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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 giugno 2024

Cassazione n. 16052/2024

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]** * PresidenteAMMINISTRAZIONE* * Consigliere *Ud 23/04/2024 CC* DAL * Consigliere* * * * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 7074/2023 R G proposto da* * avvocato *rappresentato e difeso da se stesso ex art 86 c p c ricorrente[OSCURATO:PERSONA]* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* 10 presso lo studio dell avvocato * * * che lo rappresenta e difende unitamenteall avvocato * * * come daprocura speciale in atti controricorrentenonchè contro* avv * * avv * intimati[OSCURATO:PERSONA] il DECRETO della CORTE D APPELLO di TORINO n45/2022 depositato il 13/01/2023* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024dal Consigliere * * * *[OSCURATO:PERSONA]* * ha impugnato il decreto reso in data 20febbraio 2020 con il quale il Giudice * di Asti nonapprovando i rendiconti relativi agli anni 2015 2016 2017 da luipresentati in qualità di amministratore di sostegno della madre* * * nonché il rendiconto finale 2018 hadichiarato chiusa l amministrazione di sostegno a favore dellasignora * nelle more interdetta su iniziativa dell altro figliodisponendo la trasmissione del provvedimento alla Procura dellaRepubblica per le valutazioni di competenza in ordine allasussistenza dei reati di cui agli artt 314 323 328 c p nonché altutore e al protutore per le iniziative ex art 382 e 411 c cAi rendiconti erano state presentate osservazioni depositate daltutore della signora * avv * nonché dall altro figliodell amministrata * * e dal nipote evidenziandoprelievi non giustificati da parte dell amministratore di sostegno perrilevanti importi negli anni 2015 2016 2017 2018 con bonifici infavore dello stesso amministratore per oltre 100 000 00 euro nel2015 per oltre 230 000 00 euro nel 2016 per oltre 220 000 00euro nel 2017 e per oltre 275 000 00 euro nel 2018 Si contestavache l amministratore di sostegno avvocato avesse provveduto adassumere di propria iniziativa ed omettendo di informare il Giudicetutelare il patrocinio della madre in numerose cause giudiziali econtroversie stragiudiziali che avevano visto la beneficiariacontrapposta ai familiari inoltre che le consistenti parcellefatturate per asserite prestazioni professionali rese nell interessedell amministrata fossero state emesse in autonomia avendoprovveduto l amministratore di sostegno ad autoliquidare inproprio favore i compensi per le diverse prestazioni legali e a2 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024prelevare direttamente i relativi importi dal conto corrente dellabeneficiaria senza alcun nulla osta o autorizzazione del Giudicetutelare ed infine l omesso tempestivo deposito dei rendicontiannuali deposito ottenuto solo dopo reiterati solleciti da parte delGiudice tutelare* ha proposto reclamo osservando che il Giudicetutelare avrebbe errato a consentire la presentazione diosservazioni da parte di soggetto che non era il tutore o erede ein ogni caso che i suoi rendiconti erano regolari poiché egli nonnecessitava di autorizzazione alcuna per proporre giudizi o resisterein giudizio a difesa della madre essendo il suo legalerappresentanteLa Corte d appello adita in riassunzione dopo che il [OSCURATO:PERSONA] si era dichiarato incompetente ha respinto il reclamoosservando che l art 380 secondo comma c c dettato in materiadi tutela ma richiamato dall art 411 c c consente al giudice disottoporre il conto annuale dell amministrazione a qualcheprossimo parente o affine ha ritenuto infondato il secondo motivodi reclamo relativo alla pretesa omessa concessione di un termineper controdeduzioni richiesta valutata come meramente dilatoriaposto che nella relazione accompagnatoria * *aveva già depositato note di replica ai rilievi sulla gestionecontenuti nelle memorie di osservazioni del tutore e nel merito haritenuto che i prelievi fossero ingiustificati poiché in ragione diquanto disposto dal decreto di apertura della misura di protezionela beneficiaria non poteva assumere obbligazioni per importisuperiori ad euro 500 00 se non con l assistenzadell amministratore e l autorizzazione del Giudice tutelare nellaspecie ha osservato la Corte che l amministratore aveva ecceduto ipropri poteri di rappresentanza processuale conferendo a se stessoun mandato professionale oneroso3 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso percassazione * * affidandosi a due motivi Si èdifeso con controricorso * * Il ricorrente hadepositato memoriaRILEVATO CHE1 Con il primo motivo del ricorso si censura ilprovvedimento della Corte di appello di Torino in relazione all art360 n 4 c p c per violazione del diritto di difesa e del principiodel contraddittorio stante la mancata concessione dei termini per ildeposito sia delle memorie istruttorie che delle memorieconclusionali e delle relative repliche ex art 190 c p c nonché inrelazione all art 360 n 3 c p c per violazione dell art 45 disp attc c terzo comma in applicazione del quale l impugnazione delrendiconto dell amministratore deve decidersi con sentenza dalTribunale in sede contenziosa ed in composizione collegiale ex art50 bis c p c D lgs n 51 del 1998 art 56 si deduce la erroneaapplicazione in ipotesi di giudizio di rendiconto dellaamministrazione di sostegno ex art 386 ult co c c del ritocamerale in luogo del rito ordinario di cognizione La parte contestala competenza della Corte d appello rilevando che il decreto di nonapprovazione del rendiconto si impugna come egli ha fatto con unTribunale e che per questo provvedimento non vale la regolaenunciata dalle sezioni unite della Suprema Corte con la sentenzan 21985/2021 in ordine alla reclamabilità in Corte d appello deidecreti del Giudice tutelare Pertanto rileva il ricorrenteerroneamente il Tribunale di Asti ha dichiarato la propriaincompetenza * che egli riassumendo il giudizio innanzialla Corte d appello ha proposto detta eccezione di incompetenza“in via preliminare” e cioè alla prima udienza di trattazione del 20maggio 2022 rilevando a verbale espressamente l incompetenza4 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024funzionale della Corte per essere ancora competente in materia ilTribunale di Asti in composizione collegiale ed in ogni casosempre in via preliminare chiedendo la concessione dei terminiper deduzioni istruttorie e per le doverose repliche istanzeistruttorie e repliche difensive* eccepisce che il ricorrente invece di riassumereinnanzi alla Corte avrebbe dovuto proporre regolamento dicompetenza e comunque che la relativa eccezione è stata dedottain udienza e non con il ricorso per riassunzione2 Il motivo è inammissibileIl ricorrente deduce di avere contestato la competenzainnanzi alla stessa Corte d appello davanti alla quale avevariassunto il giudizio ma non di avere proposto regolamento dicompetenza ex art 42 c p c e quindi ha prestato acquiescenza alladecisione del Tribunale di Asti che ha dichiarato la propriaincompetenza e indicato la competenza della Corte d appelloinquadrando il provvedimento reso dal Giudice tutelare tra quelliimpugnabili ex art 720 bis c p c ratione temporis vigente e comeintrepretato dalle sezioni unite di questa Corte Deve quiricordarsi che la riassunzione anche a fini cautelativi non precludedi per sé la contestazione della competenza Cass n 19654 del13/09/2006 che è però preclusa dall inutile scadere del termine dicui all art 47 c p c e nel caso di specie non risulta che la parteriassumendo davanti al giudice indicato come competente abbiaanche e separatamente proposto nei termini il regolamento dicompetenza Come correttamente osserva la controparte èimproduttiva di effetti la contestazione della competenzaesplicitata nel giudizio di riassunzione e peraltro non con ilricorso ma solo in udienza poiché le pronunce negative sullacompetenza si impugnano soltanto con il regolamento dicompetenza5 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024Ne consegue anche l inammissibilità del rilievo in ordine allamancata concessione dei termini per la comparsa conclusionale dalmomento che la parte non impugnando la decisione sullacompetenza ha accettato tutti gli aspetti della pronuncia negativadel Tribunale di Asti presupposti e connessi con la declinatoriadella competenza in essi compresi quelli relativi al rito applicabileIl Tribunale di Asti infatti ha negato la propria competenzapoiché ha inquadrato il provvedimento di mancata approvazione delrendiconto nell ambito di quelli resi ai sensi dell art 720 bis c p cratione temporis vigente da trattarsi con il rito cameraleQuanto al resto la Corte d appello ha verificato che ilcontraddittorio era stato rispettato accertando che la parte avevaavuto modo di contraddire ai rilievi presentati dal tutore cosìdella flessibilità e quindi pur dovendo rispettare il principio delcontraddittorio si caratterizza per la particolare celerità esemplicità di forme a tale giudizio non sono applicabili ledisposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria esegnatamente quelle relative alla assegnazione dei termini previstidall art 190 c p c per il deposito delle comparse conclusionali edelle memorie di replica Cass n 29865 del 12/10/20223 Con il secondo motivo del ricorso si censura ilprovvedimento della Corte di appello di Torino in relazione all art360 n 5 c p c per errore nella ricostruzione del fatto posto afondamento della decisione e per omesso esame ed omessamotivazione sulla giustificazione della intera attività gestionalecompiuta in continuità e in virtù della procura notarile già esistenteal momento della nomina quale amministratore di sostegno econtenente un mandato gestionale in rem propriam illimitato exart 1723 comma 2 cc nonché una procura generale alle liti ex art1722 c c con la conseguente totale obliterazione di elementi6 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024decisivi regolarmente dedotti che ove valutati dalla Corte torineseavrebbero comportato una diversa decisione sulla autorizzazionedell intera attività compiuta e pertanto sulla approvazione previaratifica del rendiconto dell amministratore di sostegno in esame Ilricorrente deduce che la Corte d appello di Torino è incorsa in unerrore evidente e grave nella ricostruzione di un fatto posto afondamento della decisione laddove ha omesso completamente divalutare l esistenza pacificamente documentale dell atto notarilecontenente la procura speciale con un mandato anche in rempropriam irrevocabile al ricorrente a gestire tutto il patrimonioimmobiliare della amministrata anche per quota indivisa conpoteri di incasso e spese e compensazione senza limiti di prelievo edi spesa e una procura generale alle liti Si tratta di un atto notarileprecedente all incardinarsi del procedimento di amministrazione disostegno valutato dal Giudice tutelare del Tribunale di Asti che neha tenuto in debito conto come si evince dal decreto di nomina incontinuità gestionale amministrativa La parte deduce che ilmandato ricevuto aveva pacificamente per oggetto atti relativiall esercizio di una attività continuativa dal 1985 di gestione emessa a reddito di immobili che non essendo la sopravvenutaincapacità del mandante idonea all estinzione è certamente daconsiderarsi in vigore in perfetta continuità essendo irrevocabilenon avendo il provvedimento di nomina ad amministratore disostengo reso dal Giudice tutelare stabilito diversamente sul puntoIl ricorrente in memoria precisa inoltre che nel procedimentopenale aperto in seguito alla segnalazione del Giudice tutelare ilP M ha formulato richiesta di archiviazione4 Il motivo è inammissibile4 1 In primo luogo si osserva che la parte pur deducendoche si tratta di un fatto pacifico e documentale non spiega quandodove e in che termini lo ha sottoposto ai giudici di merito nel7 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024provvedimento impugnato non si fa cenno della questione tantoche la controparte ne eccepisce la novità in quanto solo oggi ilricorrente per la prima volta parla di una procura generale mentreinnanzi al Tribunale aveva parlato di un mandato per obbligazionicontratte in precedenza il controricorrente peraltro contestaarticolatamente che le attività per cui il ricorrente si èautoliquidato le parcelle fossero comprese nella procura generaleDeve qui richiamarsi il principio secondo il quale ove unadeterminata questione giuridica – che implichi un accertamento difatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnatail ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità hal onere al fine di evitare una statuizione di inammissibilità pernovità della censura non solo di allegarne l avvenuta deduzioneinnanzi al giudice di merito ma anche di indicare in quale atto delgiudizio precedente vi abbia provveduto onde dare modo alla Cortedi cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzioneprima di esaminare nel merito la questione stessa Cass24/01/2019 n 2038 Cass 28/07/2008 n 20518 Cass907/20184 2 Deve anche osservarsi sotto il profilo della rilevanzadella censura e della pretesa decisività del fatto dedotto checome questa Corte ha già affermato il decreto di apertura dellaamministrazione di sostegno toglie efficacia alla procura volontariase e nella misura in cui la procura riguardi quegli atti per i quali ilGiudice tutelare estende al beneficiario le limitazioni previste dallenorme che regolano l interdizione e la inabilitazioneQualora la persona anteriormente all apertura diamministrazione di sostegno abbia rilasciato una procura generaleo speciale in favore di un terzo o di un parente come nellafattispecie essa ha con questo atto fondato sulla capacità diliberamente disporre dei propri diritti espresso la volontà di8 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024affidare la gestione dei suoi interessi in tutto o in parte almandatario Se successivamente è nominato un amministratore disostegno e sono conferiti al predetto poteri di rappresentanza o diassistenza decade di per sé la procura anteriore se riguardaquegli atti per cui sono estese al beneficiario le stesse limitazionidell interdetto o dell inabilitato venendo meno il presupposto sulquale la procura si fonda e cioè la piena capacità di esercitarequei diritti e di disporne A mente dell art 1722 c c infattil interdizione o l inabilitazione del mandante comporta l estinzionedel mandato nulla dice la norma per il caso in cui il mandantedivenga beneficiario di un provvedimento di amministrazione disostegno ma è evidente che lo scopo della norma è di affermareche nessuna procura volontaria può continuare ad avere effetto nelmomento in cui si limita la capacità di agire del mandante Cassn 3600 del 08/02/2024 in motivazioneL art 1722 c c è stato scritto in un momento storico in cui leuniche misure limitative della capacità di agire erano la interdizionee la inabilitazione e – verosimilmente per un difetto dicoordinamento non è stato aggiornato dopo l entrata in vigoredella legge 9 gennaio 2004 n 6 che introduce nel codice la nuovamisura di protezione per la persona priva di autonomia Tuttavial art 411 c c introdotto dalla predetta legge 6/2004 consente diestendere al beneficiario gli stessi effetti limitazioni e decadenzepreviste per l interdetto o l inabilitato sebbene con la specificaindicazione degli atti che il beneficiario non può compiere o nonpuò compiere da solo e ispirandosi al principio che la capacità diagire va limitata nella minore misura possibile ne discende acascata che si estendono al beneficiario gli effetti delle limitazioniimposte che siano previsti ex lege e quindi anche gli effetti previstidall art 1722 c c sia pure con riferimento ai soli attiespressamente indicati dal Giudice tutelare * vale non solo nel9 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024caso in cui sia nominato amministratore di sostegno personadiversa dal precedente rappresentante volontario ma anche nelcaso in cui sia nominata la stessa persona che in questo casotrarrà la fonte dei suoi poteri non più dalla procura ma dal decretodi apertura della amministrazione di sostegno entro il perimetrotracciato e con i limiti in esso imposti ad esempio l obbligo dirichiedere la preventiva autorizzazione del giudice tutelare4 3 Nel caso di specie la Corte ha accertato che gli atticompiuti dall amministratore erano atti per i quali la capacità diagire della beneficiaria era stata limitata prevedendo che detti attisi potessero compiere solo con la assistenza dell amministratore eprevia autorizzazione del Giudice tutelare e ed è questo il puntoqui rilevante e non gli esiti del procedimento penale di cuiperaltro non si ha piena contezzaQuanto al resto si tratta di osservazioni di merito che nontrovano ingresso in sede di legittimità dovendosi qui ricordare chela censura ex art 360 n 5 c p c non può consistere nella difformitàdell apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice delmerito rispetto a quello preteso dalla parte spettando solo algiudice predetto individuare le fonti del proprio convincimentovalutare le prove controllarne l attendibilità e la concludenzascegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee adimostrare i fatti in discussione dare prevalenza all uno o all altromezzo di prova cfr Cass SU n 8053 del 2014Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorsoLe spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivoVa disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52* del contributo unificato ove dovuto10 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]** * PresidenteAMMINISTRAZIONE* * Consigliere *Ud 23/04/2024 CC* DAL * Consigliere* * * * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 7074/2023 R G proposto da* * avvocato *rappresentato e difeso da se stesso ex art 86 c p c ricorrente[OSCURATO:PERSONA]* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* 10 presso lo studio dell avvocato * * * che lo rappresenta e difende unitamenteall avvocato * * * come daprocura speciale in atti controricorrentenonchè contro* avv * * avv * intimati[OSCURATO:PERSONA] il DECRETO della CORTE D APPELLO di TORINO n45/2022 depositato il 13/01/2023* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024dal Consigliere * * * *[OSCURATO:PERSONA]* * ha impugnato il decreto reso in data 20febbraio 2020 con il quale il Giudice * di Asti nonapprovando i rendiconti relativi agli anni 2015 2016 2017 da luipresentati in qualità di amministratore di sostegno della madre* * * nonché il rendiconto finale 2018 hadichiarato chiusa l amministrazione di sostegno a favore dellasignora * nelle more interdetta su iniziativa dell altro figliodisponendo la trasmissione del provvedimento alla Procura dellaRepubblica per le valutazioni di competenza in ordine allasussistenza dei reati di cui agli artt 314 323 328 c p nonché altutore e al protutore per le iniziative ex art 382 e 411 c cAi rendiconti erano state presentate osservazioni depositate daltutore della signora * avv * nonché dall altro figliodell amministrata * * e dal nipote evidenziandoprelievi non giustificati da parte dell amministratore di sostegno perrilevanti importi negli anni 2015 2016 2017 2018 con bonifici infavore dello stesso amministratore per oltre 100 000 00 euro nel2015 per oltre 230 000 00 euro nel 2016 per oltre 220 000 00euro nel 2017 e per oltre 275 000 00 euro nel 2018 Si contestavache l amministratore di sostegno avvocato avesse provveduto adassumere di propria iniziativa ed omettendo di informare il Giudicetutelare il patrocinio della madre in numerose cause giudiziali econtroversie stragiudiziali che avevano visto la beneficiariacontrapposta ai familiari inoltre che le consistenti parcellefatturate per asserite prestazioni professionali rese nell interessedell amministrata fossero state emesse in autonomia avendoprovveduto l amministratore di sostegno ad autoliquidare inproprio favore i compensi per le diverse prestazioni legali e a2 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024prelevare direttamente i relativi importi dal conto corrente dellabeneficiaria senza alcun nulla osta o autorizzazione del Giudicetutelare ed infine l omesso tempestivo deposito dei rendicontiannuali deposito ottenuto solo dopo reiterati solleciti da parte delGiudice tutelare* ha proposto reclamo osservando che il Giudicetutelare avrebbe errato a consentire la presentazione diosservazioni da parte di soggetto che non era il tutore o erede ein ogni caso che i suoi rendiconti erano regolari poiché egli nonnecessitava di autorizzazione alcuna per proporre giudizi o resisterein giudizio a difesa della madre essendo il suo legalerappresentanteLa Corte d appello adita in riassunzione dopo che il [OSCURATO:PERSONA] si era dichiarato incompetente ha respinto il reclamoosservando che l art 380 secondo comma c c dettato in materiadi tutela ma richiamato dall art 411 c c consente al giudice disottoporre il conto annuale dell amministrazione a qualcheprossimo parente o affine ha ritenuto infondato il secondo motivodi reclamo relativo alla pretesa omessa concessione di un termineper controdeduzioni richiesta valutata come meramente dilatoriaposto che nella relazione accompagnatoria * *aveva già depositato note di replica ai rilievi sulla gestionecontenuti nelle memorie di osservazioni del tutore e nel merito haritenuto che i prelievi fossero ingiustificati poiché in ragione diquanto disposto dal decreto di apertura della misura di protezionela beneficiaria non poteva assumere obbligazioni per importisuperiori ad euro 500 00 se non con l assistenzadell amministratore e l autorizzazione del Giudice tutelare nellaspecie ha osservato la Corte che l amministratore aveva ecceduto ipropri poteri di rappresentanza processuale conferendo a se stessoun mandato professionale oneroso3 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso percassazione * * affidandosi a due motivi Si èdifeso con controricorso * * Il ricorrente hadepositato memoriaRILEVATO CHE1 Con il primo motivo del ricorso si censura ilprovvedimento della Corte di appello di Torino in relazione all art360 n 4 c p c per violazione del diritto di difesa e del principiodel contraddittorio stante la mancata concessione dei termini per ildeposito sia delle memorie istruttorie che delle memorieconclusionali e delle relative repliche ex art 190 c p c nonché inrelazione all art 360 n 3 c p c per violazione dell art 45 disp attc c terzo comma in applicazione del quale l impugnazione delrendiconto dell amministratore deve decidersi con sentenza dalTribunale in sede contenziosa ed in composizione collegiale ex art50 bis c p c D lgs n 51 del 1998 art 56 si deduce la erroneaapplicazione in ipotesi di giudizio di rendiconto dellaamministrazione di sostegno ex art 386 ult co c c del ritocamerale in luogo del rito ordinario di cognizione La parte contestala competenza della Corte d appello rilevando che il decreto di nonapprovazione del rendiconto si impugna come egli ha fatto con unTribunale e che per questo provvedimento non vale la regolaenunciata dalle sezioni unite della Suprema Corte con la sentenzan 21985/2021 in ordine alla reclamabilità in Corte d appello deidecreti del Giudice tutelare Pertanto rileva il ricorrenteerroneamente il Tribunale di Asti ha dichiarato la propriaincompetenza * che egli riassumendo il giudizio innanzialla Corte d appello ha proposto detta eccezione di incompetenza“in via preliminare” e cioè alla prima udienza di trattazione del 20maggio 2022 rilevando a verbale espressamente l incompetenza4 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024funzionale della Corte per essere ancora competente in materia ilTribunale di Asti in composizione collegiale ed in ogni casosempre in via preliminare chiedendo la concessione dei terminiper deduzioni istruttorie e per le doverose repliche istanzeistruttorie e repliche difensive* eccepisce che il ricorrente invece di riassumereinnanzi alla Corte avrebbe dovuto proporre regolamento dicompetenza e comunque che la relativa eccezione è stata dedottain udienza e non con il ricorso per riassunzione2 Il motivo è inammissibileIl ricorrente deduce di avere contestato la competenzainnanzi alla stessa Corte d appello davanti alla quale avevariassunto il giudizio ma non di avere proposto regolamento dicompetenza ex art 42 c p c e quindi ha prestato acquiescenza alladecisione del Tribunale di Asti che ha dichiarato la propriaincompetenza e indicato la competenza della Corte d appelloinquadrando il provvedimento reso dal Giudice tutelare tra quelliimpugnabili ex art 720 bis c p c ratione temporis vigente e comeintrepretato dalle sezioni unite di questa Corte Deve quiricordarsi che la riassunzione anche a fini cautelativi non precludedi per sé la contestazione della competenza Cass n 19654 del13/09/2006 che è però preclusa dall inutile scadere del termine dicui all art 47 c p c e nel caso di specie non risulta che la parteriassumendo davanti al giudice indicato come competente abbiaanche e separatamente proposto nei termini il regolamento dicompetenza Come correttamente osserva la controparte èimproduttiva di effetti la contestazione della competenzaesplicitata nel giudizio di riassunzione e peraltro non con ilricorso ma solo in udienza poiché le pronunce negative sullacompetenza si impugnano soltanto con il regolamento dicompetenza5 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024Ne consegue anche l inammissibilità del rilievo in ordine allamancata concessione dei termini per la comparsa conclusionale dalmomento che la parte non impugnando la decisione sullacompetenza ha accettato tutti gli aspetti della pronuncia negativadel Tribunale di Asti presupposti e connessi con la declinatoriadella competenza in essi compresi quelli relativi al rito applicabileIl Tribunale di Asti infatti ha negato la propria competenzapoiché ha inquadrato il provvedimento di mancata approvazione delrendiconto nell ambito di quelli resi ai sensi dell art 720 bis c p cratione temporis vigente da trattarsi con il rito cameraleQuanto al resto la Corte d appello ha verificato che ilcontraddittorio era stato rispettato accertando che la parte avevaavuto modo di contraddire ai rilievi presentati dal tutore cosìdella flessibilità e quindi pur dovendo rispettare il principio delcontraddittorio si caratterizza per la particolare celerità esemplicità di forme a tale giudizio non sono applicabili ledisposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria esegnatamente quelle relative alla assegnazione dei termini previstidall art 190 c p c per il deposito delle comparse conclusionali edelle memorie di replica Cass n 29865 del 12/10/20223 Con il secondo motivo del ricorso si censura ilprovvedimento della Corte di appello di Torino in relazione all art360 n 5 c p c per errore nella ricostruzione del fatto posto afondamento della decisione e per omesso esame ed omessamotivazione sulla giustificazione della intera attività gestionalecompiuta in continuità e in virtù della procura notarile già esistenteal momento della nomina quale amministratore di sostegno econtenente un mandato gestionale in rem propriam illimitato exart 1723 comma 2 cc nonché una procura generale alle liti ex art1722 c c con la conseguente totale obliterazione di elementi6 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024decisivi regolarmente dedotti che ove valutati dalla Corte torineseavrebbero comportato una diversa decisione sulla autorizzazionedell intera attività compiuta e pertanto sulla approvazione previaratifica del rendiconto dell amministratore di sostegno in esame Ilricorrente deduce che la Corte d appello di Torino è incorsa in unerrore evidente e grave nella ricostruzione di un fatto posto afondamento della decisione laddove ha omesso completamente divalutare l esistenza pacificamente documentale dell atto notarilecontenente la procura speciale con un mandato anche in rempropriam irrevocabile al ricorrente a gestire tutto il patrimonioimmobiliare della amministrata anche per quota indivisa conpoteri di incasso e spese e compensazione senza limiti di prelievo edi spesa e una procura generale alle liti Si tratta di un atto notarileprecedente all incardinarsi del procedimento di amministrazione disostegno valutato dal Giudice tutelare del Tribunale di Asti che neha tenuto in debito conto come si evince dal decreto di nomina incontinuità gestionale amministrativa La parte deduce che ilmandato ricevuto aveva pacificamente per oggetto atti relativiall esercizio di una attività continuativa dal 1985 di gestione emessa a reddito di immobili che non essendo la sopravvenutaincapacità del mandante idonea all estinzione è certamente daconsiderarsi in vigore in perfetta continuità essendo irrevocabilenon avendo il provvedimento di nomina ad amministratore disostengo reso dal Giudice tutelare stabilito diversamente sul puntoIl ricorrente in memoria precisa inoltre che nel procedimentopenale aperto in seguito alla segnalazione del Giudice tutelare ilP M ha formulato richiesta di archiviazione4 Il motivo è inammissibile4 1 In primo luogo si osserva che la parte pur deducendoche si tratta di un fatto pacifico e documentale non spiega quandodove e in che termini lo ha sottoposto ai giudici di merito nel7 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024provvedimento impugnato non si fa cenno della questione tantoche la controparte ne eccepisce la novità in quanto solo oggi ilricorrente per la prima volta parla di una procura generale mentreinnanzi al Tribunale aveva parlato di un mandato per obbligazionicontratte in precedenza il controricorrente peraltro contestaarticolatamente che le attività per cui il ricorrente si èautoliquidato le parcelle fossero comprese nella procura generaleDeve qui richiamarsi il principio secondo il quale ove unadeterminata questione giuridica – che implichi un accertamento difatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnatail ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità hal onere al fine di evitare una statuizione di inammissibilità pernovità della censura non solo di allegarne l avvenuta deduzioneinnanzi al giudice di merito ma anche di indicare in quale atto delgiudizio precedente vi abbia provveduto onde dare modo alla Cortedi cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzioneprima di esaminare nel merito la questione stessa Cass24/01/2019 n 2038 Cass 28/07/2008 n 20518 Cass907/20184 2 Deve anche osservarsi sotto il profilo della rilevanzadella censura e della pretesa decisività del fatto dedotto checome questa Corte ha già affermato il decreto di apertura dellaamministrazione di sostegno toglie efficacia alla procura volontariase e nella misura in cui la procura riguardi quegli atti per i quali ilGiudice tutelare estende al beneficiario le limitazioni previste dallenorme che regolano l interdizione e la inabilitazioneQualora la persona anteriormente all apertura diamministrazione di sostegno abbia rilasciato una procura generaleo speciale in favore di un terzo o di un parente come nellafattispecie essa ha con questo atto fondato sulla capacità diliberamente disporre dei propri diritti espresso la volontà di8 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024affidare la gestione dei suoi interessi in tutto o in parte almandatario Se successivamente è nominato un amministratore disostegno e sono conferiti al predetto poteri di rappresentanza o diassistenza decade di per sé la procura anteriore se riguardaquegli atti per cui sono estese al beneficiario le stesse limitazionidell interdetto o dell inabilitato venendo meno il presupposto sulquale la procura si fonda e cioè la piena capacità di esercitarequei diritti e di disporne A mente dell art 1722 c c infattil interdizione o l inabilitazione del mandante comporta l estinzionedel mandato nulla dice la norma per il caso in cui il mandantedivenga beneficiario di un provvedimento di amministrazione disostegno ma è evidente che lo scopo della norma è di affermareche nessuna procura volontaria può continuare ad avere effetto nelmomento in cui si limita la capacità di agire del mandante Cassn 3600 del 08/02/2024 in motivazioneL art 1722 c c è stato scritto in un momento storico in cui leuniche misure limitative della capacità di agire erano la interdizionee la inabilitazione e – verosimilmente per un difetto dicoordinamento non è stato aggiornato dopo l entrata in vigoredella legge 9 gennaio 2004 n 6 che introduce nel codice la nuovamisura di protezione per la persona priva di autonomia Tuttavial art 411 c c introdotto dalla predetta legge 6/2004 consente diestendere al beneficiario gli stessi effetti limitazioni e decadenzepreviste per l interdetto o l inabilitato sebbene con la specificaindicazione degli atti che il beneficiario non può compiere o nonpuò compiere da solo e ispirandosi al principio che la capacità diagire va limitata nella minore misura possibile ne discende acascata che si estendono al beneficiario gli effetti delle limitazioniimposte che siano previsti ex lege e quindi anche gli effetti previstidall art 1722 c c sia pure con riferimento ai soli attiespressamente indicati dal Giudice tutelare * vale non solo nel9 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024caso in cui sia nominato amministratore di sostegno personadiversa dal precedente rappresentante volontario ma anche nelcaso in cui sia nominata la stessa persona che in questo casotrarrà la fonte dei suoi poteri non più dalla procura ma dal decretodi apertura della amministrazione di sostegno entro il perimetrotracciato e con i limiti in esso imposti ad esempio l obbligo dirichiedere la preventiva autorizzazione del giudice tutelare4 3 Nel caso di specie la Corte ha accertato che gli atticompiuti dall amministratore erano atti per i quali la capacità diagire della beneficiaria era stata limitata prevedendo che detti attisi potessero compiere solo con la assistenza dell amministratore eprevia autorizzazione del Giudice tutelare e ed è questo il puntoqui rilevante e non gli esiti del procedimento penale di cuiperaltro non si ha piena contezzaQuanto al resto si tratta di osservazioni di merito che nontrovano ingresso in sede di legittimità dovendosi qui ricordare chela censura ex art 360 n 5 c p c non può consistere nella difformitàdell apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice delmerito rispetto a quello preteso dalla parte spettando solo algiudice predetto individuare le fonti del proprio convincimentovalutare le prove controllarne l attendibilità e la concludenzascegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee adimostrare i fatti in discussione dare prevalenza all uno o all altromezzo di prova cfr Cass SU n 8053 del 2014Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorsoLe spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivoVa disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52* del contributo unificato ove dovuto10 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024 P Q M Dichiara inammissibile il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento in favore delcontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquidain euro 5 000 00 per compensi euro 200 00 per spese nondocumentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento ed agli accessori di legge Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52 Ai sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R n 115 del2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamentoda parte del ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13 se dovutoCosì deciso in Roma il 23/04/2024La Presidente* *11 di 11P Q M Dichiara inammissibile il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento in favore delcontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquidain euro 5 000 00 per compensi euro 200 00 per spese nondocumentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento ed agli accessori di legge Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52 Ai sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R n 115 del2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamentoda parte del ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13 se dovutoCosì deciso in Roma il 23/04/2024La Presidente* *11 di 