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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2025

Cassazione n. 17430/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAciabz-alp.4~1.1e-papti+ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso per cassazione, come così correttamente riqualificato l'atto di appello, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 19/10/2021, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 650 cod. pen. e lo ha condannato alla pena di euro 200,00 di ammenda; Ritenuto che l'impugnazione è stata proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, al momento della presentazione dell'atto di impugnazione, non risultava inserito nell'albo tematico nazionale gestito dal [OSCURATO:PERSONA] come avvocato abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

Ritenuto che, in disparte i profili di inammissibilità del ricorso centrato esclusivamente su censure di merito inammissibili con riguardo ai profili deducibili con il mezzo, l'impugnazione proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione processuale, relativamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità, per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 aprile 2025 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAciabz-alp.4~1.1e-papti+ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso per cassazione, come così correttamente riqualificato l'atto di appello, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 19/10/2021, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 650 cod. pen. e lo ha condannato alla pena di euro 200,00 di ammenda; Ritenuto che l'impugnazione è stata proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, al momento della presentazione dell'atto di impugnazione, non risultava inserito nell'albo tematico nazionale gestito dal [OSCURATO:PERSONA] come avvocato abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Ritenuto che, in disparte i profili di inammissibilità del ricorso centrato esclusivamente su censure di merito inammissibili con riguardo ai profili deducibili con il mezzo, l'impugnazione proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione processuale, relativamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità, per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2025 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 17430/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris