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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2025

Cassazione n. 22202/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9830/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sede di SALERNO n. 6911/2022 depositata i l 20/10/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La ricorrente è proprietaria di un opificio industriale, deputato alla lavorazione del tabacco, ubicato nel pieno centro storico del Comune di Cava de’ Tirreni (ad appena 500 metri dalla sede del Comune), in zona urbanizzata e fornita di infrastrutture primarie e secondarie.L’opificio è dotato di una vasca di equalizzazione e di due impianti di depurazione di tipo biologico a ricircolo di fanghi attivi, posti in successione.

Al termine delle due fasi di depurazione, i reflui trattati vengono convogliati nel collettore fognario del Comune di Cava de’ Tirreni per il cui utilizzo la ricorrente corrisponde al Comune la tariffa annuale per il servizio idrico integrato.

2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha reclamato, in aggiunta,la spettanza del contributo di bonifica per gli anni d’imposta 2006-2007-2010 e 2011 relativamente agli immobili facenti parte dell’opificio industriale, per un importo complessivo pari a euro 17.058,30, con avviso di notifica n. 4860109680 per gli anni 2006, 2007 e 2010 ed avviso di pagamento n. 4811627071 per l’anno 2011.

3. Tali avvisi sono stati impugnati innanzi al Tribunale di Salerno che, con sentenza n. 84 del 20.1.2016, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, e la causa è stata riassunta presso la CTP di Salerno che, con sentenza n. 6324 depositata in data 14.11.2016, ha rigettato il ricorso.

4. Formulato appello da parte della società contribuente, che aveva prodotto anche perizie di parte,con sentenza n. 3754 depositata in data 19.4.2018, la C.T.R. per la Campania, Sezione Staccata di Salerno, lo ha accolto e il Consorzio ha impugnato per cassazione la suddetta sentenza.

5. Con ordinanza n. 15846 depositata in data 8.6.2021 questa Corte ha accoltoil ricorso del Consorzio, ritenendo che la motivazione del giudice del gravame fosse apparente, cassando con rinvio la decisione.

6. All’esito del giudizio di rinvio, la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania, ha emesso la sentenza di rigetto in questa sede impugnata, con la quale ha riconosciuto la validità del piano di classifica del Consorzio, ritenendo che l’inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica avesse comportato una presunzione di vantaggio per il fondo, ai sensi dell’art. 860 c.c. e dell’art. 10 del R.D. n. 215/1933, sollevando con ciò il Consorzio dall’onere di provare il beneficio concreto, anche con riferimento alla salvaguardia idraulica generale del territorio.

Ha ritenuto altresì che la documentazione prodotta non avesse escluso l’effettiva attività consortile svolta nell’intero perimetro di contribuenza, né i benefici idraulici potenzialmente rilevanti per gli immobili della contribuente, in particolare in relazione alla difesa da allagamenti, la cui assenza non è stata provata, anche in ragione del fatto che lo stabilimento si trovava in una zona urbana densamente abitata, verosimilmente già protetta da opere di bonifica, con riflessi positivi sul valore degli immobili: una maggiore distanza dalle opere consortili non escludeva vantaggi diretti, come l’aumento del valore immobiliare o la migliorata viabilità.

Ha chiarito, infine, che la circostanza che non fossero state realizzate opere diverse dalla manutenzione fosse irrilevante, poiché il beneficio può anche essere prospettico e derivare da interventi effettuati altrove e che il fatto che MST si fosse avvalsa di servizi pubblici fognari e ne avesse pagato i relativi oneri, non la esonerasse dagli obblighi contributivi verso il Consorzio.

7. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso il Consorzio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

La sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare il fatto storico processuale per cui la contestazione del beneficio fondiario da parte della società si era appuntata su specifiche e ben individuate opere di bonifica, che era stato lo stesso Consorzio di bonifica ad invocare a supposto fondamento del beneficio stesso.

In particolare l’esame delle specifiche contestazioni avanzate dalla Società in relazione ad una consulenza tecnica prodotta - ed alle relative deduzioni del Consorzio – sarebbe stata “presso ché totalmente pretermesso dalla sentenza impugnata”.

1.1. La censura non è fondata.

1.2. Invero, si assume che in sede di appello il Consorzio, per evidenziare il beneficio fondiario specifico, aveva dedotto che: (..) a differenza di quanto erroneamente contestato, sia il Fol 12 sia il Fol 25 sono serviti da plurime opere di bonifica, e cioè: 1) il [OSCURATO:PERSONA]; 2) Idrocave 2;3) il [OSCURATO:PERSONA]. .

Era stata anche prodotta una consulenza la quale aveva rilevato che: - Dalla conformazione orografica del territorio in cui insiste lo stabilimento della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., si evince chiaramente che lo stesso risulta ubicato in prossimità al confine del perimetro di contribuenza e, ancor più, in posizione altimetrica favorevole rispetto al deflusso naturale delle acque meteoriche.; - [OSCURATO:PERSONA] (richiamato nelle controdeduzioni) scorre infatti in un alveo che risulta altimetricamente conformato con un declivio naturale verso Nord-Ovest, cioè in direzione opposta alla posizione a Sud-Est dello stabilimento della [OSCURATO:SOCIETA]., con una distanza dallo stesso di circa 1500m (cfr. allegato 1 cartografia distanze dalle opere di bonifica).; - Mentre i due pozzi Idrocave 2 e Cosimato (anch’essi richiamati nelle controdeduzioni) distano rispettivamente 2000m e 2250m dallo stabilimento (cfr. allegato 1 cartografia distanze dalle opere di bonifica).

Inoltre, sia il [OSCURATO:PERSONA] che i due pozzi (Idrocave 2 e Cosimato) ricadono in fogli catastali differenti da quelli individuati nelle controdeduzioni; in particolare il vallone Piscicoli risulta al confine tra il foglio 12 ed i fogli 7 e 8, mentre i due pozzi ricadono, rispettivamente, nei fogli 11 e

6. Infine, è opportuno notare che all’interno del foglio 12 ricade solo una piccola parte dell’intero complesso industriale che invece insiste prevalentemente nel foglio

25. (cfr.

Allegata cartografia con individuazione dei fogli catastali) .

1.3. Si assume, quindi, che il giudice del gravame non abbia esaminato i dati dedotti in consulenza di parte con riferimento ai profili della conformazione orografica del territorio sul quale insiste lo stabilimento; quanto al [OSCURATO:PERSONA] la circostanza che scorre “in un alveo altimetricamente conformato con declivio naturale nord- ovest, in direzione opposta alla posizione sud-est dello stabilimento”; e, infine, che le altre due opere richiamate dal Consorzio fossero dei semplici pozzi.

Nel dedurre ciò, la parte ricorrente richiama alcuni rilievi della CTR ma omette di richiamare il seguente rilievo secondo il quale: la documentazione presentata non è idonea ad escludere l’attività svolta dal Consorzio nell’intero perimetro di contribuenza con benefici idraulici interessanti anche la zona sulla quale insistono gli immobili, specie sotto il profilo della difesa da fenomeni di allagamento e ristagno di acque, fenomeni in effetti non adeguatamente specificati e comprovati e dai quali deve presumersi che la contribuente sia stata dunque utilmente difesa, eventualmente anche grazie ad opere già in precedenza realizzate (nessun fenomeno di allagamento è stato ad esempio comprovato come avvenuto nella annualità in questione) .

I temi della conformazione e del declivio, dedotti come omessi, devono quindi ritenersi esaminati con detto rilievo della CGT-2 Campania.

1.4. La questione della distanza delle opere di bonifica, infine, è stata anch’essa esaminata sul rilievo che tali presumibili vantaggi diretti in tema di maggior valore degli immobili, sicurezza della zona e dei relativi trasporti (circostanza non irrilevante per una attività industriale con presumibile movimentazione di merci), del resto, non sarebbero esclusi nemmeno da una maggiore distanza delle opere di bonifica .

1.5. Da ultimo, va rilevato che difetta (anche) il requisito della decisività nel senso che, per come esaminata la questione dalla CGT2 (in relazione alla difesa da fenomeni di allagamento e ristagno di acque), quanto viene dedotto si risolve in un (mero) diverso apprezzamento in fatto.

1.6. La censura non può dunque essere accolta, essendo il motivo infondato.

2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 810 c.c. e degli artt. 10 e 11 Regio Decreto 13.2.1933, n. 215, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

La sentenza gravata applicherebbe falsamente le disposizioni in materia di beneficio fondiario, in quanto quest’ultimo, in relazione al caso concreto, finirebbe per essere interpretato in termini meramente astratti, e non già in termini di fruibilità concreta delle opere di bonifica, come invece richiesto dalla Corte Costituzionale ai fini della legittimità dell’imposizione.

