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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 dicembre 2014

Cassazione n. 26186/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2059/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin ROMA

V. GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

NAPOLI n. 10441/2014 depositata il02/12/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] svolge la professione di odontoiatra in agro campano ed era attinto da avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 con metodo analitico induttivo.

Segnatamente, l'ente impositore rilevava una sproporzione dei costi per i macchinari, reperiti tramite contratto leasing, rispetto alle entrate dichiarate, tanto da concretare l’inverosimile reiterata conduzione in perdita dell'attività professionale.

Il giudice di prossimità apprezzava le ragioni della parte contribuente, ma il collegio di appello riformava la sentenza, confermando nella sua interezza la ripresa a tassazione.

Avverso questa sentenza propone ricorso il dottor [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a due mezzi cassatori, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso.

In prossimità dell’adunanza, il contribuente ha depositato memoria, evidenziando l’avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 193/2016 CONSIDERATO Il ricorrente ha presentato in data 05.04.2017 istanza di definizione agevolata prot. 2017-EQUISDR-2004462, cui è seguita comunicazione delle somme dovute dell’Equitalia del 14.6.2017 per complessivi € 14.540,82 da pagare in cinque rate.

Il ricorrente ha versato nei termini la rate dovute con i seguenti pagamenti con ricevute di pagamento –[OSCURATO:PERSONA], versati in atti.

Pertanto, la controversia è ritualmente definita con procedura agevolata ed il giudizio dev’essere dichiarato estinto.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le ha anticipate, ai sensi degli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2059/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin ROMA V. GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. NAPOLI n. 10441/2014 depositata il02/12/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] svolge la professione di odontoiatra in agro campano ed era attinto da avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 con metodo analitico induttivo. Segnatamente, l'ente impositore rilevava una sproporzione dei costi per i macchinari, reperiti tramite contratto leasing, rispetto alle entrate dichiarate, tanto da concretare l’inverosimile reiterata conduzione in perdita dell'attività professionale. Il giudice di prossimità apprezzava le ragioni della parte contribuente, ma il collegio di appello riformava la sentenza, confermando nella sua interezza la ripresa a tassazione. Avverso questa sentenza propone ricorso il dottor [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a due mezzi cassatori, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso. In prossimità dell’adunanza, il contribuente ha depositato memoria, evidenziando l’avvenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 193/2016 CONSIDERATO Il ricorrente ha presentato in data 05.04.2017 istanza di definizione agevolata prot. 2017-EQUISDR-2004462, cui è seguita comunicazione delle somme dovute dell’Equitalia del 14.6.2017 per complessivi € 14.540,82 da pagare in cinque rate. Il ricorrente ha versato nei termini la rate dovute con i seguenti pagamenti con ricevute di pagamento –[OSCURATO:PERSONA], versati in atti. Pertanto, la controversia è ritualmente definita con procedura agevolata ed il giudizio dev’essere dichiarato estinto. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le ha anticipate, ai sensi degli
Sentenza Cassazione n. 26186/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris