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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 1994

Cassazione n. 05815/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BRINDISInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/05/1994 avverso la sentenza del 02/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il giudice di pace di Brindisi ha dichiarato nei confronti dell'imputato ndp per remissione di querela per il delitto di minaccia e lesioni.

Considerato che il PM territoriale ha proposto ricorso lamentando l'errata applicazione di legge in relazione all'ad 152 cp, assumendo che le persone offese non erano state avvisate del significato attribuito alla mancata comparizione in udienza.

Tenuto conto che dagli atti doverosamente consultati dal Collegio si ricava che la persona offesa - diversamente dall'assunto della [OSCURATO:PERSONA] impugnante - era stata avvisata delle conseguenze della sua mancata comparizione.

Considerato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso.

Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio drsIMaria Vessichelli IN C i\ ;•,1 L L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BRINDISInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/05/1994 avverso la sentenza del 02/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il giudice di pace di Brindisi ha dichiarato nei confronti dell'imputato ndp per remissione di querela per il delitto di minaccia e lesioni. Considerato che il PM territoriale ha proposto ricorso lamentando l'errata applicazione di legge in relazione all'ad 152 cp, assumendo che le persone offese non erano state avvisate del significato attribuito alla mancata comparizione in udienza. Tenuto conto che dagli atti doverosamente consultati dal Collegio si ricava che la persona offesa - diversamente dall'assunto della [OSCURATO:PERSONA] impugnante - era stata avvisata delle conseguenze della sua mancata comparizione. Considerato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio drsIMaria Vessichelli IN C i\ ;•,1 L L
Sentenza Cassazione n. 05815/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris