Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024

Cassazione n. 04466/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01XAWD1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e consiiderato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Genova confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 22/3/202maveva riconosciuto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia,; -rilevato che l'unico motivo formulato in punto di sussistenza del dolo di ricettazione e qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod.pen. reitera rilievi adeguatamente scrutinati e motivatamente disattesi dalla Corte di merito che, a pag. 3, ha esposto le ragioni alla base del rigetto del gravame difensivo; -considerato che la valutazione dei giudici di merito è conforme alla costante giurisprudenza di legittimità alla cui stregua, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere tratta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2„ n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713 - 01; n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120-01; Se2:. 3, n. 40385 del 5/7/2019, Rv. 276935- 01); - ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrenl:e al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01XAWD1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e consiiderato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Genova confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 22/3/202maveva riconosciuto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia,; -rilevato che l'unico motivo formulato in punto di sussistenza del dolo di ricettazione e qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod.pen. reitera rilievi adeguatamente scrutinati e motivatamente disattesi dalla Corte di merito che, a pag. 3, ha esposto le ragioni alla base del rigetto del gravame difensivo; -considerato che la valutazione dei giudici di merito è conforme alla costante giurisprudenza di legittimità alla cui stregua, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere tratta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2„ n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713 - 01; n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120-01; Se2:. 3, n. 40385 del 5/7/2019, Rv. 276935- 01); - ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrenl:e al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04466/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris