti edella relazione di un consulente d’ufficio del Tribunale di Velletri, che “Lainesistenza del presupposto impositivo ai fini Tari emerge dalla situazionedi fatto e dalle circostanze addotte dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.”. Ciò sipone in linea con l’orientamento consolidato secondo cui, in tema di tassaper lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 62, secondo comma, d.lgs.15 novembre 1993, n. 507, nello stabilire che non sono soggetti allastessa i locali e le aree che "risultino in obbiettive condizioni di nonutilizzabilità", sottrae all'imposizione gli immobili oggettivamenteinutilizzabili, e non già quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasiNumero registro generale 2581/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 21209/2026Data pubblicazione 22/06/2026ragione, dai titolari della relativa disponibilità (Sez. 5, Sentenza n. 16785del 27/11/2002; conf. Sez. 5, Sentenza n. 21726 del 17/11/2004).”.La successiva ordinanza n. 8027/2023 di questa Corte, accogliendo ilricorso della contribuente avverso la sentenza della CommissioneTributaria Regionale del Lazio n. 6052/2019, decidendo nel merito, haannullato anche l’avviso di pagamento relativo all’acconto concernentesempre la TARI relativa all’anno 2016 per lo stesso immobile in Ciampino(RM), sulla scorta di analoghe considerazioni, aggiungendo che: “…. 2.1. Icommi 659 e 660 dell’art. 1 della l. n. 147 del 2013 rimettono airegolamenti comunali (adottati ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre1997 n. 446) la previsione di riduzioni o esenzioni della TARI nei casi di:abitazioni con unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per usostagionale od altro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalleabitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso noncontinuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedanoo abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricatirurali ad uso abitativo; ulteriori situazioni da individuarsi. 2.2. Nellaspecie, l'art. 8, comma 1, del regolamento comunale (approvato condeliberazione adottata da Consiglio Comunale il 31 luglio 2014 n. 60)dispone che: «Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che nonpossono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per loro natura o per ilparticolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino inobiettive condizioni di non utilizzabilità»; e precisa: «Le suddettecircostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono esseredirettamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idoneadocumentazione». 2.3. Peraltro, l'art. 1, comma 641, della Legge 27dicembre 2013 n. 147 pone a carico dei possessori e dei detentori di localied aree scoperte a qualsiasi uso adibiti una presunzione legale relativa diproduzione di rifiuti, con conseguente soggezione a tassazione, che l'art.8, comma 1, del regolamento comunale prevede possa essere vintaNumero registro generale 2581/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 21209/2026Data pubblicazione 22/06/2026soltanto dall'espressa indicazione da parte del contribuente, nelladenunzia originaria o nella denunzia di variazione, delle condizioniindispensabili per beneficiare della riduzione o della esenzione…. Lasentenza oggi impugnata ha sostanzialmente respinto l’appellodell’odierna ricorrente sul presupposto della mancanza di prova del dirittoall’esenzione, chiarendo anche, come sopra esposto, che non risultavaalcuna dichiarazione da parte della ricorrente successiva a quellaoriginaria, così come modificata a seguito di sopralluogo e relativoaccertamento in aumento della superficie soggetta a imposizione.Dall’ordinanza della S.C. n. 9937 del 2022, sopra richiamata, avente adoggetto la controversia sul saldo, si desume, viceversa, che lacontribuente ha inviato al Comune in data 13.01.2016 (allegato sub. doc.4 ricorso di primo grado) una comunicazione secondo cui nei locali inquestione “non vengono prodotti rifiuti di nessuna natura …”, allegando ladocumentazione a corredo. La ricorrente, dunque, finalmente nel 2016 haprovveduto ad effettuare una specifica comunicazione in cui ha dettagliatoe documentato le ragioni dell'insussistenza di un'intrinseca inidoneità deilocali a produrre rifiuti per loro natura o per stabile destinazione ad unparticolare uso o per oggettive condizioni di inutilizzabilità…”.Considerato che le suddette ordinanze non solo hanno accertatol’assenza di produzione di rifiuti nell’immobile in questione in un datomomento storico, correlata, come accertato anche dalla sentenzaimpugnata, al particolare ed invero stabile uso (di mero magazzino perarchiviazione e deposito documenti) cui i locali, “totalmente privi disono destinati ed oggetto di dichiarazione comunicata al comune nel 2016,ma hanno concluso per la sussistenza di una situazione di fatto dioggettiva inutilizzabilità ovvero di “intrinseca inidoneità dei locali aprodurre rifiuti”, riscontrando altresì l’avvenuto deposito delladichiarazione in variazione comunicata al Comune nell’anno 2016, iNumero registro generale 2581/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 21209/2026Data pubblicazione 22/06/2026requisiti per l’esonero dall’imposta, accertati con riferimento all’anno2016, devono ritenersi persistenti anche in relazione all’anno 2017,considerate altresì la situazione di fatto e le modalità di utilizzodell’immobile accertate anche dalla sentenza impugnata e la ultrattività,ex art. 1, comma 685, della legge n. 147/2013, della dichiarazionepresentata dalla contribuente nel gennaio dell’anno 2016. A tal proposito,va rilevato che la legge n. 147/2013, nell’istituire la TARI - che, qualecomponente della IUC, è «destinata a finanziare i costi del servizio diraccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore» (art. 1, comma639) - ha riproposto una articolata disciplina degli obblighi di denuncia edinformazione posti a carico dei soggetti passivi del tributo (art. 1, commi646, 684, 685 e 686) - disciplina già presente nell’art. 70 del d.lgs. n.507/1993 (in tema di TARSU) - con ciò ribadendo la c.d. “ultrattività” delladichiarazione - alla cui stregua la dichiarazione «ha effetto anche per glianni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei datidichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo…» (art. 1,comma 685, cit.). Ciò giustifica la presunzione di persistenza dellasituazione denunciata, gravando sull’ente impositore l’onere di esercitare ilpotere di accertamento per verificare la sopravvenienza di situazionidiverse.Alcun rilievo, al fine di escludere il giudicato sulla assenza diproduzione di rifiuti e sulla intervenuta denuncia al Comune, puòstesso favorevoli, aventi ad oggetto l’acconto e il saldo della TARI relativaall’anno 2015, in quanto concernenti un periodo antecedente allapresentazione della denuncia di cui all’art. 1, comma 685, della legge n.147/2013. Peraltro, si evidenzia che, come ripetutamente affermato daquesta Corte, ove sulla medesima questione si siano formati due giudicaticontrastanti (tali comunque non potendosi ritenere quelli di cui soprarispetto all’assenza di una dichiarazione in variazione per un periodoNumero registro generale 2581/2022Numero sezionale 1927/2026Numero di raccolta generale 21209/2026Data pubblicazione 22/06/2026antecedente all’anno 2016), al fine di stabilire quale dei due debbaprevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che ilsecondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, purché la secondasentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta arevocazione (v, tra le altre, Cass., n. 19273/2025). Nel caso in esame,l’ordinanza n. 37965/2022, sottoposta a revocazione con esito negativo, èdivenuta irrevocabile nell’anno 2024, in forza dell’ordinanza che hadichiarato inammissibile la revocazione.5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.6. Considerate le alterne vicende processuali relative alla debenza deltributo in oggetto per le diverse annualità, va disposta la compensazionetra le parti delle spese del giudizio. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese giudiziali; aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della legge n. 228/2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovutoCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/2/2026.IL PRESIDENTEGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21209/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris