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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20337/2026

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O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che confermava la condanna per calunnia); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto, con due distinti motivi, errata applicazione della fattispecie di calunnia (il ricorrente segnalò un possibile illecito comportamento contabile e fiscale dei familiari che, stante la cd. soglia quantitativa necessaria per l'apertura di un procedimento penale a carico dell'incolpato, non consentiva l'esercizio dell'azione penale, con conseguente configurabilità di un reato impossibile e difetto dell'elemento soggettivo, non configurabile in termini di dolo eventuale) e relativo vizio di motivazione; rilevato che i motivi reiterano censure cui la Corte d'appello ha replicato con argomentazione sintetica, ma completa e logica, rilevando: per un verso, che le indagini avviate a seguito di esposto-querela dell'imputato - il quale denunciò fatturazioni per operazioni inesistenti intercorse tra le società di famiglia, oltre all'intestazione fittizia del terreno alla sorella - dimostrarono l'infondatezza dell'incolpazione e quindi la sussistenza della calunnia; per altro verso, che l'imputato aveva un forte movente a danneggiare i suoi familiari poiché la tentata estorsione, accertata in punto di fatto ma per cui intervenne assoluzione in primo grado, fu commessa proprio minacciando denuncia alla Guardia di finanza (come puntualmente accaduto quando non ottenne ciò che voleva); ritenuto, pertanto, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.

P.Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (che confermava la condanna per calunnia); esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto, con due distinti motivi, errata applicazione della fattispecie di calunnia (il ricorrente segnalò un possibile illecito comportamento contabile e fiscale dei familiari che, stante la cd. soglia quantitativa necessaria per l'apertura di un procedimento penale a carico dell'incolpato, non consentiva l'esercizio dell'azione penale, con conseguente configurabilità di un reato impossibile e difetto dell'elemento soggettivo, non configurabile in termini di dolo eventuale) e relativo vizio di motivazione; rilevato che i motivi reiterano censure cui la Corte d'appello ha replicato con argomentazione sintetica, ma completa e logica, rilevando: per un verso, che le indagini avviate a seguito di esposto-querela dell'imputato - il quale denunciò fatturazioni per operazioni inesistenti intercorse tra le società di famiglia, oltre all'intestazione fittizia del terreno alla sorella - dimostrarono l'infondatezza dell'incolpazione e quindi la sussistenza della calunnia; per altro verso, che l'imputato aveva un forte movente a danneggiare i suoi familiari poiché la tentata estorsione, accertata in punto di fatto ma per cui intervenne assoluzione in primo grado, fu commessa proprio minacciando denuncia alla Guardia di finanza (come puntualmente accaduto quando non ottenne ciò che voleva); ritenuto, pertanto, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00. P.Q
Sentenza Cassazione n. 20337/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris