CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 38502/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23433-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende - controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/12/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ai sensi della Legge n. 89 del 2001 gli odierni ricorrenti invocavano, quali eredi della madre [OSCURATO:PERSONA], l'equo indennizzo per la durata irragionevole di un processo nel quale era stata coinvolta la loro dante causa. Con decreto monocratico la Corte di Appello di Roma, riconosciuta l'irragionevole durata del processo a quo, liquidava a ciascuno dei ricorrenti la somma di € 1.000, applicando il criterio di cui all'art. 2 bis della richiamata Legge n. 89 del 2001, per cui l'indennizzo non può comunque essere superiore al valore del diritto accertato dal giudice di merito. L'opposizione proposta dagli odierni ricorrenti veniva respinta con il provvedimento oggi impugnato. Ricorrono per la cassazione della predetta decisione [OSCURATO:PERSONA], Immacolata, Maria e Anna, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso il Ministero delle Finanze. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. cív.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITÀ del ricorso. Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Roma rigettava l'opposizione proposta dagli odierni ricorrenti avverso il provvedimento con cui era stato liquidato in loro favore l'indennizzo di C 1.000 per ciascuno, a fronte dell'irragionevole durata di un processo di equa riparazione. La Corte distrettuale, in particolare, confermava l'importo della liquidazione, contestato dai ricorrenti, in forza del limite Ric. 2020 n. 23433 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -2- previsto dall'art. 2-bis, terzo comma, della Legge n. 89 del 2001, secondo cui "La misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice". Ricorrono per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], Immacolata, Anna e Maria, affidandosi ad un unico motivo, con il quale lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2-bis e 3 della Legge n. 89 del 2001 e 6 della Convenzione E.D.U., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare che il valore del giudizio presupposto era pari ad C 4.000, tale essendo stato l'indennizzo in complesso riconosciuto per l'irragionevole durata del primo giudizio, che aveva interessato la madre degli odierni ricorrenti. Ad avviso di questi ultimi, ai fini della determinazione dell'indennizzo da irragionevole durata del processo di equa riparazione sarebbe irrilevante il fatto che il predetto importo sia stato materialmente suddiviso in C 1.000 per ciascun coerede, poiché ognuno di essi aveva subito un personale patimento a causa dell'eccessiva durata del giudizio di equa riparazione. La censura è inammissibile. Il limite di cui all'art. 2-bis, terzo comma, fa riferimento al "... valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice": nel caso di specie, la Corte di Appello ha contenuto l'indennizzo nella misura del diritto accertato dal giudice del primo processo di equa riparazione, sia in relazione a ciascuno dei quattro ricorrenti, che con riferimento a tutti e quattro gli stessi, complessivamente intesi". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Non risultano depositate memorie. Rìc. 2020 n. 23433 sez. M2 - ud. 12-10-2021 -3- Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C 2.000 oltre rimborso delle spese Penotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 12 ottobre 2