CassazionedecretoSezione 6Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 36907/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37589/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 25; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA].; - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, n. 3091/2019, depositata il giorno 11 luglio 2019; [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 luglio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con due mezzi avverso la sentenza in epigrafe nella parte in cui ne ha confermato la condanna alla restituzione, in favore degli odierni intimati [OSCURATO:PERSONA], Cosimo e, [OSCURATO:PERSONA], dei compensi percepiti in relazione all'incarico da questi conferito per l'impugnazione di licenziamento, in conseguenza della risoluzione del contratto d'opera professionale ritenuta ascrivibile a suo inadempimento; gli intimati non svolgono difese; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. considerato che: deve preliminarmente rilevarsi l'improcedibilità del ricorso, in quanto tardivamente depositato nella cancelleria della Corte di cassazione in data 20 dicembre 2019, oltre il termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto (nella specie effettuata in data 28/11/2019): termine dettato, a pena di improcedibilità, dall'art. 369 cod. proc. civ.; l'improcedibilità avrebbe dovuto comunque dichiararsi anche in ragione del mancato deposito, da parte del ricorrente, unitamente a copia autentica della sentenza impugnata, della relata della notificazione (che si afferma essere stata effettuata in data 3 ottobre 2019), in violazione dell'art. 369, comma secondo, num. 2, cod. proc. civ.; manca invero qualsiasi documentazione relativa alla notifica della sentenza; copia di tale relazione non è stata nemmeno ali unde acquisita;la notifica del ricorso non supera la c.d. prova di resistenza (Cass.10/07/2013, n. 17066), essendo stata effettuata in data 28/11/2019, oltre 60 giorni dopo la data di pubblicazione della sentenza (11/7/2019); non avendo gli intimati svolto difese, non v'è luogo a provvedere sul regolamento delle spese; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il giorno 15 luglio 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) DEPOSITATO