CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 settembre 2026
Cassazione n. 25521/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
strazione e legale rappresentante protempore, con gli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].- ricorrente -controDo [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, qualemandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA].- controricorrente e ricorrente incidentale -controrappresentato e difeso, con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA].- controricorrente -Numero registro generale 6166/2022Numero sezionale 3181/2026Numero di raccolta generale 25521/2026Data pubblicazione 18/09/2026avverso il decreto del Tribunale di Padova, Sez. I civile, pubblicato il27.1.2022, n. cron. 646/2022, n. Rep. 265/2022, reso nell’ambito delprocedimento ex art. 98 l.fall. R.G. 6767/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9.9.2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale, con il decreto indicato in premessa, decidendo sull’opposizionedell’odierna ricorrente avverso l’esclusione del privilegio fondiario, harigettato l’opposizione e confermato la declaratoria di nullità del mutuoipotecario fondiario per mancato rispetto del limite di finanziabilità previstodall’art. 38, comma 2, TUB e stabilito dalla Banca d’Italia in conformità alledeliberazioni del CICR (80% del valore dei beni ipotecati secondo la deliberadel 22.4.1995)1.1 Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A è affidato a cinque motivi; il controricorsocon ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a sette motivi.Resiste la curatela fallimentare.Hanno depositato memoria la ricorrente principale e quella incidentale.Il P.G., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], hachiesto l’accoglimento dei ricorsi.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 38 TUB, “nella parte in cuiil Tribunale di Padova ha ritenuto che il superamento del limite di finanziabilitàdell’80% costituisca un limite inderogabile all’autonomia privata in ragionedella natura pubblica dell’interesse tutelato”.2. Il secondo e terzo motivo del ricorso principale, articolati sempre ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., come violazione dell’art. 38TUB, sono stati avanzati solo in via subordinata al mancato accoglimento delprimo motivo di ricorso.3. Il quarto mezzo denuncia la “falsa applicazione dell’art. 1424 c.c., inrelazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., per aver il Tribunale di Padova escluso lasussistenza dei presupposti per la conversione del negozio (opinabilmente)ritenuto nullo, sul versante della “non conoscenza della nullità” ad opera delleNumero registro generale 6166/2022Numero sezionale 3181/2026Numero di raccolta generale 25521/2026Data pubblicazione 18/09/2026parti, avendo riguardo alla conoscenza “della causa” della possibile invaliditàed omettendo invece di considerare l’effettivo stato soggettivo rilevante delleparti”.4. Il sesto motivo prospetta un vizio di “violazione degli artt. 2727 e 2729c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per aver il Tribunale di Padovaescluso la ricorrenza dei presupposti per la conversione del negozio(opinabilmente) nullo …”.5. La società controricorrente propone un secondo motivo di ricorsoincidentale con il quale denuncia “ex art. 360, n. 3, c.p.c.: violazione e falsadegli artt. 1363-2367-1418-1419-1813 e ss. cc. e 38 D.lgs. n. 38/1993”.6. Sono condivisibili le osservazioni svolte dalla Procura generale nella suarequisitoria scritta.6.1 Il primo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorrenteincidentale, da trattare in base al c.d. principio della ragione più liquida, sonoinvero fondati.Secondo l’arresto delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 33719 del16/11/2022 il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto,non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, néposta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramentespecificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità divigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale",in forza di una norma di natura non imperativa la cui violazione è, dunque,insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuoormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessagaranzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio diquell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento deirischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.Come infatti spiegato con la sentenza sopra richiamata, qualora i contraentiabbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale(finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca e garantitoda ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in talsenso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito),Numero registro generale 6166/2022Numero sezionale 3181/2026Numero di raccolta generale 25521/2026Data pubblicazione 18/09/2026non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il contratto, al fine dineutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negozialevalidamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale diappartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenzadi una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limitedi finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione delcontratto in termini di mutuo fondiario.Ne consegue l’accoglimento del ricorso principale e di quello incidentale neitermini sopra indicati, con assorbimento dei restanti motivi. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale ed il secondo delricorso incidentale; dichiara assorbiti tutti gli altri motivi; cassa il decretoimpugnato con rinvio al Tribunale di Padova che, in diversa composizione,deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 9.9.2026Il Presidente