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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2024

Cassazione n. 46867/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata in data 14 ottobre 2024 con cui il difensore della ricorrente insiste nei motivi di ricorso; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione degli artt. 420, 420-quater, 581, comma 1-quater e 586 cod. proc. pen., è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte a mente del quale, in tema di impugnazione di sentenza pronunciata nei confronti di imputato dichiarato assente, lo specifico mandato ad impugnare nonché la dichiarazione o elezione di domicilio di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., devono essere depositate contestualmente all'atto di appello, trattandosi di manifestazione indefettibile della consapevole volontà di impugnare, sicché la loro mancanza o successiva allegazione, pur se in data antecedente all'inizio del giudizio di impugnazione, determina l'inammissibilità del gravame (Sez. 2, n. 27774 del 23/05/2024, Rv. 286634 - 01; Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, Rv. 286088-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 12 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata in data 14 ottobre 2024 con cui il difensore della ricorrente insiste nei motivi di ricorso; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione degli artt. 420, 420-quater, 581, comma 1-quater e 586 cod. proc. pen., è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte a mente del quale, in tema di impugnazione di sentenza pronunciata nei confronti di imputato dichiarato assente, lo specifico mandato ad impugnare nonché la dichiarazione o elezione di domicilio di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., devono essere depositate contestualmente all'atto di appello, trattandosi di manifestazione indefettibile della consapevole volontà di impugnare, sicché la loro mancanza o successiva allegazione, pur se in data antecedente all'inizio del giudizio di impugnazione, determina l'inammissibilità del gravame (Sez. 2, n. 27774 del 23/05/2024, Rv. 286634 - 01; Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, Rv. 286088-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] i
Sentenza Cassazione n. 46867/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris