CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33768/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 35913-2018 proposto da: E-[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 122, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in CERVINARA, VIA C. [OSCURATO:PERSONA], 13; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4620/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16.10.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.11.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino – Sezione distaccata di Cervinara la [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n.35913 sez. S2 -ud. 29-11-2022 - 2 - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirla condannare all’eliminazione di circa 250m di linea elettrica, tralicci e blocchi dal fondo di sua proprietà ubicato in agro di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto bonariamente all’Enel di rimuovere detta linea elettrica in data 03.10.2000; in data 09.11.2001 la società dichiarava che avrebbe spostato la linea nel termine di giorni 90, ma a tanto non aveva provveduto. Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. contestava nel merito la fondatezza della pretesa, eccependo l’esercizio della servitù di elettrodotto; spiegava, altresì, domanda riconvenzionale per il riconoscimento di tale servitù per intervenuta usucapione. 2. Il Tribunale di Avellino, con sentenza parziale n. 35/2009, accoglieva la domanda attorea, condannando la società convenuta alla rimozione degli impianti installati; rigettava la domanda riconvenzionale. Con sentenza definitiva n. 170/2011, il giudice di prime cure accoglieva la domanda di risarcimento dei danni avanzata da Saccavino, e condannava la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. al pagamento della somma di €7.120,08. 3. Avverso dette pronunce proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli. La ricezione dell’atto di appello da parte della Saccavino si ebbe solo in data 22.07.2014: costituitasi, l’appellata eccepiva l’irritualità dell’instaurazione dell’impugnazione e dell’iniziale notifica, per violazione degli artt. 330 e 291 cod. proc. civ., in quanto il termine perentorio era stato concesso due volte all’appellante ed era comunque giunto a destinazione dopo circa tre anni dall’instaurazione del procedimento. Nel merito, confutava i motivi di appello e proponeva appello incidentale condizionato per ottenere le ulteriori annualità, in ragione di €647,00 Ric. 2018 n.35913 sez. S2 -ud. 29-11-2022 - 3 - per ogni anno, a titolo di danno emergente già liquidato dal Tribunale, fino alla concreta rimozione dell’impianto ancora insistente sul fondo. 4. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 4620/2018 qui impugnata, dichiarava inammissibile l’appello, e condannava [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA]. A sostegno della sua decisione, la Corte territoriale osservava che: - in sede di notifica della sentenza di prime cure n. 170/2011, [OSCURATO:PERSONA] indicava espressamente, con esplicito riferimento all’art. 330 cod. proc. civ., di avere la sua residenza in [OSCURATO:PERSONA] (AV), II traversa di via [OSCURATO:PERSONA], n. 1. L’appellante chiese la (prima) notifica dell’atto di appello presso lo studio del procuratore di primo grado, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Cervinara alla via del Balzo, n. 61. Poiché nella prima udienza di comparizione l’appellante dichiarava di non aver ricevuto l’avviso di ricevimento della notifica, chiedeva alla Corte di concedere termine per la ri-notificazione alla controparte, non costituitasi; termine concesso ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., ma che appare irrituale per la mancanza di prova della consegna materiale dell’atto di appello. La (seconda) notifica avvenne presso l’abitazione del procuratore di primo grado della Saccavino in via Partenio, e il plico venne consegnato alla moglie convivente dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con emissione di regolare CAN. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. chiese rinvio per la precisazione delle conclusioni e, alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata il 04.06.2014, chiedeva di nuovo termine per ulteriore notifica, poiché la consegna dell’atto era avvenuta presso indirizzo diverso da quello indicato nella richiesta di notifica. Disposta la terza notifica con ordinanza del 4/5.06.2014, finalmente essa aveva esito positivo, in quanto veniva eseguita sia a Ric. 2018 n.35913 sez. S2 -ud. 29-11-2022 - 4 - mezzo posta, sia a mani tramite [OSCURATO:PERSONA], presso i luoghi noti, ossia alla parte personalmente e presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - l’appello è inammissibile ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., perché la seconda notifica non andava a buon fine, in quanto priva del CAN (Comunicazione di [OSCURATO:PERSONA]) ed effettuata presso l’abitazione del procuratore. La disposizione citata prevede la perentorietà del termine nuovamente concesso per la notifica dell’atto introduttivo del procedimento, rilevata dal giudice la sussistenza del vizio di nullità dell’originaria notifica: l’appellante, dunque, avrebbe dovuto provvedere tempestivamente all’attività a lui incombente per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e cioè, alla luce dell’orientamento di questa Corte, entro la metà dei termini indicati dall’art. 325 cod. proc. civ. (Cass. n.14594/2016). 5. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, affidandolo ad un unico motivo. Si difendeva [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso. In prossimità dell’adunanza entrambe le parti depositavano memorie. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.a deduce nullità della sentenza e del procedimento di secondo grado in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. – errata declaratoria di inammissibilità dell’appello per omessa e tardiva notificazione – error in procedendo – violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115, 137, 139, 149, 154, 156, 157, 160, 162, 170, 291, 325, 327, 330, e della L. n. 890/1982. Lamenta la ricorrente: a) che la notifica della sentenza definitiva di primo grado fu richiesta, in data 30.06.2011, non solo dalla Saccavino, ma anche dal suo procuratore: pertanto, la prima notifica fu correttamente effettuata all’indirizzo dello Ric. 2018 n.35913 sez. S2 -ud. 29-11-2022 - 5 - studio del difensore costituito in primo grado, peraltro tempestivamente, ossia in data 26.07.2011. D’altra parte, non vi era alcun elemento per ritenere venuto meno il rapporto di mandato tra la parte ed il suo difensore e, in ogni caso, la prima notificazione non è stata eseguita in via esclusiva ad opera della parte, bensì soprattutto ad opera del suo difensore; b) la verifica del rispetto dei termini perentori per la proposizione delle impugnazioni è rimessa a criteri obiettivi, cioè la consegna del plico all’[OSCURATO:PERSONA] ai fini della notifica. Poiché la notificazione dell’impugnazione non si era conclusa positivamente per circostanze non imputabili al notificante, ma al disservizio delle [OSCURATO:PERSONA], la seconda notificazione ha effetto fin dalla data dell’iniziale attivazione del procedimento notificatorio, ossia dal 26.07.2011 (Cass. n. 4842/2012), stante il granitico p rincipio di scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione nei confronti del notificante (momento della consegna all’[OSCURATO:PERSONA]) e nei confronti del destinatario (momento di ricezione), enunciato dalle decisioni della Corte Cost. n. 477/2002, n. 28, 97/2004, n. 154/2005; c) l’allora appellante non avrebbe potuto riprendere da sé il procedimento notificatorio, atteso che si è in presenza di citazione ad udienza fissa e, pertanto, i tempi di notificazione sono condizionati dal rispetto del termine a comparire ex art. 163 - bis : risultando incontestabilmente consegnata la notifica all’appellata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] non vi erano i tempi utili per riprendere autonomamente il processo notificatorio, posto che l’udienza era stata fissata per l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. In conclusione, la richiesta di seconda notificazione, elevata alla prima udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], fu correttamente concessa dalla Corte d’Appello, poiché la controparte non si era costituita, né la ricevuta di ritorno era mai pervenuta; d) la seconda notificazione fu consegnata all’[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]: il plico giunse Ric. 2018 n.35913 sez. S2 -ud. 29-11-2022 - 6 - erroneamente presso l’abitazione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e fu consegnato nelle mani della moglie convivente che restituì regolare CAN: ne segue che tale notificazione è pienamente valida ed efficace ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ. e dell’orientamento costante della Corte di legittimità (da ultimo: Cass. n. 8418/2018); e) il procedimento notificatorio si era già validamente concluso alla data del 22.02.2012 (data di accettazione della notificazione da parte del difensore tramite sua moglie convivente): per mero scrupolo la parte appellante richiedeva l’autorizzazione ad una terza notificazione, concessa con ordinanza collegiale del 04.06.2014 non già sul rilievo di un vizio ma stante l’irregolarità della consegna presso l’abitazione, anziché lo studio del difensore, su iniziativa dell’agente postale. Si verte dunque in tema di irregolarità, neanche corretta tramite revoca dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che non comportano inesistenza della notificazione, tanto più che la parte si è costituita in giudizio. 1.1. Il motivo è infondato, ancorché si debbano correggere le motivazioni della sentenza impugnata; il richiamo ivi operato alla sentenza di questa Corte n. 14594 del 15.07.2016, infatti, non è pertinente, giacché tale pronuncia concerne non l’ipotesi della notifica nulla ma l’ipotesi della notifica tentata non andata a buon fine. 1.2. Una volta disposto il rinnovo della notificazione dell’atto di appello, la seconda notificazione doveva essere eseguita ritualmente nel temine assegnato. Nella specie, invece, la seconda notificazione alla parte appellata era nulla perché eseguita in un indirizzo (Cervinara, via Partenio n. 61) non corrispondente a quello dello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (Cervinara, via C. [OSCURATO:PERSONA] n. 61), presso cui la parte appellata aveva eletto domicilio; a nulla rileva, d’altra parte, che all’indirizzo di Cervinara, via Partenio n. 61, si trovasse la residenza privata del suddetto avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018 n.35913 sez. S2 -ud. 29-11-2022 - 7 - 1.3. Tanto basta a confermare il giudizio di seconde cure, dovendosi giudicare irrituale il termine per una ulteriore rinnovazione della notifica dell’atto di appello, concesso dalla Corte distrettuale con l’ordinanza del 4/5 giugno 2014. Va infatti qui richiamato il principio già espresso da questa Corte per cui, nell'ipotesi in cui venga disposta la rinnovazione della notifica nulla di un atto processuale, ove venga dichiarata l'invalidità anche della notificazione in rinnovazione, non è più possibile ordinare un'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art. 162 c.p.c., perché, quando la nullità è dichiarata la prima volta, il giudice assegna un termine per la rinnovazione, la cui natura perentoria non consente che, per il completamento della medesima attività sia concesso un nuovo termine, atteso che l'art. 153 c.p.c. vieta la proroga dei termini perentori, salvo che sussistano i presupposti per la rimessione in termini. (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19218/19 Rv. 654757 –01). 2. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €3.200,00 per compensi, oltre a €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto Ric. 20