CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 37629/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/1/2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria difensiva in atti; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi su ciascun punto della decisione è riproduttiva di argomentazioni già esaminate dalla Corte di appello che ha correttamente inquadrato le coordinate normative cui ricondurre la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, lett. d), d.P.R. 309/1990 facendo corretta applicazione dei principi di questa Corte in materia secondo cui l'aggravante dell'essere stato il fatto commesso da persona armata, di cui all'art. 80, lett.d), d.P.R. §i ottobre 1990, n. 309, presuppone il solo rapporto di coincidenza temporale e di luogo tra la detenzione della droga e quella dell'arma in capo alla stessa persona, non essendo richiesta anche una contestualità causale alla realizzazione della condotta di detenzione dello stupefacente (Sez. 6, n. 5197 del 10/11/2017, Feretti, Rv. 272150). Manifestamente infondato la denuncia di vizio di motivazione in punto di responsabilità, di misura del trattamento sanzióhatorio e mancata disapplicazione della recidiv • w• Le argomentazioni logiche della Corte di merito, che ha compiutamente esaminato le evidenze di prova a carico e che, ai fini della mancata applicazione della diminuente del rito abbreviato, ha condiviso il giudizio di superfluità dell'esame del carabiniere che aveva effettuato la perquisizione a casa dell'imputato, esame cui era stata subordinato l'accesso al rito, non sono suscettibili di rilievi in questa sede e non sono depotenziate dalle tesi difensive che suggeriscono una lettura alternativa delle risultanze di prova su un aspetto del tutto neutro rispetto alla posizione dell'imputato e che riguardava, invece, quella della convivente (già assolta in primo grado). L'aggravante e la recidiva hanno comportato l'applicazione di una pena finale elevata (anni nove di reclusione) del tutto proporzionata alla complessiva gravità dei fatti ed al negativo giudizio sulla personalità dell'imputato, gravato di due precedenti specifici: aspetti, anche questi, ben evidenziati nella sentenza impugnata. Rilevato che la memoria difensiva depositata in vista dell'udienza non aggiunge argomenti rilevanti al fine di superare la rilevata indeducibilità dei motivi; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere estensor