Il riferimento ai "presumibili vantaggi diretti in tema di maggior valore degli immobili" che il fondo della ricorrente trarrebbe dalle opere di bonifica, pur fondato su un’interpretazione astrattamente corretta, avrebbe finito per produrre, nel caso concreto, effetti giuridici in contrasto con tale interpretazione: la dilatazione della “presunzione di beneficio” non può spingersi sino a farla assurgere a presunzione assoluta e sino ad annullare qualsivoglia legame, concreto e non meramente astratto, tra le opere di bonifica e il beneficio concretamente ritraibile dal fondo del consorziato, pena l’incostituzionalità di un simile orientamento.

2.1. Deve rilevarsi che la sentenza della CTR fonda la propria soluzione su diversi argomenti, solo uno dei quali (il beneficio astrattamente derivante dal possibile maggior valore dell’immobile) viene preso in considerazione ai fini dell’invocata violazione di legge.

2.2. Viceversa, la CTR ha fatto leva anche sulla difesa da fenomeni di allagamento e ristagno di acque “dai quali deve presumersi che la contribuente sia stata dunque utilmente difesa, eventualmente anche grazie ad opere già in precedenza realizzate” (cfr. penultima pagina della motivazione).

2.3. La censura non può dunque essere accolta.

Parte ricorrente assume che Se dunque la possibilità di fruizione delle opere di bonifica deve essere concreta, come insegna il Giudice delle Leggi, erra la Sentenza impugnata, in presenza di specifica contestazione, ad ipotizzare la sussistenza di “presumibili vantaggi diretti”, in modo del tutto astratto .

2.4. Valorizzando l’insieme della motivazione della sentenza impugnata, il motivo non risulta accoglibile: è infondato perché la CGT- 2 Campania ha individuato nella difesa idraulica lo specifico beneficio fondiario, che non ha dunque carattere astratto, maè individuato nella sua concretezza anche con rifermento al fondo interessato nella presente controversia.