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]** * PresidenteAMMINISTRAZIONE* * Consigliere *Ud 23/04/2024 CC* DAL * Consigliere* * * * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 7074/2023 R G proposto da* * avvocato *rappresentato e difeso da se stesso ex art 86 c p c ricorrente[OSCURATO:PERSONA]* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* 10 presso lo studio dell avvocato * * * che lo rappresenta e difende unitamenteall avvocato * * * come daprocura speciale in atti controricorrentenonchè contro* avv * * avv * intimati[OSCURATO:PERSONA] il DECRETO della CORTE D APPELLO di TORINO n45/2022 depositato il 13/01/2023* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024dal Consigliere * * * *[OSCURATO:PERSONA]* * ha impugnato il decreto reso in data 20febbraio 2020 con il quale il Giudice * di Asti nonapprovando i rendiconti relativi agli anni 2015 2016 2017 da luipresentati in qualità di amministratore di sostegno della madre* * * nonché il rendiconto finale 2018 hadichiarato chiusa l amministrazione di sostegno a favore dellasignora * nelle more interdetta su iniziativa dell altro figliodisponendo la trasmissione del provvedimento alla Procura dellaRepubblica per le valutazioni di competenza in ordine allasussistenza dei reati di cui agli artt 314 323 328 c p nonché altutore e al protutore per le iniziative ex art 382 e 411 c cAi rendiconti erano state presentate osservazioni depositate daltutore della signora * avv * nonché dall altro figliodell amministrata * * e dal nipote evidenziandoprelievi non giustificati da parte dell amministratore di sostegno perrilevanti importi negli anni 2015 2016 2017 2018 con bonifici infavore dello stesso amministratore per oltre 100 000 00 euro nel2015 per oltre 230 000 00 euro nel 2016 per oltre 220 000 00euro nel 2017 e per oltre 275 000 00 euro nel 2018 Si contestavache l amministratore di sostegno avvocato avesse provveduto adassumere di propria iniziativa ed omettendo di informare il Giudicetutelare il patrocinio della madre in numerose cause giudiziali econtroversie stragiudiziali che avevano visto la beneficiariacontrapposta ai familiari inoltre che le consistenti parcellefatturate per asserite prestazioni professionali rese nell interessedell amministrata fossero state emesse in autonomia avendoprovveduto l amministratore di sostegno ad autoliquidare inproprio favore i compensi per le diverse prestazioni legali e a2 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024prelevare direttamente i relativi importi dal conto corrente dellabeneficiaria senza alcun nulla osta o autorizzazione del Giudicetutelare ed infine l omesso tempestivo deposito dei rendicontiannuali deposito ottenuto solo dopo reiterati solleciti da parte delGiudice tutelare* ha proposto reclamo osservando che il Giudicetutelare avrebbe errato a consentire la presentazione diosservazioni da parte di soggetto che non era il tutore o erede ein ogni caso che i suoi rendiconti erano regolari poiché egli nonnecessitava di autorizzazione alcuna per proporre giudizi o resisterein giudizio a difesa della madre essendo il suo legalerappresentanteLa Corte d appello adita in riassunzione dopo che il [OSCURATO:PERSONA] si era dichiarato incompetente ha respinto il reclamoosservando che l art 380 secondo comma c c dettato in materiadi tutela ma richiamato dall art 411 c c consente al giudice disottoporre il conto annuale dell amministrazione a qualcheprossimo parente o affine ha ritenuto infondato il secondo motivodi reclamo relativo alla pretesa omessa concessione di un termineper controdeduzioni richiesta valutata come meramente dilatoriaposto che nella relazione accompagnatoria * *aveva già depositato note di replica ai rilievi sulla gestionecontenuti nelle memorie di osservazioni del tutore e nel merito haritenuto che i prelievi fossero ingiustificati poiché in ragione diquanto disposto dal decreto di apertura della misura di protezionela beneficiaria non poteva assumere obbligazioni per importisuperiori ad euro 500 00 se non con l assistenzadell amministratore e l autorizzazione del Giudice tutelare nellaspecie ha osservato la Corte che l amministratore aveva ecceduto ipropri poteri di rappresentanza processuale conferendo a se stessoun mandato professionale oneroso3 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso percassazione * * affidandosi a due motivi Si èdifeso con controricorso * * Il ricorrente hadepositato memoriaRILEVATO CHE1 Con il primo motivo del ricorso si censura ilprovvedimento della Corte di appello di Torino in relazione all art360 n 4 c p c per violazione del diritto di difesa e del principiodel contraddittorio stante la mancata concessione dei termini per ildeposito sia delle memorie istruttorie che delle memorieconclusionali e delle relative repliche ex art 190 c p c nonché inrelazione all art 360 n 3 c p c per violazione dell art 45 disp attc c terzo comma in applicazione del quale l impugnazione delrendiconto dell amministratore deve decidersi con sentenza dalTribunale in sede contenziosa ed in composizione collegiale ex art50 bis c p c D lgs n 51 del 1998 art 56 si deduce la erroneaapplicazione in ipotesi di giudizio di rendiconto dellaamministrazione di sostegno ex art 386 ult co c c del ritocamerale in luogo del rito ordinario di cognizione La parte contestala competenza della Corte d appello rilevando che il decreto di nonapprovazione del rendiconto si impugna come egli ha fatto con unTribunale e che per questo provvedimento non vale la regolaenunciata dalle sezioni unite della Suprema Corte con la sentenzan 21985/2021 in ordine alla reclamabilità in Corte d appello deidecreti del Giudice tutelare Pertanto rileva il ricorrenteerroneamente il Tribunale di Asti ha dichiarato la propriaincompetenza * che egli riassumendo il giudizio innanzialla Corte d appello ha proposto detta eccezione di incompetenza“in via preliminare” e cioè alla prima udienza di trattazione del 20maggio 2022 rilevando a verbale espressamente l incompetenza4 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024funzionale della Corte per essere ancora competente in materia ilTribunale di Asti in composizione collegiale ed in ogni casosempre in via preliminare chiedendo la concessione dei terminiper deduzioni istruttorie e per le doverose repliche istanzeistruttorie e repliche difensive* eccepisce che il ricorrente invece di riassumereinnanzi alla Corte avrebbe dovuto proporre regolamento dicompetenza e comunque che la relativa eccezione è stata dedottain udienza e non con il ricorso per riassunzione2 Il motivo è inammissibileIl ricorrente deduce di avere contestato la competenzainnanzi alla stessa Corte d appello davanti alla quale avevariassunto il giudizio ma non di avere proposto regolamento dicompetenza ex art 42 c p c e quindi ha prestato acquiescenza alladecisione del Tribunale di Asti che ha dichiarato la propriaincompetenza e indicato la competenza della Corte d appelloinquadrando il provvedimento reso dal Giudice tutelare tra quelliimpugnabili ex art 720 bis c p c ratione temporis vigente e comeintrepretato dalle sezioni unite di questa Corte Deve quiricordarsi che la riassunzione anche a fini cautelativi non precludedi per sé la contestazione della competenza Cass n 19654 del13/09/2006 che è però preclusa dall inutile scadere del termine dicui all art 47 c p c e nel caso di specie non risulta che la parteriassumendo davanti al giudice indicato come competente abbiaanche e separatamente proposto nei termini il regolamento dicompetenza Come correttamente osserva la controparte èimproduttiva di effetti la contestazione della competenzaesplicitata nel giudizio di riassunzione e peraltro non con ilricorso ma solo in udienza poiché le pronunce negative sullacompetenza si impugnano soltanto con il regolamento dicompetenza5 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024Ne consegue anche l inammissibilità del rilievo in ordine allamancata concessione dei termini per la comparsa conclusionale dalmomento che la parte non impugnando la decisione sullacompetenza ha accettato tutti gli aspetti della pronuncia negativadel Tribunale di Asti presupposti e connessi con la declinatoriadella competenza in essi compresi quelli relativi al rito applicabileIl Tribunale di Asti infatti ha negato la propria competenzapoiché ha inquadrato il provvedimento di mancata approvazione delrendiconto nell ambito di quelli resi ai sensi dell art 720 bis c p cratione temporis vigente da trattarsi con il rito cameraleQuanto al resto la Corte d appello ha verificato che ilcontraddittorio era stato rispettato accertando che la parte avevaavuto modo di contraddire ai rilievi presentati dal tutore cosìdella flessibilità e quindi pur dovendo rispettare il principio delcontraddittorio si caratterizza per la particolare celerità esemplicità di forme a tale giudizio non sono applicabili ledisposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria esegnatamente quelle relative alla assegnazione dei termini previstidall art 190 c p c per il deposito delle comparse conclusionali edelle memorie di replica Cass n 29865 del 12/10/20223 Con il secondo motivo del ricorso si censura ilprovvedimento della Corte di appello di Torino in relazione all art360 n 5 c p c per errore nella ricostruzione del fatto posto afondamento della decisione e per omesso esame ed omessamotivazione sulla giustificazione della intera attività gestionalecompiuta in continuità e in virtù della procura notarile già esistenteal momento della nomina quale amministratore di sostegno econtenente un mandato gestionale in rem propriam illimitato exart 1723 comma 2 cc nonché una procura generale alle liti ex art1722 c c con la conseguente totale obliterazione di elementi6 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024decisivi regolarmente dedotti che ove valutati dalla Corte torineseavrebbero comportato una diversa decisione sulla autorizzazionedell intera attività compiuta e pertanto sulla approvazione previaratifica del rendiconto dell amministratore di sostegno in esame Ilricorrente deduce che la Corte d appello di Torino è incorsa in unerrore evidente e grave nella ricostruzione di un fatto posto afondamento della decisione laddove ha omesso completamente divalutare l esistenza pacificamente documentale dell atto notarilecontenente la procura speciale con un mandato anche in rempropriam irrevocabile al ricorrente a gestire tutto il patrimonioimmobiliare della amministrata anche per quota indivisa conpoteri di incasso e spese e compensazione senza limiti di prelievo edi spesa e una procura generale alle liti Si tratta di un atto notarileprecedente all incardinarsi del procedimento di amministrazione disostegno valutato dal Giudice tutelare del Tribunale di Asti che neha tenuto in debito conto come si evince dal decreto di nomina incontinuità gestionale amministrativa La parte deduce che ilmandato ricevuto aveva pacificamente per oggetto atti relativiall esercizio di una attività continuativa dal 1985 di gestione emessa a reddito di immobili che non essendo la sopravvenutaincapacità del mandante idonea all estinzione è certamente daconsiderarsi in vigore in perfetta continuità essendo irrevocabilenon avendo il provvedimento di nomina ad amministratore disostengo reso dal Giudice tutelare stabilito diversamente sul puntoIl ricorrente in memoria precisa inoltre che nel procedimentopenale aperto in seguito alla segnalazione del Giudice tutelare ilP M ha formulato richiesta di archiviazione4 Il motivo è inammissibile4 1 In primo luogo si osserva che la parte pur deducendoche si tratta di un fatto pacifico e documentale non spiega quandodove e in che termini lo ha sottoposto ai giudici di merito nel7 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024provvedimento impugnato non si fa cenno della questione tantoche la controparte ne eccepisce la novità in quanto solo oggi ilricorrente per la prima volta parla di una procura generale mentreinnanzi al Tribunale aveva parlato di un mandato per obbligazionicontratte in precedenza il controricorrente peraltro contestaarticolatamente che le attività per cui il ricorrente si èautoliquidato le parcelle fossero comprese nella procura generaleDeve qui richiamarsi il principio secondo il quale ove unadeterminata questione giuridica – che implichi un accertamento difatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnatail ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità hal onere al fine di evitare una statuizione di inammissibilità pernovità della censura non solo di allegarne l avvenuta deduzioneinnanzi al giudice di merito ma anche di indicare in quale atto delgiudizio precedente vi abbia provveduto onde dare modo alla Cortedi cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzioneprima di esaminare nel merito la questione stessa Cass24/01/2019 n 2038 Cass 28/07/2008 n 20518 Cass907/20184 2 Deve anche osservarsi sotto il profilo della rilevanzadella censura e della pretesa decisività del fatto dedotto checome questa Corte ha già affermato il decreto di apertura dellaamministrazione di sostegno toglie efficacia alla procura volontariase e nella misura in cui la procura riguardi quegli atti per i quali ilGiudice tutelare estende al beneficiario le limitazioni previste dallenorme che regolano l interdizione e la inabilitazioneQualora la persona anteriormente all apertura diamministrazione di sostegno abbia rilasciato una procura generaleo speciale in favore di un terzo o di un parente come nellafattispecie essa ha con questo atto fondato sulla capacità diliberamente disporre dei propri diritti espresso la volontà di8 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024affidare la gestione dei suoi interessi in tutto o in parte almandatario Se successivamente è nominato un amministratore disostegno e sono conferiti al predetto poteri di rappresentanza o diassistenza decade di per sé la procura anteriore se riguardaquegli atti per cui sono estese al beneficiario le stesse limitazionidell interdetto o dell inabilitato venendo meno il presupposto sulquale la procura si fonda e cioè la piena capacità di esercitarequei diritti e di disporne A mente dell art 1722 c c infattil interdizione o l inabilitazione del mandante comporta l estinzionedel mandato nulla dice la norma per il caso in cui il mandantedivenga beneficiario di un provvedimento di amministrazione disostegno ma è evidente che lo scopo della norma è di affermareche nessuna procura volontaria può continuare ad avere effetto nelmomento in cui si limita la capacità di agire del mandante Cassn 3600 del 08/02/2024 in motivazioneL art 1722 c c è stato scritto in un momento storico in cui leuniche misure limitative della capacità di agire erano la interdizionee la inabilitazione e – verosimilmente per un difetto dicoordinamento non è stato aggiornato dopo l entrata in vigoredella legge 9 gennaio 2004 n 6 che introduce nel codice la nuovamisura di protezione per la persona priva di autonomia Tuttavial art 411 c c introdotto dalla predetta legge 6/2004 consente diestendere al beneficiario gli stessi effetti limitazioni e decadenzepreviste per l interdetto o l inabilitato sebbene con la specificaindicazione degli atti che il beneficiario non può compiere o nonpuò compiere da solo e ispirandosi al principio che la capacità diagire va limitata nella minore misura possibile ne discende acascata che si estendono al beneficiario gli effetti delle limitazioniimposte che siano previsti ex lege e quindi anche gli effetti previstidall art 1722 c c sia pure con riferimento ai soli attiespressamente indicati dal Giudice tutelare * vale non solo nel9 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024caso in cui sia nominato amministratore di sostegno personadiversa dal precedente rappresentante volontario ma anche nelcaso in cui sia nominata la stessa persona che in questo casotrarrà la fonte dei suoi poteri non più dalla procura ma dal decretodi apertura della amministrazione di sostegno entro il perimetrotracciato e con i limiti in esso imposti ad esempio l obbligo dirichiedere la preventiva autorizzazione del giudice tutelare4 3 Nel caso di specie la Corte ha accertato che gli atticompiuti dall amministratore erano atti per i quali la capacità diagire della beneficiaria era stata limitata prevedendo che detti attisi potessero compiere solo con la assistenza dell amministratore eprevia autorizzazione del Giudice tutelare e ed è questo il puntoqui rilevante e non gli esiti del procedimento penale di cuiperaltro non si ha piena contezzaQuanto al resto si tratta di osservazioni di merito che nontrovano ingresso in sede di legittimità dovendosi qui ricordare chela censura ex art 360 n 5 c p c non può consistere nella difformitàdell apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice delmerito rispetto a quello preteso dalla parte spettando solo algiudice predetto individuare le fonti del proprio convincimentovalutare le prove controllarne l attendibilità e la concludenzascegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee adimostrare i fatti in discussione dare prevalenza all uno o all altromezzo di prova cfr Cass SU n 8053 del 2014Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorsoLe spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivoVa disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52* del contributo unificato ove dovuto10 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]** * PresidenteAMMINISTRAZIONE* * Consigliere *Ud 23/04/2024 CC* DAL * Consigliere* * * * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n 7074/2023 R G proposto da* * avvocato *rappresentato e difeso da se stesso ex art 86 c p c ricorrente[OSCURATO:PERSONA]* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* 10 presso lo studio dell avvocato * * * che lo rappresenta e difende unitamenteall avvocato * * * come daprocura speciale in atti controricorrentenonchè contro* avv * * avv * intimati[OSCURATO:PERSONA] il DECRETO della CORTE D APPELLO di TORINO n45/2022 depositato il 13/01/2023* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024dal Consigliere * * * *[OSCURATO:PERSONA]* * ha