CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 marzo 2026
Cassazione n. 14570/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria trasmessa dalla parte civile con la quale è stato chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di ReggioCalabria ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] indata 26 settembre 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato peril reato di violenza privata (art. 610 cod. pen.), dichiarando viceversa non doversiprocedere, per intervenuta prescrizione, per l’ulteriore reato di porto in luogopubblico di arma impropria (art. 4, comma 2 e 3, legge n. 110 del 18 aprile 1975).2. Il ricorso proposto dall’imputato consta di un unico motivo con il quale sideduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., l’apparenza,l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza in ordine allavalutazione di attendibilità della persona offesa e l’omessa risposta ai motivi diappello.Il ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA],dopo aver richiamato i principi giurisprudenziali in materia di “doppia conforme”sentenza di condanna e di reciproca integrazione tra le due sentenze, avrebbecomunque omesso di vagliare il motivo di appello proposto, con il quale era stataevidenziata la non attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni sarebberostate determinate dal preciso scopo di accusare ingiustamente l’imputato «pereliminare un suo concorrente, in un contesto di motivi lavorativi».[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.2. Deve premettersi che, come ripetutamente posto in evidenza da questaCorte, «in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della personaoffesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvoche la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifestecontraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi nonfondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, odanche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minimaplausibilità» (da ultimo Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025, dep. 2026, Abbruzzese,Rv. 289333 – 01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 - 01).In relazione poi all’adeguatezza dell’apparato motivazionale, deve rilevarsiche il giudice dell’impugnazione non è tenuto a confutare qualsiasi specificadeduzione difensiva allorché, dalla motivazione complessiva del provvedimento, lastessa risulti comunque implicitamente disattesa.È stato più volte osservato infatti che «In tema di motivazione della sentenza,è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per laformazione del proprio convincimento, così da consentire l'individuazione dell'iterlogico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante ilsilenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame ove essa siadisattesa dalla motivazione complessivamente considerata, posto che non ènecessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma èsufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di talededuzione, senza lasciare spazio a una valida alternativa» (Sez. 3, n. 3239 del04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 – 01; in senso analogo Sez. 2, n. 35817del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741 – 01).Ebbene, dalla lettura del provvedimento impugnato non si ravvisa alcunacarenza motivazionale, né illogicità intrinseche o contraddizioni rispetto alle fontidi prova richiamate.I Giudici dell’appello, dopo avere ricostruito la vicenda sul piano fattuale inbase delle dichiarazioni della persona offesa, si sono soffermati sulla valutazionedi tale narrazione, ritenendola «credibile e coerente», anche tenuto conto della«convergenza tra l’esito delle ispezioni, a seguito del ritrovamento dell’arma, e ledichiarazioni rese». Per quanto espresso in modo sintetico, dunque, vi è stato unapprezzamento della prova sia sul piano della coerenza e linearità intrinseca delnarrato che su quello del riscontro esterno alla ricostruzione, con il rinvenimentodel “seghetto”, utilizzato per la minaccia, sul posto in cui si erano svolti i fatti.Non assume rilievo il fatto che la Corte di appello non abbia espressamenterichiamato la diversa ricostruzione prospettata dall’appellante, implicitamenteritenuta non credibile perché in contrasto con l’accertamento effettuato.Deve rilevarsi, tra l’altro, che l’odierno ricorrente, con l’appello, si erasemplicemente limitato a sostenere di essere stato calunniato per ragioni diconcorrenza lavorativa senza addurre alcun elemento a sostegno di tale versione,sicché non vi erano riscontri oggettivi o circostanze specifiche sulle quali la Cortedi appello avrebbe potuto soffermarsi in modo maggiormente approfondito.3. Il ricorso deve dunque ritenersi manifestamente infondato, in quantodeduce una carenza di motivazione che è smentita dalla lettura del provvedimentoimpugnato. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento segue quella al pagamentodella sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta congrua, di euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammendeCosì deciso il 27 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]