3. Il ricorso va conseguentemente rigettato nella sua interezza.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

5. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro

2. 500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9830/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sede di SALERNO n. 6911/2022 depositata i l 20/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente è proprietaria di un opificio industriale, deputato alla lavorazione del tabacco, ubicato nel pieno centro storico del Comune di Cava de’ Tirreni (ad appena 500 metri dalla sede del Comune), in zona urbanizzata e fornita di infrastrutture primarie e secondarie.L’opificio è dotato di una vasca di equalizzazione e di due impianti di depurazione di tipo biologico a ricircolo di fanghi attivi, posti in successione. Al termine delle due fasi di depurazione, i reflui trattati vengono convogliati nel collettore fognario del Comune di Cava de’ Tirreni per il cui utilizzo la ricorrente corrisponde al Comune la tariffa annuale per il servizio idrico integrato. 2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha reclamato, in aggiunta,la spettanza del contributo di bonifica per gli anni d’imposta 2006-2007-2010 e 2011 relativamente agli immobili facenti parte dell’opificio industriale, per un importo complessivo pari a euro 17.058,30, con avviso di notifica n. 4860109680 per gli anni 2006, 2007 e 2010 ed avviso di pagamento n. 4811627071 per l’anno 2011. 3. Tali avvisi sono stati impugnati innanzi al Tribunale di Salerno che, con sentenza n. 84 del 20.1.2016, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, e la causa è stata riassunta presso la CTP di Salerno che, con sentenza n. 6324 depositata in data 14.11.2016, ha rigettato il ricorso. 4. Formulato appello da parte della società contribuente, che aveva prodotto anche perizie di parte,con sentenza n. 3754 depositata in data 19.4.2018, la C.T.R. per la Campania, Sezione Staccata di Salerno, lo ha accolto e il Consorzio ha impugnato per cassazione la suddetta sentenza. 5. Con ordinanza n. 15846 depositata in data 8.6.2021 questa Corte ha accoltoil ricorso del Consorzio, ritenendo che la motivazione del giudice del gravame fosse apparente, cassando con rinvio la decisione. 6. All’esito del giudizio di rinvio, la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania, ha emesso la sentenza di rigetto in questa sede impugnata, con la quale ha riconosciuto la validità del piano di classifica del Consorzio, ritenendo che l’inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica avesse comportato una presunzione di vantaggio per il fondo, ai sensi dell’art. 860 c.c. e dell’art. 10 del R.D. n. 215/1933, sollevando con ciò il Consorzio dall’onere di provare il beneficio concreto, anche con riferimento alla salvaguardia idraulica generale del territorio. Ha ritenuto altresì che la documentazione prodotta non avesse escluso l’effettiva attività consortile svolta nell’intero perimetro di contribuenza, né i benefici idraulici potenzialmente rilevanti per gli immobili della contribuente, in particolare in relazione alla difesa da allagamenti, la cui assenza non è stata provata, anche in ragione del fatto che lo stabilimento si trovava in una zona urbana densamente abitata, verosimilmente già protetta da opere di bonifica, con riflessi positivi sul valore degli immobili: una maggiore distanza dalle opere consortili non escludeva vantaggi diretti, come l’aumento del valore immobiliare o la migliorata viabilità. Ha chiarito, infine, che la circostanza che non fossero state realizzate opere diverse dalla manutenzione fosse irrilevante, poiché il beneficio può anche essere prospettico e derivare da interventi effettuati altrove e che il fatto che MST si fosse avvalsa di servizi pubblici fognari e ne avesse pagato i relativi oneri, non la esonerasse dagli obblighi contributivi verso il Consorzio. 7. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso il Consorzio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare il fatto storico processuale per cui la contestazione del beneficio fondiario da parte della società si era appuntata su specifiche e ben individuate opere di bonifica, che era stato lo stesso Consorzio di bonifica ad invocare a supposto fondamento del beneficio stesso. In particolare l’esame delle specifiche contestazioni avanzate dalla Società in relazione ad una consulenza tecnica prodotta - ed alle relative deduzioni del Consorzio – sarebbe stata “presso ché totalmente pretermesso dalla sentenza impugnata”. 1.1. La censura non è fondata. 1.2. Invero, si assume che in sede di appello il Consorzio, per evidenziare il beneficio fondiario specifico, aveva dedotto che: (..) a differenza di quanto erroneamente contestato, sia il Fol 12 sia il Fol 25 sono serviti da plurime opere di bonifica, e cioè: 1) il [OSCURATO:PERSONA]; 2) Idrocave 2;3) il [OSCURATO:PERSONA]. . Era stata anche prodotta una consulenza la quale aveva rilevato che: - Dalla conformazione orografica del territorio in cui insiste lo stabilimento della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., si evince chiaramente che lo stesso risulta ubicato in prossimità al confine del perimetro di contribuenza e, ancor più, in posizione altimetrica favorevole rispetto al deflusso naturale delle acque meteoriche.; - [OSCURATO:PERSONA] (richiamato nelle controdeduzioni) scorre infatti in un alveo che risulta altimetricamente conformato con un declivio naturale verso Nord-Ovest, cioè in direzione opposta alla posizione a Sud-Est dello stabilimento della [OSCURATO:SOCIETA]., con una distanza dallo stesso di circa 1500m (cfr. allegato 1 cartografia distanze dalle opere di bonifica).; - Mentre i due pozzi Idrocave 2 e Cosimato (anch’essi richiamati nelle controdeduzioni) distano rispettivamente 2000m e 2250m dallo stabilimento (cfr. allegato 1 cartografia distanze dalle opere di bonifica). Inoltre, sia il [OSCURATO:PERSONA] che i due pozzi (Idrocave 2 e Cosimato) ricadono in fogli catastali differenti da quelli individuati nelle controdeduzioni; in particolare il vallone Piscicoli risulta al confine tra il foglio 12 ed i fogli 7 e 8, mentre i due pozzi ricadono, rispettivamente, nei fogli 11 e 6. Infine, è opportuno notare che all’interno del foglio 12 ricade solo una piccola parte dell’intero complesso industriale che invece insiste prevalentemente nel foglio 25. (cfr. Allegata cartografia con individuazione dei fogli catastali) . 1.3. Si assume, quindi, che il giudice del gravame non abbia esaminato i dati dedotti in consulenza di parte con riferimento ai profili della conformazione orografica del territorio sul quale insiste lo stabilimento; quanto al [OSCURATO:PERSONA] la circostanza che scorre “in un alveo altimetricamente conformato con declivio naturale nord- ovest, in direzione opposta alla posizione sud-est dello stabilimento”; e, infine, che le altre due opere richiamate dal Consorzio fossero dei semplici pozzi. Nel dedurre ciò, la parte ricorrente richiama alcuni rilievi della CTR ma omette di richiamare il seguente rilievo secondo il quale: la documentazione presentata non è idonea ad escludere l’attività svolta dal Consorzio nell’intero perimetro di contribuenza con benefici idraulici interessanti anche la zona sulla quale insistono gli immobili, specie sotto il profilo della difesa da fenomeni di allagamento e ristagno di acque, fenomeni in effetti non adeguatamente specificati e comprovati e dai quali deve presumersi che la contribuente sia stata dunque utilmente difesa, eventualmente anche grazie ad opere già in precedenza realizzate (nessun fenomeno di allagamento è stato ad esempio comprovato come avvenuto nella annualità in questione) . I temi della conformazione e del declivio, dedotti come omessi, devono quindi ritenersi esaminati con detto rilievo della CGT-2 Campania. 1.4. La questione della distanza delle opere di bonifica, infine, è stata anch’essa esaminata sul rilievo che tali presumibili vantaggi diretti in tema di maggior valore degli immobili, sicurezza della zona e dei relativi trasporti (circostanza non irrilevante per una attività industriale con presumibile movimentazione di merci), del resto, non sarebbero esclusi nemmeno da una maggiore distanza delle opere di bonifica . 1.5. Da ultimo, va rilevato che difetta (anche) il requisito della decisività nel senso che, per come esaminata la questione dalla CGT2 (in relazione alla difesa da fenomeni di allagamento e ristagno di acque), quanto viene dedotto si risolve in un (mero) diverso apprezzamento in fatto. 1.6. La censura non può dunque essere accolta, essendo il motivo infondato. 2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 810 c.c. e degli artt. 10 e 11 Regio Decreto 13.2.1933, n. 215, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. La sentenza gravata applicherebbe falsamente le disposizioni in materia di beneficio fondiario, in quanto quest’ultimo, in relazione al caso concreto, finirebbe per essere interpretato in termini meramente astratti, e non già in termini di fruibilità concreta delle opere di bonifica, come invece richiesto dalla Corte Costituzionale ai fini della legittimità dell’imposizione. Il riferimento ai "presumibili vantaggi diretti in tema di maggior valore degli immobili" che il fondo della ricorrente trarrebbe dalle opere di bonifica, pur fondato su un’interpretazione astrattamente corretta, avrebbe finito per produrre, nel caso concreto, effetti giuridici in contrasto con tale interpretazione: la dilatazione della “presunzione di beneficio” non può spingersi sino a farla assurgere a presunzione assoluta e sino ad annullare qualsivoglia legame, concreto e non meramente astratto, tra le opere di bonifica e il beneficio concretamente ritraibile dal fondo del consorziato, pena l’incostituzionalità di un simile orientamento. 2.1. Deve rilevarsi che la sentenza della CTR fonda la propria soluzione su diversi argomenti, solo uno dei quali (il beneficio astrattamente derivante dal possibile maggior valore dell’immobile) viene preso in considerazione ai fini dell’invocata violazione di legge. 2.2. Viceversa, la CTR ha fatto leva anche sulla difesa da fenomeni di allagamento e ristagno di acque “dai quali deve presumersi che la contribuente sia stata dunque utilmente difesa, eventualmente anche grazie ad opere già in precedenza realizzate” (cfr. penultima pagina della motivazione). 2.3. La censura non può dunque essere accolta. Parte ricorrente assume che Se dunque la possibilità di fruizione delle opere di bonifica deve essere concreta, come insegna il Giudice delle Leggi, erra la Sentenza impugnata, in presenza di specifica contestazione, ad ipotizzare la sussistenza di “presumibili vantaggi diretti”, in modo del tutto astratto . 2.4. Valorizzando l’insieme della motivazione della sentenza impugnata, il motivo non risulta accoglibile: è infondato perché la CGT- 2 Campania ha individuato nella difesa idraulica lo specifico beneficio fondiario, che non ha dunque carattere astratto, maè individuato nella sua concretezza anche con rifermento al fondo interessato nella presente controversia. 3. Il ricorso va conseguentemente rigettato nella sua interezza. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. 5. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2. 500,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppos
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