impugnato il decreto reso in data 20febbraio 2020 con il quale il Giudice * di Asti nonapprovando i rendiconti relativi agli anni 2015 2016 2017 da luipresentati in qualità di amministratore di sostegno della madre* * * nonché il rendiconto finale 2018 hadichiarato chiusa l amministrazione di sostegno a favore dellasignora * nelle more interdetta su iniziativa dell altro figliodisponendo la trasmissione del provvedimento alla Procura dellaRepubblica per le valutazioni di competenza in ordine allasussistenza dei reati di cui agli artt 314 323 328 c p nonché altutore e al protutore per le iniziative ex art 382 e 411 c cAi rendiconti erano state presentate osservazioni depositate daltutore della signora * avv * nonché dall altro figliodell amministrata * * e dal nipote evidenziandoprelievi non giustificati da parte dell amministratore di sostegno perrilevanti importi negli anni 2015 2016 2017 2018 con bonifici infavore dello stesso amministratore per oltre 100 000 00 euro nel2015 per oltre 230 000 00 euro nel 2016 per oltre 220 000 00euro nel 2017 e per oltre 275 000 00 euro nel 2018 Si contestavache l amministratore di sostegno avvocato avesse provveduto adassumere di propria iniziativa ed omettendo di informare il Giudicetutelare il patrocinio della madre in numerose cause giudiziali econtroversie stragiudiziali che avevano visto la beneficiariacontrapposta ai familiari inoltre che le consistenti parcellefatturate per asserite prestazioni professionali rese nell interessedell amministrata fossero state emesse in autonomia avendoprovveduto l amministratore di sostegno ad autoliquidare inproprio favore i compensi per le diverse prestazioni legali e a2 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024prelevare direttamente i relativi importi dal conto corrente dellabeneficiaria senza alcun nulla osta o autorizzazione del Giudicetutelare ed infine l omesso tempestivo deposito dei rendicontiannuali deposito ottenuto solo dopo reiterati solleciti da parte delGiudice tutelare* ha proposto reclamo osservando che il Giudicetutelare avrebbe errato a consentire la presentazione diosservazioni da parte di soggetto che non era il tutore o erede ein ogni caso che i suoi rendiconti erano regolari poiché egli nonnecessitava di autorizzazione alcuna per proporre giudizi o resisterein giudizio a difesa della madre essendo il suo legalerappresentanteLa Corte d appello adita in riassunzione dopo che il [OSCURATO:PERSONA] si era dichiarato incompetente ha respinto il reclamoosservando che l art 380 secondo comma c c dettato in materiadi tutela ma richiamato dall art 411 c c consente al giudice disottoporre il conto annuale dell amministrazione a qualcheprossimo parente o affine ha ritenuto infondato il secondo motivodi reclamo relativo alla pretesa omessa concessione di un termineper controdeduzioni richiesta valutata come meramente dilatoriaposto che nella relazione accompagnatoria * *aveva già depositato note di replica ai rilievi sulla gestionecontenuti nelle memorie di osservazioni del tutore e nel merito haritenuto che i prelievi fossero ingiustificati poiché in ragione diquanto disposto dal decreto di apertura della misura di protezionela beneficiaria non poteva assumere obbligazioni per importisuperiori ad euro 500 00 se non con l assistenzadell amministratore e l autorizzazione del Giudice tutelare nellaspecie ha osservato la Corte che l amministratore aveva ecceduto ipropri poteri di rappresentanza processuale conferendo a se stessoun mandato professionale oneroso3 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso percassazione * * affidandosi a due motivi Si èdifeso con controricorso * * Il ricorrente hadepositato memoriaRILEVATO CHE1 Con il primo motivo del ricorso si censura ilprovvedimento della Corte di appello di Torino in relazione all art360 n 4 c p c per violazione del diritto di difesa e del principiodel contraddittorio stante la mancata concessione dei termini per ildeposito sia delle memorie istruttorie che delle memorieconclusionali e delle relative repliche ex art 190 c p c nonché inrelazione all art 360 n 3 c p c per violazione dell art 45 disp attc c terzo comma in applicazione del quale l impugnazione delrendiconto dell amministratore deve decidersi con sentenza dalTribunale in sede contenziosa ed in composizione collegiale ex art50 bis c p c D lgs n 51 del 1998 art 56 si deduce la erroneaapplicazione in ipotesi di giudizio di rendiconto dellaamministrazione di sostegno ex art 386 ult co c c del ritocamerale in luogo del rito ordinario di cognizione La parte contestala competenza della Corte d appello rilevando che il decreto di nonapprovazione del rendiconto si impugna come egli ha fatto con unTribunale e che per questo provvedimento non vale la regolaenunciata dalle sezioni unite della Suprema Corte con la sentenzan 21985/2021 in ordine alla reclamabilità in Corte d appello deidecreti del Giudice tutelare Pertanto rileva il ricorrenteerroneamente il Tribunale di Asti ha dichiarato la propriaincompetenza * che egli riassumendo il giudizio innanzialla Corte d appello ha proposto detta eccezione di incompetenza“in via preliminare” e cioè alla prima udienza di trattazione del 20maggio 2022 rilevando a verbale espressamente l incompetenza4 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024funzionale della Corte per essere ancora competente in materia ilTribunale di Asti in composizione collegiale ed in ogni casosempre in via preliminare chiedendo la concessione dei terminiper deduzioni istruttorie e per le doverose repliche istanzeistruttorie e repliche difensive* eccepisce che il ricorrente invece di riassumereinnanzi alla Corte avrebbe dovuto proporre regolamento dicompetenza e comunque che la relativa eccezione è stata dedottain udienza e non con il ricorso per riassunzione2 Il motivo è inammissibileIl ricorrente deduce di avere contestato la competenzainnanzi alla stessa Corte d appello davanti alla quale avevariassunto il giudizio ma non di avere proposto regolamento dicompetenza ex art 42 c p c e quindi ha prestato acquiescenza alladecisione del Tribunale di Asti che ha dichiarato la propriaincompetenza e indicato la competenza della Corte d appelloinquadrando il provvedimento reso dal Giudice tutelare tra quelliimpugnabili ex art 720 bis c p c ratione temporis vigente e comeintrepretato dalle sezioni unite di questa Corte Deve quiricordarsi che la riassunzione anche a fini cautelativi non precludedi per sé la contestazione della competenza Cass n 19654 del13/09/2006 che è però preclusa dall inutile scadere del termine dicui all art 47 c p c e nel caso di specie non risulta che la parteriassumendo davanti al giudice indicato come competente abbiaanche e separatamente proposto nei termini il regolamento dicompetenza Come correttamente osserva la controparte èimproduttiva di effetti la contestazione della competenzaesplicitata nel giudizio di riassunzione e peraltro non con ilricorso ma solo in udienza poiché le pronunce negative sullacompetenza si impugnano soltanto con il regolamento dicompetenza5 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024Ne consegue anche l inammissibilità del rilievo in ordine allamancata concessione dei termini per la comparsa conclusionale dalmomento che la parte non impugnando la decisione sullacompetenza ha accettato tutti gli aspetti della pronuncia negativadel Tribunale di Asti presupposti e connessi con la declinatoriadella competenza in essi compresi quelli relativi al rito applicabileIl Tribunale di Asti infatti ha negato la propria competenzapoiché ha inquadrato il provvedimento di mancata approvazione delrendiconto nell ambito di quelli resi ai sensi dell art 720 bis c p cratione temporis vigente da trattarsi con il rito cameraleQuanto al resto la Corte d appello ha verificato che ilcontraddittorio era stato rispettato accertando che la parte avevaavuto modo di contraddire ai rilievi presentati dal tutore cosìdella flessibilità e quindi pur dovendo rispettare il principio delcontraddittorio si caratterizza per la particolare celerità esemplicità di forme a tale giudizio non sono applicabili ledisposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria esegnatamente quelle relative alla assegnazione dei termini previstidall art 190 c p c per il deposito delle comparse conclusionali edelle memorie di replica Cass n 29865 del 12/10/20223 Con il secondo motivo del ricorso si censura ilprovvedimento della Corte di appello di Torino in relazione all art360 n 5 c p c per errore nella ricostruzione del fatto posto afondamento della decisione e per omesso esame ed omessamotivazione sulla giustificazione della intera attività gestionalecompiuta in continuità e in virtù della procura notarile già esistenteal momento della nomina quale amministratore di sostegno econtenente un mandato gestionale in rem propriam illimitato exart 1723 comma 2 cc nonché una procura generale alle liti ex art1722 c c con la conseguente totale obliterazione di elementi6 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024decisivi regolarmente dedotti che ove valutati dalla Corte torineseavrebbero comportato una diversa decisione sulla autorizzazionedell intera attività compiuta e pertanto sulla approvazione previaratifica del rendiconto dell amministratore di sostegno in esame Ilricorrente deduce che la Corte d appello di Torino è incorsa in unerrore evidente e grave nella ricostruzione di un fatto posto afondamento della decisione laddove ha omesso completamente divalutare l esistenza pacificamente documentale dell atto notarilecontenente la procura speciale con un mandato anche in rempropriam irrevocabile al ricorrente a gestire tutto il patrimonioimmobiliare della amministrata anche per quota indivisa conpoteri di incasso e spese e compensazione senza limiti di prelievo edi spesa e una procura generale alle liti Si tratta di un atto notarileprecedente all incardinarsi del procedimento di amministrazione disostegno valutato dal Giudice tutelare del Tribunale di Asti che neha tenuto in debito conto come si evince dal decreto di nomina incontinuità gestionale amministrativa La parte deduce che ilmandato ricevuto aveva pacificamente per oggetto atti relativiall esercizio di una attività continuativa dal 1985 di gestione emessa a reddito di immobili che non essendo la sopravvenutaincapacità del mandante idonea all estinzione è certamente daconsiderarsi in vigore in perfetta continuità essendo irrevocabilenon avendo il provvedimento di nomina ad amministratore disostengo reso dal Giudice tutelare stabilito diversamente sul puntoIl ricorrente in memoria precisa inoltre che nel procedimentopenale aperto in seguito alla segnalazione del Giudice tutelare ilP M ha formulato richiesta di archiviazione4 Il motivo è inammissibile4 1 In primo luogo si osserva che la parte pur deducendoche si tratta di un fatto pacifico e documentale non spiega quandodove e in che termini lo ha sottoposto ai giudici di merito nel7 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024provvedimento impugnato non si fa cenno della questione tantoche la controparte ne eccepisce la novità in quanto solo oggi ilricorrente per la prima volta parla di una procura generale mentreinnanzi al Tribunale aveva parlato di un mandato per obbligazionicontratte in precedenza il controricorrente peraltro contestaarticolatamente che le attività per cui il ricorrente si èautoliquidato le parcelle fossero comprese nella procura generaleDeve qui richiamarsi il principio secondo il quale ove unadeterminata questione giuridica – che implichi un accertamento difatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnatail ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità hal onere al fine di evitare una statuizione di inammissibilità pernovità della censura non solo di allegarne l avvenuta deduzioneinnanzi al giudice di merito ma anche di indicare in quale atto delgiudizio precedente vi abbia provveduto onde dare modo alla Cortedi cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzioneprima di esaminare nel merito la questione stessa Cass24/01/2019 n 2038 Cass 28/07/2008 n 20518 Cass907/20184 2 Deve anche osservarsi sotto il profilo della rilevanzadella censura e della pretesa decisività del fatto dedotto checome questa Corte ha già affermato il decreto di apertura dellaamministrazione di sostegno toglie efficacia alla procura volontariase e nella misura in cui la procura riguardi quegli atti per i quali ilGiudice tutelare estende al beneficiario le limitazioni previste dallenorme che regolano l interdizione e la inabilitazioneQualora la persona anteriormente all apertura diamministrazione di sostegno abbia rilasciato una procura generaleo speciale in favore di un terzo o di un parente come nellafattispecie essa ha con questo atto fondato sulla capacità diliberamente disporre dei propri diritti espresso la volontà di8 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024affidare la gestione dei suoi interessi in tutto o in parte almandatario Se successivamente è nominato un amministratore disostegno e sono conferiti al predetto poteri di rappresentanza o diassistenza decade di per sé la procura anteriore se riguardaquegli atti per cui sono estese al beneficiario le stesse limitazionidell interdetto o dell inabilitato venendo meno il presupposto sulquale la procura si fonda e cioè la piena capacità di esercitarequei diritti e di disporne A mente dell art 1722 c c infattil interdizione o l inabilitazione del mandante comporta l estinzionedel mandato nulla dice la norma per il caso in cui il mandantedivenga beneficiario di un provvedimento di amministrazione disostegno ma è evidente che lo scopo della norma è di affermareche nessuna procura volontaria può continuare ad avere effetto nelmomento in cui si limita la capacità di agire del mandante Cassn 3600 del 08/02/2024 in motivazioneL art 1722 c c è stato scritto in un momento storico in cui leuniche misure limitative della capacità di agire erano la interdizionee la inabilitazione e – verosimilmente per un difetto dicoordinamento non è stato aggiornato dopo l entrata in vigoredella legge 9 gennaio 2004 n 6 che introduce nel codice la nuovamisura di protezione per la persona priva di autonomia Tuttavial art 411 c c introdotto dalla predetta legge 6/2004 consente diestendere al beneficiario gli stessi effetti limitazioni e decadenzepreviste per l interdetto o l inabilitato sebbene con la specificaindicazione degli atti che il beneficiario non può compiere o nonpuò compiere da solo e ispirandosi al principio che la capacità diagire va limitata nella minore misura possibile ne discende acascata che si estendono al beneficiario gli effetti delle limitazioniimposte che siano previsti ex lege e quindi anche gli effetti previstidall art 1722 c c sia pure con riferimento ai soli attiespressamente indicati dal Giudice tutelare * vale non solo nel9 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024caso in cui sia nominato amministratore di sostegno personadiversa dal precedente rappresentante volontario ma anche nelcaso in cui sia nominata la stessa persona che in questo casotrarrà la fonte dei suoi poteri non più dalla procura ma dal decretodi apertura della amministrazione di sostegno entro il perimetrotracciato e con i limiti in esso imposti ad esempio l obbligo dirichiedere la preventiva autorizzazione del giudice tutelare4 3 Nel caso di specie la Corte ha accertato che gli atticompiuti dall amministratore erano atti per i quali la capacità diagire della beneficiaria era stata limitata prevedendo che detti attisi potessero compiere solo con la assistenza dell amministratore eprevia autorizzazione del Giudice tutelare e ed è questo il puntoqui rilevante e non gli esiti del procedimento penale di cuiperaltro non si ha piena contezzaQuanto al resto si tratta di osservazioni di merito che nontrovano ingresso in sede di legittimità dovendosi qui ricordare chela censura ex art 360 n 5 c p c non può consistere nella difformitàdell apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice delmerito rispetto a quello preteso dalla parte spettando solo algiudice predetto individuare le fonti del proprio convincimentovalutare le prove controllarne l attendibilità e la concludenzascegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee adimostrare i fatti in discussione dare prevalenza all uno o all altromezzo di prova cfr Cass SU n 8053 del 2014Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorsoLe spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivoVa disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52* del contributo unificato ove dovuto10 di 11* disposto d ufficio Numero registro generale 7074/2023Numero sezionale 1879/2024Numero di raccolta generale 16052/2024Data pubblicazione 10/06/2024 P Q M Dichiara inammissibile il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento in favore delcontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquidain euro 5 000 00 per compensi euro 200 00 per spese nondocumentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento ed agli accessori di legge Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52 Ai sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R n 115 del2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamentoda parte del ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13 se dovutoCosì deciso in Roma il 23/04/2024La Presidente* *11 di 11P Q M Dichiara inammissibile il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento in favore delcontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquidain euro 5 000 00 per compensi euro 200 00 per spese nondocumentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento ed agli accessori di legge Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d lgs n 196 del 2003 art 52 Ai sensi dell art 13 comma 1 quater del d P R n 115 del2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamentoda parte del ricorrente dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13 se dovutoCosì deciso in Roma il 23/04/2024La Presidente* *11 di 11
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