CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 novembre 2025
Cassazione n. 03617/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20815/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rappres entat i e di fes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura specialein atti; -ricorrenti- -contro- Banca di [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. (già [OSCURATO:PERSONA] ed Artigiana – Banca di Cred ito Cooperativo di Battipaglia e [OSCURATO:PERSONA]., come da atto di fusione per incorporazione del 21.12.2017 ), in persona del legale rappres. p.t., rappresentatae difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno,n. 836/2021, pubblicata in data 7giugno 2021 ; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio del 30.01.2026dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno il 23.2.2017, che aveva rigettato la d omanda - proposta nei confronti della cassa Rurale ed Artigiana-Banca di Credito cooperativo di Battipaglia e [OSCURATO:PERSONA] determinazione del saldo debitore di un contratto di mutuo chirografario proposta da debitore e garante, accogliendo invece la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di euro 41.000 a favore della banca. Con sentenza depositata il 7.6.2021 la Corte territoriale rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano in cassazione, avverso la sentenza d’appello, affidandosi a quattro motivi. Banca di [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] ed Artigiana soc.coop. (già [OSCURATO:PERSONA] ed Artigiana – Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Battipaglia eMontecorvino Rovella) resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia omessa pronuncia sull’eccezione di nullità della fideiussione sollevata con le note di trattazione scritta all’udienza di precisazione delle conclusioni. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 113 cpc, 2697, 1421, cc, e della l. n. 108/90 per aver la Corted’appello disatteso l’istanza di CTU in relazione al tasso soglia per mancata produzione dei DM, lamentando che illegittimamente erano stati cumulati interessi corrispettivi e di mora. Il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 115 cpc, e omessa, insufficiente valutazione di fatto decisivo per non essere stata disposta CTU. Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 2697 cc, per aver la Corte d’appello accolto la domanda riconvenzionale, dando atto che non vi era stata la mancata specifica contestazione, pur essendo insufficiente la documentazione prodotta. Parte ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso, in data 23.11.2025, con compensazione delle spese, accettato dalla controricorrente con atto del 17.12.2025. Pertanto, il giudizio va dichiarato estinto, a norma dell’art. 391 cpc. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudiziodi legittimità. Così deciso, in Rom