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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 36514/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 11 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 12 marzo 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen..

Considerato che il primo motivo, con il quale si censura la violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 194 cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 6 - 8 sulla prova del comportamento decettivo dell'imputato e, in particolare, sui riscontri documentali delle dichiarazioni testimoniali); Ritenuto che le ulteriori doglianze difensive, con le quali si contesta genericamente il vizio della motivazione per relationem del provvedimento impugnato, sono prive dei requisiti di specificità prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una argomentazione ampia e logicamente corretta, non è indicato nessun elemento alla base della censura formulata e, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161); considerato che l'istanza di rinvio non può essere presa in considerazione trattandosi di udienza non partecipata; Rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2022 Consigliere Estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza in data 11 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 12 marzo 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.. Considerato che il primo motivo, con il quale si censura la violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 194 cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risulta essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 6 - 8 sulla prova del comportamento decettivo dell'imputato e, in particolare, sui riscontri documentali delle dichiarazioni testimoniali); Ritenuto che le ulteriori doglianze difensive, con le quali si contesta genericamente il vizio della motivazione per relationem del provvedimento impugnato, sono prive dei requisiti di specificità prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una argomentazione ampia e logicamente corretta, non è indicato nessun elemento alla base della censura formulata e, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161); considerato che l'istanza di rinvio non può essere presa in considerazione trattandosi di udienza non partecipata; Rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Consigliere Estensore Il
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