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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16077/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2025 del TRIBUNALE di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di due mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, ritenuto il reato unificato dal vincolo della continuazione con i reati oggetto delle sentenze del Tribunale di Torino del 3.07.2025, irrevocabile il 19.09.2025 e del 30.04.2025, irrevocabile il 26.04.2025, a titolo di aumento per la continuazione sulla pena inflitta con le predette sentenze, articolando un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca; Considerato che il motivo espone doglianze non consentite in sede di legittimità, poiché le stesse, oltre ad essere costituite da mere doglianze in punto di fatto, sono volte a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e risultano avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto il giudice di secondo grado ha in modo puntuale e congruo spiegato perché vada disposta la confisca, atteso che il denaro in sequestro, pari a 35,00 euro è provento di attività illecita (il reato per cui si procede è quello di cessione di una dose di cocaina, per un peso pari a circa 1 grammo); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P P.Q.MU [OSCURATO:PERSONA] L Saiai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2025 del TRIBUNALE di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], al quale è stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. di due mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, ritenuto il reato unificato dal vincolo della continuazione con i reati oggetto delle sentenze del Tribunale di Torino del 3.07.2025, irrevocabile il 19.09.2025 e del 30.04.2025, irrevocabile il 26.04.2025, a titolo di aumento per la continuazione sulla pena inflitta con le predette sentenze, articolando un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca; Considerato che il motivo espone doglianze non consentite in sede di legittimità, poiché le stesse, oltre ad essere costituite da mere doglianze in punto di fatto, sono volte a prefigurare una rivalutazione e alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e risultano avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto il giudice di secondo grado ha in modo puntuale e congruo spiegato perché vada disposta la confisca, atteso che il denaro in sequestro, pari a 35,00 euro è provento di attività illecita (il reato per cui si procede è quello di cessione di una dose di cocaina, per un peso pari a circa 1 grammo); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P P.Q.MU [OSCURATO:PERSONA] L Saiai
Sentenza Cassazione n. 16077/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris