CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 03647/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04BQ5L ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte -di Appello di Bologna; con sentenza emessa in data 27/4/2022, confermava la sentenza resa del G.U.P. del Tribunale di Forlì in data 5/11/2021, che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di rapina e minaccia a pubblici ufficiali allo stesso contestati. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale isi deduce violazione di legge e difetto della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il delitto di rapina consumata in, luogo della fattispecie tentata, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti in diritto posto che ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico (Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Rv. 269858 - 01); ritenuto che il secondo motivo appare analogamente reiterativo di aspetti già devoluti alla corte di appello e da questa adeguatamente risolti posto che dalla ricostruzione dei fatti è emerso come le minacce furono espresse all'indirizzo dei pubblici ufficiali mentre gli stessi erano intenti al compimento di atti di ufficio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q..M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/2022 Il