CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 20766/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI:01CXTPF) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. Della Cardia che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 29 aprile 2021 il Tribunale di Genova, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato la pena di C 2.000 di ammenda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975. Riconosciuta l'attenuante speciale e le attenuanti generiche, il Tribunale ha fissato la pena base in C 3.000 di ammenda, ridotta per la scelta del rito. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con unico motivo viene denunciato difetto di motivazione della commisurazione della pena. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata ha pronunciato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Con la novella di cui alla legge n. 103/2017 l'impugnabilità, con ricorso per cassazione, delle sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è stata limitata ai "motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". Il ricorso ha denunciato la carenza motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile poiché il denunciato vizio non rientra tra i motivi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elemento atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore I